INAIL: termine di prescrizione dei premi richiesti a seguito di accertamento ispettivo
L’Inail ha pubblicato la circolare n. 26 del 7 aprile 2025, con la quale riassume la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori secondo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati.
La circolare richiama, inoltre, le vigenti istruzioni operative sull’attività di vigilanza per garantire uniformità di comportamento nello svolgimento degli accertamenti ispettivi.
La disciplina della prescrizione dei crediti dell’Inail verso i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti, aventi a oggetto i premi di assicurazione, è stabilita dall’articolo 112, comma 2, del DPR n. 1124/1965 e dall’articolo 3, comma 9, lettera b), legge n. 335/1995.
Per effetto delle suddette disposizioni, l’azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in genere le somme dovute dai datori di lavoro all’Istituto assicuratore, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.
Questa l’analisi dell’INAIL
La Corte di cassazione, con la sentenza a sezioni unite del 3 febbraio 1996, n. 916, si è pronunciata nel senso che si applica un solo termine di prescrizione, attualmente quello di cinque anni stabilito dall’articolo 3, comma 9, lettera b), legge 8 agosto 1995, n. 335, sia all’azione di accertamento e liquidazione dei crediti Inail che all’azione per il recupero dei medesimi crediti già accertati e liquidati, vale a dire ai premi e accessori di cui è stato richiesto il pagamento con il certificato di assicurazione o variazione.
L’articolo 2935 del Codice civile stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto che, come affermato dalla Cassazione, va inteso come possibilità legale di esercizio del diritto; sicché non si dà rilievo agli impedimenti soggettivi ancorché determinati dal fatto del debitore.
L’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’articolo 2935 Codice civile attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
Non hanno, pertanto, effetto impeditivo del decorso della prescrizione, e sono quindi irrilevanti, eventuali difficoltà o ostacoli di fatto all’esercizio del diritto di credito da parte dell’Inail, così come non rileva la particolare complessità degli accertamenti da parte degli organi ispettivi.
Il decorso della prescrizione non rimane sospeso pertanto per l’intera durata dell’accertamento ispettivo, posto che i casi di sospensione sono tassativamente indicati negli artt. 2941 e 2942 del Codice civile e non sono suscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto.
Riguardo al tema della interruzione della prescrizione, l’articolo 2943, comma 4, stabilisce che essa viene interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore.
Con specifico riferimento alla materia assicurativa, il termine di prescrizione può essere interrotto da atti stragiudiziali che valgano a costituire in mora il debitore, come per esempio il verbale di accertamento e notificazione.
Senza dubbio quest’ultimo ha il contenuto di un atto di messa in mora in quanto vi è manifestata per iscritto l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato nel verbale stesso. Ai fini della messa in mora, secondo la giurisprudenza, non è necessaria l’adozione di formule solenni9 né è necessario procedere alla quantificazione del credito, che può anche essere non determinato ma solo determinabile.
A conferma di quanto sopra esposto si richiama, tra le altre, la sentenza sul rischio ambientale della Corte di cassazione a sezioni unite 14 aprile 1994, n. 3476, citata anche nella circolare Inail 10 maggio 1996, n. 32, secondo cui ai fini dell’interruzione della prescrizione, è sufficiente qualsiasi atto contenente la chiara volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento dal proprio diritto, anche se privo della precisa misura del credito.
Pertanto, come già precisato nella circolare Inail 8 gennaio 1999, n. 1, il verbale di accertamento e notificazione in materia assicurativa, ancorché privo della misura precisa del credito, è un atto idoneo a interrompere la prescrizione e a costituire in mora il datore di lavoro, purché siano esplicitati la motivazione del credito vantato e gli elementi per la sua determinabilità da parte del datore di lavoro stesso.
Si ricorda, infine, che il verbale unico di accertamento e notificazione interrompe il termine prescrizionale sia del credito per premi che del credito per le sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (denominate in precedenza somme aggiuntive) a essi collegate, che possono essere anch’esse non determinate nel verbale, ma determinabili.
Con la sentenza a sezioni unite 13 marzo 2015, n. 5076, la Corte di cassazione ha, infatti, composto il contrasto di giurisprudenza in ordine alla questione dell’estensibilità all’obbligazione per somme aggiuntive e sanzioni civili degli effetti interruttivi della prescrizione posti in essere per l’obbligazione contributiva, affermando il principio di diritto secondo cui in materia previdenziale le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse al detto omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili.
