INPS: Alluvione maggio 2023 – sostegno al reddito per datori di lavoro e lavoratori
L’INPS, con la circolare n. 53 dell’8 giugno 2023, illustra i contenuti del nuovo “ammortizzatore unico” introdotto dal decreto-legge n. 61/2023 a sostegno di imprese e lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Inoltre, fornisce indicazioni per accedere alla nuova misura di sostegno al reddito.
Destinatari dell’Ammortizzatore unico sono:
- lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni contenuti nell’allegato n. 1 al medesimo decreto–legge n. 61/2023 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l’attività lavorativa;
- lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato n. 1 al decreto–legge n. 61/2023.
La medesima misura di sostegno è, altresì, prevista in favore dei seguenti lavoratori agricoli:
- lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni ricompresi nell’Allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023;
- lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni ricompresi nell’Allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni;
- lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni ricompresi nell’Allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;
- lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati ricompresi nell’Allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023, che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a recarsi la lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.
Per quanto riguarda la condizione impeditiva di recarsi al lavoro, questa deve essere collegata:
- a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale;
- alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
- alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
- alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;
- alle condizioni di salute di familiari conviventi;
- ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale.
I comuni interessati
Fonte: INPS
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