INAIL: autoliquidazione 2018/2019 – istruzioni operative
L’Inail ha emanato la nota n. 5453 del 3 aprile 2019, con la quale riepiloga gli adempimenti che il datore di lavoro deve effettuare entro il 16 maggio 2019 e le novità per il calcolo del premio di autoliquidazione 2018/2019.
Entro il 16 maggio 2019 il datore di lavoro deve:
- presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari”, “Alpi online” o, per il settore marittimo, il servizio “Invio retribuzioni e calcolo del premio”;
- pagare il premio di autoliquidazione. Il numero di riferimento da indicare nel modello F24 è 902019. Per le PAN il servizio online Invio retribuzioni e calcolo del premio indica il numero di riferimento da riportare nel modello F24;
- inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio online “Riduzione presunto”, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata, qualora si presuma di erogare per l’anno di rata 2019 un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell’anno precedente.
Il suddetto termine del 16 maggio 2019 si applica anche ai datori di lavoro che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019.
I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 maggio 2019.
È differito al 16 maggio 2019 anche il termine per la presentazione del modulo “Autocertificazione per sconto settore edile” da trasmettere via PEC alla sede competente per fruire della riduzione dell’11,50% alla regolazione 2018.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2019 la riduzione di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244 non è più applicabile ai premi assicurativi.
Fonte: Inail