Articolo: Il licenziamento della lavoratrice madre nel periodo protetto
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“La pubblicazione di una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 2004 del 26 gennaio 2017, offre lo spunto per una riflessione sui contenuti dell’art. 54 del D.L.vo n. 151/2001 che contempla gli unici casi nei quali, in deroga al divieto generale, è consentito al datore di lavoro di procedere al licenziamento della lavoratrice madre nel periodo che va dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno di vita del bambino.
L’inizio della gestazione si presume avvenuto 300 giorni prima della data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza.
Prima di entrare nel merito della riflessione reputo opportuno ricordare come la posizione della lavoratrice che si trova in queste particolari condizioni sia tutelata anche sotto l’aspetto delle dimissioni che, a pena di nullità ed entro termini perentori, vanno confermate avanti al funzionario dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.
La stessa tutela (entro un anno dalla nascita del bambino) viene riservata al padre che ha fruito, in luogo della madre, il congedo per paternità per una di quelle cause particolarmente forti che lo consentono (morte della madre, gravi condizioni di salute della stessa che non consentono l’assistenza al neonato, allontanamento volontario dal nucleo familiare, affidamento giudiziale del bambino).
L’eventuale licenziamento intimato durante il periodo di tutela legale è nullo: la tutela è piena nei confronti di ogni datore di lavoro a prescindere dalle dimensioni occupazionali. La nullità comporta la reintegra nel posto di lavoro con il pagamento delle retribuzioni e della contribuzione per tutto il periodo in cui l’interessata è rimasta lontana dal posto di lavoro, con la possibilità per la stessa di non rientrare in servizio optando per il pagamento di ulteriori quindici mensilità.”….continua la lettura