INPS: Bonus psicologo – chiusura domande 2024

L’INPS, con il messaggio n. 2133 del 5 giugno 2024, informa che è scaduto, in data 31 maggio 2024, il termine per la presentazione delle domande per l’accesso al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

In particolare, le domande pervenute sono state 400.505.

Al fine di consentire l’istruttoria delle domande e la corretta elaborazione delle graduatorie regionali/provinciali, i richiedenti in possesso di un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata con omissioni e/o difformità, hanno 30 giorni di tempo per regolarizzare l’ISEE, attraverso una delle seguenti modalità alternative:

  • presentare una nuova dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
  • presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
  • rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite il Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

Trascorso il termine di 30 giorni, nel caso in cui permanga la difformità riscontrata, la domanda verrà considerata inammissibile, ai fini dell’erogazione della prestazione. 

 

Vedasi anche:

 

  Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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