INPS: incentivo NEET e cumulo con altre agevolazioni – chiarimenti
L’INPS, con il messaggio n. 2923 del 10 agosto 2023, fornisce alcuni chiarimenti in merito al cumulo dell’incentivo “NEET”, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, con altre misure di esonero o riduzione delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
L’incentivo NEET spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e per il contratto di apprendistato professionalizzante.
In caso di cumulo con altra agevolazione, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
In particolare, la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali nelle ipotesi di cumulo con altre misure di esonero deve essere intesa non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo, ossia deve essere delimitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all’assunzione.
Pertanto, la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione imponibile non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico, previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, come integrato dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023.
In considerazione della suddetta interpretazione, i soggetti interessati al riconoscimento dell’incentivo, che abbiano già inoltrato all’Istituto apposita richiesta telematica di prenotazione delle risorse, dichiarando di volere fruire dell’incentivo in cumulo con altre riduzioni, con ciò facendo riferimento all’esonero parziale della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, possono procedere all’annullamento della domanda trasmessa.
Al fine di procedere all’annullamento della richiesta inviata, i soggetti interessati devono selezionare il tasto “Rinuncia” presente nel dettaglio della stessa e successivamente presentare una nuova istanza, nella quale deve essere valorizzata l’opzione dell’utilizzo “in via esclusiva” dell’incentivo in oggetto. Tale selezione darà diritto al riconoscimento, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti legittimanti, dell’incentivo in trattazione in misura pari al 60% della retribuzione imponibile.
Da ultimo, con riferimento all’ordine di elaborazione delle richieste, l’INPS ribadisce, come già previsto al paragrafo 10 della circolare n. 68/2023, che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata, che verrà effettuata nel mese di settembre 2023.
In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 30 luglio 2023), e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line (ossia entro il 15 agosto 2023) saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (31 luglio 2023) saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall’INPS – contrassegnate dallo stato di “Aperta” – e saranno suscettibili di annullamento a opera dello stesso interessato; se l’interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l’istanza inviata e inoltrarne una nuova.
Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.
Fonte: INPS
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