INL: collocamento obbligatorio (Legge 68/1999) per le banche cooperative
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 10701 del 7 dicembre 2017, con la quale fornisce chiarimenti in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di collocamento obbligatorio (Legge 12 marzo 1999, n. 68) per le banche cooperative.
I chiarimenti dell’INL
L’art. 4, co. 1, della L. 68/1999, nell’elencare – coerentemente alla rubrica – i “Criteri di computo della quota di riserva“, rammenta delle esclusioni espresse: sono considerati esclusi dal computo della base di calcolo sulla quale applicare le percentuali legali per determinare il numero di posti riservati a lavoratori disabili, fra gli altri, “i soci di cooperative di produzione e lavoro“, secondo una previsione conservata nel testo legale anche dopo le successive modificazioni dell’articolo.
La circolare MLPS n. 41 del 2000, precisava in merito come il riferimento della citata disposizione dovesse “intendersi esteso, stante la ratio legislativa e coerentemente con le finalità sottese al disposto normativo, a tutti i soci di cooperative di lavoro (anche ai soci che siano lavoratori dipendenti) e non solo a quelli delle cooperative di produzione e lavoro, in quanto iscritte nell’apposita sezione del registro prefettizio“. In riferimento a tale precisazione ministeriale, può notarsi come la stessa si inserisca in una sezione specifica, dedicata alle Cooperative sociali, e non sia perciò riferibile in generale al settore cooperativo, per sua natura estremamente polimorfo.
Le banche di credito cooperativo non rientrano nel novero delle cooperative di produzione e lavoro (e sono infatti iscritte in una categoria diversa dell’albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello sviluppo Economico) e – nonostante il perseguimento di finalità sociali, anche evidenziato nello statuto – non rientrano nella categoria delle cooperative sociali, come tipizzate dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 (“Disciplina delle cooperative sociali“), art. 1, co. 1, lett. a) e b).
Per tale ragione la Scrivente, in modo adesivo a quanto affermato dall’Assessorato al Lavoro della Regione Veneto interpellato sull’argomento, ritiene che l’esclusione ex art. 4, co. 1, non riguardi le banche di credito cooperativo, quindi non possa essere da queste invocata per sottrarsi al rispetto delle previsioni cogenti sul collocamento mirato di soggetti svantaggiati.