INPS: Ammortizzatori sociali – precisazioni in ordine ai profili di natura contributiva

L’INPS, con il messaggio n. 316 del 19 gennaio 2023, fornisce alcune precisazione in ordine ai profili di natura contributiva, relativamente agli Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al Decreto Legislativo n. 148/2015.

In particolare, l’Inps rende noto che, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, alle previsioni di cui ai citati articoli 26, 27 e 40, il termine di adeguamento dei Fondi di solidarietà in argomento è stato prorogato al 30 giugno 2023.

Conseguentemente, in caso di mancato adeguamento entro il nuovo termine da parte dei Fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge, i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dal 1° luglio 2023, rientreranno nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

Fino al menzionato adeguamento dei singoli decreti interministeriali istitutivi dei Fondi di solidarietà in argomento, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano nell’ambito di applicazione del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo.

 

Misura delle aliquote contributive a decorrere dal 1° gennaio 2023

A decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

La riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS, prevista dall’articolo 1, comma 219, della legge n. 234/2021, era limitata all’anno 2022.

Conseguentemente, sul piano operativo, dal periodo di competenza gennaio 2023, sono eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E” ed è attribuito il codice di autorizzazione “9N”, che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS”.

Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che opereranno con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzeranno il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione del codice di autorizzazione “9N”.

Per quanto attiene alla contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS), i datori di lavoro che rientrano nel relativo campo di applicazione sono tenuti, dal 1° gennaio 2023, al versamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell’impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore).

La riduzione della predetta aliquota, disposta dall’articolo 1, comma 220, della legge n. 234/2021, ha cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2022.

A decorrere dal periodo di competenza gennaio 2023 la procedura di calcolo dell’Istituto è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo secondo quanto sopra esposto.

Per quanto attiene all’esposizione dei dati retributivi e contributivi, relativi ai lavoratori nel flusso Uniemens, vengono confermate le modalità attualmente in uso.

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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