INAIL: lavoratori operanti in Paesi extraUE con i quali non vigono accordi – retribuzioni convenzionali 2018
L’Inail ha emanato la circolare n. 15 del 6 marzo 2018, con la quale comunica le retribuzioni convenzionali, per l’anno 2018, da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
Ambito territoriale di applicazione
Le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.
Ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli:
1. Stati membri dell’Unione Europea:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia8, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria:
- Liechtenstein, Norvegia, Islanda,
- Svizzera.
3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale:
- Argentina,
- Australia (Stato del Victoria),
- Brasile,
- Canada (provincia dell’Ontario; provincia del Quebec),
- Capoverde,
- Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou),
- ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo),
- Principato di Monaco,
- San Marino,
- Santa Sede,
- Tunisia,
- Turchia,
- Uruguay,
- Venezuela.
Frazionabilità delle retribuzioni
Le retribuzioni convenzionali mensili fissate, sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese.
Disposizioni
A decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che sono parte integrante del decreto interministeriale 20 dicembre 2017.
A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale da contratto collettivo corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, di cui alle citate tabelle.
Allegato Decreto 20 dicembre 2017 con la determinazione delle retribuzioni convenzionali 2018 per i lavoratori all’estero.
Fonte: Inail