INPS: Cessione del quinto pensione e dello stipendio
L’Inps, con il messaggio n. 1446 del 31 marzo 2017, informa che con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. DT24126 del 27 marzo 2017 sono state, tra l’altro, modificate le classi di importo rilevanti ai fini delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio e della pensione.
Fino ad oggi dette classi di importo sono state così suddivise: < 5.000 euro e > 5.000 euro, mentre le future classi di importo dei prestiti sono state rimodulate secondo i seguenti valori: < 15.000 euro e > 15.000 euro.
Ciò premesso, l’attuale schema di Convenzione, approvato con determinazione presidenziale n. 43 del 30 marzo 2016 – avente ad oggetto “convenzione finalizzata a disciplinare l’estinzione dietro cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi a pensionati INPS” – all’art. 10 rubricato “ tassi soglia di riferimento della convenzione INPS” fa specifico riferimento ai parametri che sono stati fino ad oggi vigenti ai fini del calcolo dei tassi soglia convenzionali, precisando che gli stessi possono essere rideterminati sulla base di algoritmi predefiniti.
Sulla base del successivo articolo 16 “buona fede nell’esecuzione, recesso e risoluzione della convenzione” secondo cui al quarto capoverso è previsto il recesso unilaterale per intervenute modifiche normative che ne rendono impossibile la prosecuzione, l’Istituto intende avvalersi della facoltà di recesso unilaterale dalle convenzioni finora stipulate con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto richiamato, essendo impossibilitato nell’immediatezza agli adeguamenti tecnici e contrattuali.
Pertanto tutte le società in regime di convenzionamento potranno stipulare i nuovi contratti di finanziamento a far data dal 1 aprile 2017 in regime di accreditamento. Sarà possibile operare in regime di convenzionamento a seguito dell’approvazione di un nuovo schema convenzionale da parte di questo Istituto.
Fonte: Inps
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