INAIL: rivalutazione del minimale e del massimale di rendita dal 1° luglio 2020
L’Inail ha pubblicato la circolare n. 47 del 28 dicembre 2020, con la quale aggiorna i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare n. 18 del 6 maggio 2020.
TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita:
- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e vice procuratori
dal 1° luglio 2020 | ||
Retribuzione convenzionale |
giornaliera | euro 55,45* |
mensile | euro 1.386,35 |
*per arrotondamento del valore di euro 55,454
Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.
dal 1° luglio 2020 | ||
Retribuzione convenzionale |
giornaliera |
euro 55,68* |
mensile |
euro 1.392,04 |
* per arrotondamento del valore di euro 55,6815
Lavoratori di società a compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
dal 1° luglio 2020 | |
Retribuzione convenzionale
giornaliera x 12 gg. mensili |
euro 1.240,32
(euro 103,36 x 12) |
Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time
dal 1° luglio 2020 | ||
Retribuzione convenzionale |
giornaliera |
euro 102,99* |
mensile |
euro 2.574,65 |
*per arrotondamento del valore di euro 102,986
Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time
dal 1° luglio 2020 | |
Retribuzione convenzionale oraria |
euro 12,87* |
* euro 102,99 : 8
Retribuzione di ragguaglio
dal 1° luglio 2020 | ||
Retribuzione convenzionale |
giornaliera |
euro 55,45* |
mensile |
euro 1.386,35 |
*per arrotondamento del valore di euro 55,454
Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati
dal 1° luglio 2020 | |
Minimo e massimo mensile | euro 1.386,35
euro 2.574,65 |
Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti
dal 1° luglio 2020 | |
Minimo e massimo annuale |
euro 16.636,20
euro 30.895,80 |
Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico–scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro
Dal 1° luglio 2020, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a euro 2,66 e, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2019/2020 risulta uguale a euro 2,65 (calcolato sommando 8/12 di euro 2,65 e 4/12 di euro 2,66).
Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2020, in sede di regolazione dei premi per il suddetto periodo, non va applicata alcuna integrazione rispetto al premio di euro 2,65 già richiesto.
Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio 2019/2020 e per l’anticipo del premio 2020/2021:
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali |
premio annuale a persona |
Anno scolastico 2019/2020
regolazione |
Anno scolastico 2020/2021
anticipo |
euro 2,65 | euro 2,66 |
Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)
L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.
Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale13.
Anno formativo 2020/2021 | |
Retribuzione minima giornaliera | euro 55,45 |
Premio speciale unitario annuale | euro 59,89* |
*per arrotondamento del valore di euro 59,89032
Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa14.
Ne consegue che la misura dell’onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato è rideterminata in euro 46,36 a decorrere dal 1° settembre 2020, data di inizio dell’anno formativo 2020/2021.
Fonte: Inail