INAIL: cooperative di facchinaggio portuali – premio da applicare
L’Inail ha pubblicato la circolare n. 13 del 5 febbraio 2025, con la quale fornisce le istruzioni sull’imponibile retributivo ai fini assicurativi da applicare alle Società cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie e gruppi portuali, di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Stante l’equiparazione delle forme societarie previste ai fini della trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, l’Istituto ritiene che anche per le cooperative in esame debba trovare applicazione il regime del decreto 12 gennaio 1996, che, all’articolo 1, dispone che, ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 “la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione è uguale alla retribuzione convenzionale giornaliera (…), rapportata a dodici giorni al mese ovvero a centoquaranta quattro giorni all’anno”.
La suddetta retribuzione convenzionale giornaliera, che per effetto degli aggiornamenti annuali è stata aggiornata per l’anno 2024 nella misura di 119,42 euro10, è da assumere anche come base per la liquidazione dell’indennità per inabilità temporanea e, su base annua, per la liquidazione della rendita per inabilità permanente.
Fonte: Inail