INPS: Assegno di inclusione – descrizione stato domanda
L’INPS, con il messaggio n. 684 del 14 febbraio 2024, fornisce le informazioni utili per verificare, nella procedura gestionale a cui si accede tramite le proprie credenziali, lo stato della domanda di Assegno di inclusione (ADI).
Domande accolte
Per le domande accolte, l’importo è accreditato sulla Carta di inclusione intestata al richiedente la prestazione o, nel caso in cui sia stata richiesta l’individualizzazione della carta, ai singoli componenti adulti del nucleo che hanno responsabilità genitoriale o che sono inseriti nella scala di equivalenza.
La Carta può essere ritirata presso gli Uffici Postali e viene consegnata anche nei casi in cui il soggetto titolare non abbia ricevuto il relativo sms.
Gestione delle domande respinte
Le domande che a seguito dell’istruttoria risultano prive di alcuni requisiti previsti dalla norma sono respinte.
Nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell’INPS, è consultabile lo stato della domanda e, nel caso di reiezione, la relativa causale. Dal prossimo 27 febbraio sarà disponibile anche il dettaglio delle singole causali di reiezione.
Nei casi di reiezione, il richiedente la misura può presentare motivata istanza di riesame alla sede INPS, territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.
Domande nello stato “in evidenza” e “di sospensione”
Quando le domande ADI hanno necessità di un supplemento istruttorio esse vengono poste nello stato di “evidenza” o di “sospensione”. In particolare, sono poste in stato “evidenza” e potranno essere gestite dalle Strutture territoriali, le domande la cui attestazione ISEE presenta omissioni e/o difformità, a seguito dei controlli automatizzati effettuati da Agenzia delle Entrate.
L’ISEE presenta omissioni e difformità nei seguenti casi:
- qualora l’Agenzia delle Entrate rilevi omissioni e/o difformità sui dati del patrimonio mobiliare auto dichiarati nel Quadro FC2 sez. I e II;
- qualora l’Agenzia delle Entrate rilevi omissioni e/o difformità sui dati reddituali eccezionalmente auto dichiarati nel Quadro FC8 sez. II della DSU (nei casi in cui all’interno del nucleo siano presenti componenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi).
Nei casi di ISEE con omissioni ovvero difformità la Sede invia apposita comunicazione al soggetto richiedente la prestazione ADI, con la quale richiede di:
- presentare alla sede di competenza idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU;
- presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; la nuova DSU dovrà essere presentata alla sede di competenza
- rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto della rettifica, il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Si precisa che tale funzione non è attiva qualora l’utente abbia agito con le sue credenziali di accesso.
Se nel termine di 60 giorni sono stati presentati i documenti giustificativi delle omissioni e/o difformità e gli stessi siano idonei a giustificare tali incongruenze, oppure se è stata rettificata l’attestazione ISEE, o se è stata presentata una nuova DSU che abbia sanato tali omissioni e difformità, la domanda viene sbloccata positivamente ai fini della prosecuzione dell’istruttoria; se, diversamente, nel termine di 60 giorni, l’utente non ha presentato alcun documento giustificativo, né ha rettificato l’attestazione ISEE o presentato una nuova DSU, oppure i documenti presentati non sono idonei a giustificare le omissioni e difformità, la domanda viene respinta.
Domande “sospese” per discordanza nucleo familiare tra quanto dichiarato in dsu e i dati presenti nell’anagrafe nazionale popolazione residente (ANPR)
Per tutte le domande di Assegno di Inclusione (ADI) si tiene conto, in fase istruttoria, dell’esito delle verifiche effettuate confrontando il nucleo familiare auto dichiarato in DSU e quello risultante nelle banche dati dell’Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR).
Pertanto, nel caso in cui da tale confronto emerga una qualunque discordanza sulla composizione del nucleo, la domanda di ADI viene posta automaticamente in “sospensione”, al fine di consentire alle sedi territoriali competenti l’accertamento dell’effettiva veridicità del nucleo medesimo.
Infatti vi sono delle eccezioni che fanno sì che i componenti dei nuclei familiari ai fini ISEE, in alcune ipotesi, non coincidano con quelli risultanti dallo stato di famiglia del dichiarante della DSU (art. 3 del DPCM n. 159 del 2013 ed art. 2 comma 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) e, sebbene discordanti rispetto alle risultanze di ANPR, sono da ritenere coretti.
Sarà, dunque, onere della Sede Inps competente accertare la correttezza di quanto auto dichiarato nella DSU. Ciò deve avvenire in base alle norme generali in materia di autocertificazione e nel rispetto delle regole eccezionali e derogatorie che disciplinano il nucleo ai fini ISEE che, in via esclusiva, non consentono di far riferimento alla composizione del nucleo presente in anagrafe nazionale della popolazione residente (cfr. parr. da 1.1.1 a 1.1.10, parte 2 delle Istruzioni alla compilazione della DSU, FAQ ISEE presenti nel portale ISEE).
All’esito delle verifiche l’operatore potrà, pertanto, confermare la discordanza sul sistema ISEE, e porre la domanda ADI in respinta ovvero, nel caso in cui, invece, dall’accertamento risulti, nonostante la discordanza con ANPR, la veridicità del nucleo (ai fini ISEE), potrà utilizzare la funzione di annullamento della “sospensione”, consentendo il completamento favorevole dell’istruttoria.
Le domande assoggettate al controllo preventivo saranno comunque automaticamente elaborate, decorsi 60 giorni dall’inizio della sospensione, in assenza di conferma della discordanza da parte dell’operatore di sede.
Ulteriori motivi di “sospensione” della domanda sono disciplinate dall’articolo 4 commi 6 e dai commi 7, e 8 dello stesso articolo del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2023, n.154.
Si tratta, per lo più:
- delle verifiche che INPS sottopone ai Comuni in relazione ai controlli anagrafici per i quali non abbia un esito certo dall’elaborazione dei propri archivi e di quello dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e per i quali, qualora l’esito delle verifiche non venga comunicato entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dell’ Istituto, INPS procederà ad accogliere la richiesta;
- delle verifiche delle attestazioni di svantaggio rilasciate dal Comune o dai servizi sanitari ovvero dell’inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità dei comuni o delle Strutture sanitarie, nelle quali sia stato auto- dichiarato il possesso ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 sopra richiamato e per le quali, in assenza di riscontro entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell’INPS, INPS procede ad accogliere la richiesta.
Fonte: INPS
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