Green pass in pillole: 8. Quali sono le sanzioni?
Il decreto Legge n. 127/2021 ha introdotto l’obbligo, per i lavoratori, di accedere al luogo di lavoro solo previa presentazione di un certificato verde Covid-19 (cd. Green pass).
Con le seguenti pillole, cercheremo di evenziare tutte le caratteristiche della disposizione e i comportamenti che dovrà avere il datore di lavoro.
SANZIONI
Assenza ingiustificata
il lavoratore che non è in possesso della certificazione verde (oppure è scaduta) verrà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021
- durante il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato
- la sospensione non rappresenta una sanzione disciplinare
- in ogni caso il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro
Sanzione Pecuniaria
Lavoratore: qualora acceda ai luoghi di lavoro in violazione all’obbligo di possesso del Green pass (sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro)
Datore di lavoro: in caso di mancata adozione delle misure organizzative entro il 15 ottobre e/o in caso di mancato controllo del Green pass (sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro)
Le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.
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Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.