Per quanto attiene alla valenza interruttiva di altre tipologie di verbali adottati nel corso dell’accertamento ispettivo, si precisa quanto segue.
Il verbale di primo accesso previsto dall’articolo 13, comma 1, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 è l’atto che, a conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, deve essere rilasciato al datore di lavoro oppure alla persona presente all’ispezione.
In quanto atto di avvio dell’accertamento ispettivo, il verbale di primo accesso ha una funzione prodromica all’attività accertativa e non esprime la chiara volontà di far valere un credito dell’Inail per premi e accessori poiché gli elementi per la quantificazione di tale credito sono individuati nel successivo verbale unico di accertamento, notificato al termine dell’accertamento stesso.
Ne consegue che il verbale di primo accesso ispettivo non è idoneo a interrompere il termine di prescrizione stabilito dall’articolo 3, comma 9, lettera b), legge 8 agosto 1995, n. 335, che, dal 17 agosto 1995, è di cinque anni a decorrere dal giorno successivo all’ultima data utile per pagare il premio assicurativo. In tal senso si devono ritenere superate le indicazioni contenute nella circolare 8 gennaio 1999, n. 1.
Si procede ora a esaminare l’efficacia interruttiva della prescrizione dei verbali emessi da altri Enti.
Ferma restando la diretta utilizzabilità degli elementi acquisiti in sede di accertamenti ispettivi svolti da altri Enti, occorre tenere presente che tali accertamenti non sono idonei a interrompere i termini di prescrizione relativi ai premi dovuti e non versati all’Istituto.
Infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., un atto per avere efficacia interruttiva deve contenere, oltre la chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito a far valere il proprio diritto (…) con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Qualora gli accertamenti compiuti dagli altri organi di controllo contengano già tutti gli elementi necessari per la determinazione del credito, tali accertamenti devono essere tempestivamente liquidati dalla Sede, fermo restando che il termine prescrizionale decorrerà dal provvedimento di liquidazione Inail.
Diversamente, se ai fini della liquidazione siano necessari elementi integrativi e risultino possibili premi evasi a rischio di prescrizione, qualora non occorra assegnare un incarico ispettivo finalizzato per esempio ad accertare gli esatti imponibili omessi suddivisi per rischio, le Sedi possono procedere a notificare ai datori di lavoro gli estremi del verbale ricevuto, manifestando la volontà di chiedere i premi dovuti e riservandosi di comunicare successivamente l’esatta quantificazione di essi.
Computo del termine di prescrizione
Per gli accertamenti ispettivi, il termine di prescrizione da applicare è quello quinquennale ex articolo 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335 per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, fermo restando quanto previsto sulle cause speciali di sospensione della decorrenza dei termini prescrizionali introdotte dal legislatore tra le misure emergenziali da Covid-19.
Ai fini del computo della prescrizione, deve essere preso in considerazione il termine di scadenza del pagamento del premio in autoliquidazione fissato al 16 di febbraio e non ha invece rilevanza il termine entro cui devono essere presentate le denunce delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi, la cui scadenza dal 2015 è fissata entro il 28 febbraio.
Si precisa, come ricordato nella circolare Inail 8 gennaio 1999, n. 1, che il limite prescrizionale del quinquennio è operante ai soli fini del recupero economico di quanto eventualmente dovuto per premi e sanzioni, ma non anche per l’accertamento della data in cui doveva essere applicata l’esatta classificazione e tassazione dell’attività, che può essere anteriore al quinquennio, al fine di individuare l’oscillazione del tasso medio da applicare dopo i primi due anni di attività, ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 19 e 20 delle modalità di applicazione delle Tariffe dei premi 2019.
Si ribadisce, quindi, che la metodologia di computo del termine prescrizionale consiste nel calcolare il termine a ritroso a partire dalla data di notifica del verbale unico di accertamento e notificazione. In ogni caso, il compimento di validi atti di interruzione della prescrizione determina sempre il decorrere di un nuovo termine di prescrizione.
In particolare, ove l’atto interruttivo sia stato notificato durante il periodo di sospensione del decorso della prescrizione previsto dalle misure emergenziali da Covid-19 (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), il termine quinquennale di prescrizione si considera decorrere dal 1° luglio 2021.
