INAIL: infortuni occorsi a coltivatori diretti
L’INAIL, con la nota prot. 6103 del 16 luglio 2013, risponde ad alcuni quesiti in ordine all’ammissibilità a tutela di eventi occorsi a coltivatori diretti nello svolgimento di attività imprenditoriali o per il soddisfacimento di esigenze personali e familiari.
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
UFFICIO I
Roma, 16 lug. 2013
Prot 6103
ALLE UNITA’ CENTRALI E TERRITORIALI
OGGETTO: Infortuni occorsi a coltivatori diretti durante attività imprenditoriali o svolte unicamente per il soddisfacimento di esigenze personali e familiari.
Con riferimento all’argomento in oggetto, sono stati posti alla scrivente quesiti in ordine all’ammissibilità a tutela di eventi occorsi a coltivatori diretti nello svolgimento di attività imprenditoriali o per il soddisfacimento di esigenze personali e familiari.
Sull’argomento, acquisito parere dell’Avvocatura generale, si coglie l’occasione per ridefinire l’ambito applicativo della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, confermando le istruzioni vigenti già impartite in merito.
Per quanto riguarda la tutelabilità degli infortuni occorsi durante lo svolgimento di attività imprenditoriali, la giurisprudenza di legittimità, sulla base degli artt.205, 206 e 207 d.P.R. n.1124/1965 e s.m.i., ha affermato che:
a) la protezione assicurativa riguarda esclusivamente ciò che costituisce esecuzione di “opera manuale”, incluse le attività prodromiche o strumentali, ma con esclusione di ogni altra operazione che sia solo marginalmente o indirettamente ad essa collegata;
b) nel caso di lavoratori autonomi, la tutela assicurativa non riguarda quella parte di attività che può definirsi più propriamente “imprenditoriale”, così che si è ritenuto indennizzabile solamente l’infortunio che attenga al momento “lavorativo-esecutivo” e non a quello “organizzativo” dell’attività economica dell’azienda;
c) per quanto riguarda specificamente i coltivatori diretti, la tutela, in virtù di quanto disposto dall’art.207 del citato d.P.R., si estende anche ad attività manuali diverse da quelle strettamente agricole purchè si tratti di lavorazioni connesse, complementari od accessorie all’attività principale; connessione che si realizza quando si tratti di lavorazioni eseguite nell’interesse e per conto dell’azienda agricola, per un migliore utilizzo dei suoi beni, rientrando così nel suo normale ciclo produttivo.
Gli ambiti principali di tutela infortunistica peculiari del lavoro agricolo, dipendente o autonomo, ulteriori rispetto al lavoro sui campi, sono:
a) infortuni occorsi nello svolgimento di attività connesse;
b) infortuni avvenuti sul luogo di lavoro durante le pause lavorative e/o con modalità di rischio ulteriori create dal lavoratore stesso e giustificate dalle disagiate condizioni lavorative agricole;
c) infortuni avvenuti nell’ambito domestico, in atti legati funzionalmente al lavoro agricolo.
In buona sostanza, la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, ai sensi degli artt. 205 e ss. del suddetto d.P.R., non comprende qualsiasi attività umana anche solo occasionalmente ed indirettamente ricollegabile all’esercizio dell’attività agricola ma, oltre a richiedere l’esercizio di una attività fisica o di carattere manuale-esecutivo, presuppone che l’intervento operativo, pur potendo inerire all’esercizio dell’impresa agricola, non sia svolto a causa e per un diverso titolo, né nell’adempimento di un dovere o per un interesse personale dell’agricoltore, dove la connessione con la professione rurale è solo occasionale e del tutto accidentale. Pertanto, la copertura assicurativa del rischio infortunistico è fondata sullo svolgimento di attività fisiche manuali e concrete proprie dell’agricoltura, o a queste strettamente connesse, funzionali o strumentali. La tutela si estende anche all’attività di commercializzazione e distribuzione diretta dei prodotti e, più in generale, a quelle interferenti con l’ottimizzazione della coltivazione agricola, in quanto complementari a questa attività.
