INPS: Brexit – Modello A1 per periodi di lavoro nel Regno Unito

L’INPS, con il messaggio n. 4805 del 22 dicembre 2020, fornisce importanti chiarimenti in materia di rilascio, da parte delle Direzioni regionali INPS competenti, delle certificazioni previdenziali A1/E101 per periodi di lavoro relativi a un’attività subordinata o autonoma svolta nel Regno Unito, il cui termine è successivo alla fine del periodo di transizione ovvero al 31 dicembre 2020.

In particolare, qualora siano pervenute o pervengano all’INPS, entro il 31 dicembre 2020, richieste di rilascio del modello A1 per periodi di lavoro con data iniziale antecedente la fine del periodo di transizione e con data finale successiva al 31 dicembre 2020, le stesse saranno comunque accolte dall’Istituto ed i relativi documenti portatili A1 saranno validi fino alla fine del periodo certificato.

Anche per i cittadini dei Paesi terzi a cui si applicano, ai sensi del regolamento (CE) n. 859/2003, le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/1971 e n. 574/1972, potranno essere rilasciate, in presenza delle condizioni sopra descritte, certificazioni E101 con data finale successiva al 31 dicembre 2020 (art. 30, par. 1, lett. g), del Titolo III dell’accordo di recesso) fermo restando, nel caso di distacchi, il limite massimo di 12 mesi per la durata del periodo certificato.

Per quanto riguarda, invece, le richieste già pervenute relativamente ai periodi successivi al 31 dicembre 2020, laddove le stesse non abbiano trovato accoglimento, l’Istituto procederà, previa comunicazione al richiedente, alla rettifica d’ufficio, mediante l’emissione di nuovo modello A1/E101 per la certificazione dell’intero periodo richiesto, purché non vi sia stata soluzione di continuità nella legislazione applicabile già certificata dal modello A1/E101.

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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