INPS: Apprendistato di primo livello – adempimenti informativi e contributivi per il 2023
L’INPS, con il messaggio n. 3618 del 17 ottobre 2023, comunica che in considerazione del mancato rinnovo, per l’anno 2023, dello sgravio contributivo per le assunzioni in apprendistato di primo livello, previsto dall’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), a decorrere dal 1° gennaio 2023, i datori di lavoro interessati sono tenuti agli adempimenti informativi e contributivi secondo la disciplina ordinaria, prevista dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La citata norma prevede che la “complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo”.
Dunque, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, per il finanziamento delle gestioni previdenziali interessate, è fissata secondo le misure crescenti dell’1,50% (nei primi 12 mesi), del 3% (dal 13° al 24° mese) e del 10% (dal 25° mese).
Tuttavia, per gli assunti con contratto di apprendistato di primo livello da parte dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota contributiva datoriale deve essere calcolata, per i primi 24 mesi, secondo quanto disposto dal richiamato articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mentre, a partire dal 25° mese, è ridotta al 5%, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150/2015.
Inoltre, le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello, in applicazione dell’articolo 32, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 150/2015, non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento, di cui all’articolo 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. ticket di licenziamento), e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (pari, complessivamente, all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).
L’Istituto ricorda, al riguardo, che i benefici contributivi di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 150/2015 possono essere riconosciuti nei limiti dello stanziamento previsto dall’articolo 1, comma 110, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a “euro 5 milioni annui a decorrere dall’anno 2020”.
Fonte: INPS
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