INPS: chiarimenti sul cumulo periodi assicurativi
L’Inps, con il messaggio n. 7145 del 25 novembre 2015,fornisce ulteriori chiarimenti circa l’operatività dell’istituto di cumulo dei periodi assicurativi previsto per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613 e dell’istituto di cumulo disciplinato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Pensione di vecchiaia
L’articolo 1, comma 239, della menzionata legge n. 228 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2013 un nuovo istituto di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia.
Con circolare n. 120 del 2013 sono state fornite le relative istruzioni secondo le quali il citato articolo 1, comma 239, trova applicazione nell’ipotesi in cui i soggetti interessati non abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico in una delle predette gestioni.
Ciò posto, per il soggetto in possesso di contribuzione autonoma e dipendente occorre avere riguardo ai criteri di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, al fine di verificare il raggiungimento del diritto al trattamento pensionistico, ostativo alla facoltà di cumulo, ancorchè il soggetto possegga anche contribuzione nelle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria.
Infatti la menzionata legge 22 luglio 1966, n. 613, recante estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi, all’articolo 20, comma 1, stabilisce che i periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla predetta legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria, nonchè con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all’obbligo assicurativo per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Pensione di inabilità
La citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, all’articolo 1, comma 240, ha disposto il cumulo della contribuzione per i richiedenti la pensione di inabilità iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Con circolare n. 140 del 2013 sono state fornite le relative istruzioni.
Ciò posto, si precisa che, in presenza di contribuzione esclusivamente nel fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, la pensione di inabilità richiesta dal 1° gennaio 2013 deve continuare ad essere liquidata applicando la legge n. 613 del 1966, articoli 20 e 21.
Pertanto, la liquidazione della pensione con il cumulo della contribuzione si effettua nella gestione autonoma, in quanto il cumulo della contribuzione è previsto nella gestione autonoma e non nell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
In particolare la citata legge n. 613, agli articoli 20, comma 1, e 21 stabilisce che i periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla predetta legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria, nonchè con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all’obbligo assicurativo per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Si precisa che, ove il richiedente la pensione di inabilità possegga anche contribuzione presso le altre gestioni indicate nella legge 24 dicembre 2012, n. 228 (gestione separata, forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria), trova applicazione il cumulo ivi previsto.
Si chiarisce peraltro che resta operante, in alternativa, la possibilità per gli interessati di chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, la pensione di inabilità in totalizzazione o con il computo previsto per gli iscritti alla gestione separata o con il cumulo di cui al D.lgs 30 aprile 1997, n. 184.
In tali ipotesi trova applicazione la relativa disciplina.
Riliquidazioni
Le pensioni di inabilità, richieste dal 1° gennaio 2013 da soggetti in possesso di contribuzione da artigiano, commerciante, coltivatore diretto, mezzadro, colono e dipendente, liquidate in osservanza della legge 24 dicembre 2012, n. 228, devono essere eliminate e riliquidate d’ufficio nella categoria corretta, applicando la legge 22 luglio 1966, n. 613.
Parimenti le pensioni ai superstiti, derivanti da pensioni di inabilità richieste dal 1° gennaio 2013 da soggetti in possesso di contribuzione da artigiano, commerciante, coltivatore diretto, mezzadro, colono e dipendente, liquidate in osservanza della legge 24 dicembre 2012, n. 228, devono essere eliminate e riliquidate d’ufficio nella categoria corretta, applicando la legge 22 luglio 1966, n. 613.
Passaggio dall’assegno di invalidità alla pensione di inabilità
Con circolare n. 53616 A.G.O./262 del 1984 nota 7 è stato precisato tra l’altro che in caso di passaggio dall’assegno di invalidità alla pensione di inabilità il requisito amministrativo deve ritenersi automaticamente perfezionato trattandosi di sostituire, senza soluzione di continuità, una prestazione ad un’altra nell’ambito della tutela previdenziale dell’invalidità sancita dalla Costituzione e realizzata dalla legge n. 222.
Tale criterio opera per la pensione di inabilità in cumulo.
Periodi di godimento dell’assegno di invalidità
L’articolo 1, comma 6, della legge 12 giugno 1984, n. 222 riconosce utili ai fini del conseguimento del requisito amministrativo per la pensione indiretta i periodi di godimento dell’assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.
Tale criterio opera anche nei confronti di coloro che accedono alla pensione ai superstiti in regime di cumulo.
Contestuale diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed in una delle gestioni dei lavoratori autonomi.
Nei confronti degli assicurati che facciano valere contribuzione versata in più gestioni l’articolo 20 della legge 22 luglio 1966, n. 613, al 2° comma, dispone che in favore dell’assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell’assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni dei lavoratori autonomi.
Peraltro l’Istituto ha fornito istruzioni nell’ipotesi in cui alla data della domanda di pensione tutti i requisiti risultino perfezionati sia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con la sola contribuzione versata in tale gestione, sia in una gestione dei lavoratori autonomi con il cumulo di tutta la contribuzione versata in più gestioni, riconoscendo la facoltà per l’interessato di chiedere la liquidazione della prestazione in una gestione diversa.
Tale liquidazione deve essere effettuata solo su espressa richiesta dell’interessato (v. circolari n. 36 del 1990 p. 13, n. 54 del 1991 p. 4 e supplemento agli atti ufficiali di luglio 1992, parte II).
Parimenti, nell’ipotesi di trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia che, come noto, opera d’ufficio al compimento dell’età ed in presenza dei relativi requisiti ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984, l’Istituto con messaggio n. 12389 dell’11 marzo 1993 ha chiarito che il predetto principio deve ritenersi operante, oltre che nei casi in cui i requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia risultino perfezionati nella stessa gestione a carico della quale è stato liquidato l’assegno di invalidità, anche nei casi in cui risultino perfezionati in una gestione diversa.
Fonte: Inps