INAIL: COVID-19 – sospensione termini avvisi pubblici Isi

L’Inail comunica il prolungamento, fino al 15 maggio 2020, della sospensione dei termini per le fasi di verifica amministrativa e tecnica nonché per quelle di realizzazione e rendicontazione dei procedimenti amministrativi delle gestioni Isi.

L’art. 37, decreto legge n. 23/2020, dispone che il termine del 15 aprile 2020, previsto dall’art. 103, co. 1 e 5, del decreo legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020.

Pertanto, i termini ordinatori o perentori contemplati nei bandi Isi sono sospesi dal 23 febbraio al 15 maggio 2020.

Non è possibile, dunque, emanare un provvedimento negativo a causa del mancato rispetto dei termini contemplati per la fase di verifica tecnico-amministrativa o impedire l’invio di eventuali osservazioni, se il termine di dieci giorni cade nel citato periodo di sospensione.

È sospeso anche il termine per acquisire le integrazioni documentali e tutte le ulteriori informazioni utili alla valutazione del progetto.

Inoltre, non si deve considerare nel termine di 365 giorni previsto per la realizzazione del progetto, che decorre dalla data di ricezione del provvedimento di concessione, il predetto periodo di sospensione 23 febbraio – 15 maggio 2020.

In ogni caso, al termine della sospensione, ai fini della valutazione del periodo utile per la realizzazione del progetto, si tiene conto anche delle disposizioni sull’interruzione delle attività produttive o di oggettive difficoltà derivanti dalla ripresa della produzione di beni e servizi, per le seguenti imprese:

  • imprese che hanno ricevuto il provvedimento di concessione prima del 23 febbraio e per le quali non si è ancora concluso l’anno per la realizzazione del progetto o anche il periodo di ulteriore proroga già concesso;
  • imprese che hanno ricevuto, al termine della verifica tecnico–amministrativa, il provvedimento di concessione nel periodo di emergenza epidemiologica.

Infine, i beneficiari dell’anticipazione del finanziamento devono presentare, a copertura dell’ulteriore periodo concesso, un’integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per l’anticipazione del finanziamento stesso. È possibile accettare una polizza fideiussoria firmata digitalmente che deve essere trasmessa via pec dall’indirizzo dell’Istituto assicuratore a quello della sede Inail competente, accompagnata da un valido documento digitale, anch’esso firmato, dal quale emerga il ruolo aziendale e i poteri attribuiti al soggetto firmatario della polizza.

 

Fonte: Inail

La Redazione

Autore: La Redazione

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