Governo: trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 20 luglio 2021, il Decreto Legge 20 luglio 2021, n. 103, con le misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

In particolare, per quanto riguarda la materia lavoro, il decreto ha disposto un trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale.

Il decreto è in vigore dal 21 luglio 2021.

 

Art. 3 - Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di
              rilevante interesse strategico nazionale 
 
  1. In via eccezionale, le  imprese  con  un  numero  di  lavoratori
dipendenti  non  inferiore  a  mille  che   gestiscono   almeno   uno
stabilimento industriale di interesse strategico nazionale  ai  sensi
dell'articolo  1  del  decreto-legge  3  dicembre   2012,   n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231,
possono presentare domanda di concessione del  trattamento  ordinario
di  integrazione  salariale  di  cui  agli  articoli  19  e  20   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  per  una  durata  massima  di
ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. 
  2. Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per
la durata del trattamento di integrazione salariale fruito  entro  il
31 dicembre 2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta,
altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero
dei  dipendenti,  la  facolta'  di   recedere   dal   contratto   per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15
luglio 1966, n. 604 e restano altresi' sospese le procedure in  corso
di cui all'articolo 7 della medesima legge. 
  3. Le sospensioni e le  preclusioni  di  cui  al  comma  2  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione
definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto
per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 
  4. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo
di spesa pari a 21,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede
al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. Ai relativi oneri si provvede a valere  sul  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su