INPS: CIGO e cali periodici di attività
L’INPS, con messaggio n. 2276 del 1 giugno 2017, ha fornito una serie di indicazioni operative relative alle imprese alle prese con cali ciclici di attività.
Dopo aver sottolineato che nelle aziende soggette a variazioni dell’attività produttiva ricorrente in determinati periodi dell’anno ha affermato che esso non è imputabile a negligenza od imperizia delle parti o alla volontà dell’imprenditore o dei lavoratori. Di conseguenza, l’istanza di CIGO non può essere respinta.
Ciò postula una serie di informazioni dettagliate da inserire nella relazione tecnica. In particolare:
- la situazione complessiva dell’impresa alla luce del settore meteorologico, del prodotto e del mercato di riferimento;
- il contesto economico e produttivo concernente, in particolare, il segmento di mercato al quale si riferisce;
- i periodi antecedenti nei quali è stata utilizzata la CIGO;
- la continuità dell’attività aziendale;
- il numero dei dipendenti sospesi in relazione all’organico complessivo ed il rapporto tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine. Un numero elevato di lavoratori subordinati rispetto a quelli flessibili viene considerato indice che l’azienda non risente soltanto dei cicli del settore di riferimento ma presenta una continuità produttiva.
Nello stesso messaggio l’INPS ha affermato che, in via generale, non si dovranno indicare più le informazioni riguardanti le ferie da fruire.
Fonte: INPS
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