Governo: Terzo Settore – assunzioni agevolate per i disabili

Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024, il Decreto 27 giugno 2024 con le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo di cui all’articolo 28, del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 (cd. