Articolo: Il licenziamento del dirigente nel settore privato
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Il licenziamento individuale del dirigente nel settore privato (ma farò un breve cenno anche al recesso a seguito di una procedura collettiva di riduzione del personale) segue alcune regole specifiche che lo differenziano, totalmente, da quello del settore pubblico, governato dalla procedura inserita all’interno del D.L.vo n. 165/2001, recentemente modificato, soprattutto per la parte disciplinare, dai Decreti Legislativi n. 116/2016 e n. 118/2017, rispetto alla quale, in caso di contenzioso, la competenza giurisdizionale è, comunque, del giudice del lavoro. Per la verità, nel settore pubblico tale competenza non è assolutamente esclusiva, atteso che, per particolari categorie (Magistrati, appartenenti alla carriera prefettizia e diplomatica, Forze Armate e di Polizia, ecc.), è il giudice amministrativo che si trova a decidere in materia (art. 63, comma 1, del D.L.vo n. 165/2001).
Tornando al dirigente privato va, subito, sottolineato come, in generale, non trovi applicazione nei confronti dello stesso, la normativa di tutela prevista in caso di licenziamento illegittimo dal D.L.vo n. 23/2015 (che, all’art. 1, parla soltanto di operai, impiegati e quadri) o, parzialmente, dall’art. 18 della legge n. 300/1970 il quale, peraltro, si applica nei casi di nullità per motivo discriminatorio, illecito (ingiusta ed arbitraria reazione dell’imprenditore ad un comportamento legittimo, con onere della prova a carico del dirigente) o nelle altre ipotesi tutelate dal Legislatore (ad esempio, periodo “protetto” della maternità): tutto ciò comporta oltre alla reintegra anche il risarcimento del danno. Ovviamente, questa è la regola generale: se, però, nel contratto individuale si fosse fatto riferimento alla tutela reintegrativa nel suo complesso in caso di recesso illegittimo (caso rarissimo), questa sarebbe applicabile dal giudice di merito (Cass., 20 settembre 2016, n. 19554).
Fatta questa breve premessa entro nel merito ricordando che le norme di riferimento si trovano, essenzialmente, nel codice civile (articoli 2118 e 2119 c.c.), nell’art. 3 della legge n. 108/1990 (il recesso deve avvenire per iscritto) e, per il resto, nella contrattazione collettiva del personale dirigenziale ove viene richiesta la motivazione.”….continua la lettura