INAIL: nuovo regime sanzionatorio in caso di omissione o evasione contributiva

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 31 del 10 ottobre 2024, con la quale informa che, in base alle modifiche apportate dall’articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, è applicato, a far data dal 1° settembre 2024, il nuovo regime sanzionatorio.

Le modifiche, in sintesi, prevedono:

  • per le omissioni contributive (mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie), l’applicazione di una sanzione civile calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni dal termine scaduto, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richiesta da parte degli enti impositori;
  • per le spontanee regolarizzazioni di evasioni contributive (denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi), l’applicazione di una sanzione civile calcolata con la maggiorazione di 7,5 punti se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. Questo regime si aggiunge a quello già previsto per i versamenti effettuati entro trenta giorni dalla denuncia, ai quali si applica la sanzione civile calcolata con la maggiorazione di 5,5 punti. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale l’applicazione della sanzione civile nella misura più favorevole è subordinata al versamento della prima rata;
  • per le situazioni debitorie rilevate d’ufficio dagli enti impositori o a seguito di verifiche ispettive, a seconda che l’ammontare del mancato o ritardato pagamento di contributi o premi sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie oppure sia connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, si applica rispettivamente la sanzione civile per omissione o quella per evasione, ridotte del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione;
  • nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti soltanto gli interessi legali se il versamento dei contributi o premi è effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;
  • per la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, è stata aggiornata la disposizione che consente ai Consigli di amministrazione degli enti impositori di fissare i relativi criteri e modalità nelle ipotesi previste dalla norma, sempre sulla base di apposite direttive dei Ministeri vigilanti.

Fonte: Inail

La Redazione

Autore: La Redazione

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