Ne consegue che, ad esempio, i momenti della denuncia, della tenuta e della contabilizzazione dei guadagni derivanti dall’esercizio dell’attività agricola (a fini fiscali, creditizi, del risparmio ecc.), che pur rilevano inscindibilmente con l’attività di gestione imprenditoriale dell’agricoltura, non hanno alcun collegamento materiale con l’attività agricola strettamente intesa, esistendo solo un legame soggettivo puramente accidentale.
Pertanto, anche per i lavoratori agricoli, così come per gli artigiani, opera la distinzione tra attività manuale-esecutiva, compresa nella tutela assicurativa e attività imprenditoriale esclusa, invece, dalla suddetta tutela (1).
Al riguardo, anche recentemente, decidendo sulla fattispecie di un agricoltore che subiva un infortunio mentre stava trasportando documentazione presso l’ufficio di un commercialista e, quindi, al di fuori di ogni contesto produttivo, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo il quale “in tema di indennizzabilità dell’infortunio occorso a lavoratore autonomo, la tutela assicurativa non riguarda quella parte di attività non attinente al momento lavorativo-esecutivo, bensì a quello organizzativo-imprenditoriale dell’attività economica dell’azienda; ne consegue che l’estensione della tutela agli infortuni in itinere può riguardare gli spostamenti del lavoratore al fine di acquistare i beni direttamente necessari per la produzione, ma non anche quelli finalizzati alla consegna di beni necessari per l’organizzazione amministrativa e contabile” (2) .
Per quanto riguarda la tutelabilità degli infortuni occorsi durante attività svolte unicamente per il soddisfacimento di esigenze personali e familiari, come stabilito nella nota 8320 bis del 18 aprile 2006, la giurisprudenza si è attestata sul principio secondo il quale l’attività agricola di produzione è tutelata indipendentemente dalla destinazione finale dei prodotti (3) .
Al riguardo, il discrimine rilevante ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio è rappresentato dalla distinzione tra attività di produzione e attività di trasformazione dei prodotti.
Infatti, la prima, come già precisato nella nota citata, rientra comunque nell’ambito della tutela. La seconda è oggetto di copertura soltanto se caratterizzata dall’imprenditorialità intesa come destinazione al mercato dei prodotti del fondo, dovendosi, invece, ritenere esclusa se destinata ad uso personale.
A titolo di esempio, se un agricoltore alleva uno o più suini, l’attività di allevamento è tutelata, senza che abbia rilevanza la distinzione tra animali destinati all’alienazione e animali destinati al consumo personale. Una volta che sia stato, però, individuato il capo destinato al consumo personale, l’attività di trasformazione delle carni non è tutelata, essendo venuta meno ogni connessione, sia pure indiretta, con l’attività protetta.
A conforto di ciò, la giurisprudenza di legittimità (4) ha stabilito che “Gli infortuni sul lavoro in agricoltura sono indennizzabili, potendosi ritenere sussistente l’occasione di lavoro […], anche se al momento della prestazione non è possibile anticipare la destinazione finale del prodotto al mercato o all’uso domestico […]. E’ pertanto corretta la motivazione del giudice di merito secondo cui, dopo l’individuazione del suino come destinato al consumo domestico, non sussiste più la copertura infortunistica”.
Con tale sentenza, la Corte di Cassazione, coerentemente con i principi sopra enucleati e già attuati dall’Istituto con la nota citata, ha escluso l’indennizzabilità della fattispecie esaminata poiché l’evento si era verificato mentre l’agricoltore stava trattando parte di un suino da destinare ad uso domestico. Se dunque la Corte ha ritenuto tutelabile l’attività di allevamento del bestiame, ha escluso la tutela della successiva attività di macellazione dal momento che le carni erano inequivocabilmente entrate nella sfera domestica come qualsiasi altra derrata alimentare acquistata per i consumi familiari.
IL DIRETTORE CENTRALE
(f.to dott. Luigi SORRENTINI)
1. Cfr. Cass.nn.11929/2004,895/2004,20661/2005
2. Cfr. Cass. n.17765/2011
3. Cfr. Cass. n.7852/2002
4. Cfr. Cass. n.18536/2006