INPS: chiarimenti sull’incentivo NEET

L’INPS ha emanato la circolare n. 54 del 17 aprile 2019, con la quale fornisce ulteriori indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) per assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2019.

Il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 581 del 28 dicembre 2018 ha prorogato per l’anno 2019 l’incentivo per l’assunzione di giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, nei limiti delle risorse specificamente stanziate. L’agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La circolare fornisce, inoltre, chiarimenti e indicazioni operative e contabili per la fruizione dell’incentivo, che per il 2019 è stato incrementato di ulteriori 60 milioni di euro e può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, per i rapporti di apprendistato professionalizzante, ed è altresì riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Per le tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale. Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale.
Riguardo l’assetto e misura dell’agevolazione, sono presenti all’interno della circolare i termini da rispettare e la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale, riferita al periodo di paga mensile.

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

  • adempimento degli obblighi contributivi;
  • osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 decreto legislativo n. 150/2015 e già illustrati al paragrafo 6, circolare INPS 19 marzo 2018, n. 48.

 

Leggi anche la circolare INPS 48/2018

 

Fonte: INPS

 

 


 

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La Redazione

Autore: La Redazione

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