Si ricorda, infine, che la notifica deve avvenire tempestivamente mediante consegna del verbale nelle mani proprie del destinatario, oppure tramite PEC del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni e solo in via del tutto residuale tramite servizio postale con raccomandata AR (per esempio in caso di verifiche riguardanti soggetti che hanno cessato l’attività, o non si è in possesso dell’indirizzo PEC come sopra specificato o in caso di ricevuta di mancata consegna della PEC al destinatario da parte del gestore del servizio).
Ambito e preclusioni all’accertamento ispettivo in materia assicurativa
In ultimo, si ritiene opportuno richiamare in modo sintetico le disposizioni vigenti e le istruzioni operative relative all’ambito dell’accertamento ispettivo e alle preclusioni all’attività accertativa.
Nella circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro 11 febbraio 2019, n. 4, riguardante la verbalizzazione degli accertamenti ispettivi e il regime delle preclusioni di cui all’articolo 3, comma 20, legge 8 agosto 1995, n. 335, si ribadisce che le verifiche dell’Inail riguardano l’ambito assicurativo come definito con nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 2 febbraio 2017, n. 2176.
Tale indicazione risulta coerente con l’articolo 7, comma 2, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, modificato dall’articolo 31, comma 12, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che allo scopo di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva individua forme di coordinamento tra l’Ispettorato e i servizi ispettivi di Inps e Inail, ferme restando le rispettive competenze.
Va notato, peraltro, che l’Ispettorato, con nota del 27 marzo 2017, prot. n. 103, aveva già sottolineato che ordinariamente l’attività del personale ispettivo ha come obiettivo l’accertamento di specifiche fattispecie di non corretta applicazione della disciplina lavoristica, ovvero previdenziale o assicurativa, senza che sia prevista a priori – salvo ipotesi specificatamente indicate dall’Ufficio – una verifica di carattere generale.
A ulteriore esplicitazione del concetto, con la citata circolare, l’Ispettorato ha previsto che le verifiche ispettive possono essere circoscritte:
- a un determinato oggetto (es. la verifica di rischio assicurato era già prevista con circolare Inail 17 dicembre 2004, 86);
- a un ambito territoriale (es. una specifica posizione assicurativa);
- a una determinata tipologia di posizione lavorativa;
- a un ambito temporale specifico.
I funzionari ispettivi, coerentemente con tali indicazioni, danno conto nel verbale di primo accesso dello specifico ambito dell’accertamento, ferma restando la possibilità, ove emergano situazioni che lo richiedano, di estendere l’oggetto della verifica e, redigendo a tal fine, apposito verbale interlocutorio che “oltre che per integrare le richieste documentali ed istruttorie, può infatti servire anche a notiziare il soggetto ispezionato dell’eventuale estensione dell’oggetto dell’accertamento, dando contestualmente atto delle attività istruttorie già compiute”.
L’analisi di un documento, specificamente richiesto per le finalità assicurative indicate nel verbale, non preclude l’esame del medesimo documento e le conseguenti possibili contestazioni nell’ambito di una eventuale successiva ispezione da parte di altri Enti.
Il testo del verbale deve esplicitamente indicare il periodo di accertamento e deve essere corredato anche di tutti quegli elementi che risultano necessari, in fase di liquidazione del verbale, alla elaborazione della richiesta dei premi e delle sanzioni civili.
Resta inteso che gli ispettori potranno valutare, nel corso di indagini di particolare complessità che comportino tempi significativamente lunghi di elaborazione, l’opportunità di delimitare il periodo oggetto dell’accertamento, ferma restando l’osservanza del periodo prescrizionale, in conformità alla citata circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro 11 febbraio 2019, n. 4.
Nel verbale di accertamento unico e di notificazione, oltre a ribadire l’ambito dell’accertamento secondo quanto specificato, si deve dare conto, nel modo più analitico possibile, degli atti e dei documenti esaminati in relazione alle finalità dell’accertamento, delle singole posizioni dei lavoratori e del periodo oggetto di verifica, anche in coerenza con le indicazioni contenute in precedenti verbalizzazioni, producendo effetti preclusivi a ulteriori verifiche solo con riferimento a tale ambito e alle finalità per cui la predetta documentazione è stata esaminata, sempre che si tratti di verbale di regolarità o il datore di lavoro abbia provveduto a regolarizzare tutte le contestazioni mosse con il verbale e i successivi provvedimenti dell’Istituto.
Fonte: Inail