INPS: chiarimenti sulle Pensioni di reversibilità
L’Inps, con un comunicato stampa del 28 settembre 2016, a chiarimento di alcune notizie di stampa diffuse in questi giorni relativamente ai redditi da dichiarare per il calcolo delle pensioni di reversibilità, precisa che non è intervenuta alcuna modifica nel calcolo dell’importo della pensione di reversibilità (disciplinato dalla legge numero 335 dell’8 agosto 1995) e che, quindi, per determinarne l’importo si continua a tenere conto unicamente dei redditi assoggettabili all’Irpef.
Un riesame della circolare INPS numero 195/ 2015 che regola la materia, ha fatto emergere un refuso e che, diversamente da quanto scritto nel testo, non sono considerati ai fini del calcolo sia gli interessi bancari, postali, dei Bot, dei Cct e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva dell’Irpef, sia gli arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia e all’estero.
In ogni caso, le procedure informatiche sono adeguate alla normativa vigente e nessuna riduzione è stata operata sulle pensioni ai superstiti..
Fonte: Inps
Leggi tutte le circolari ed i messaggi dell’INPS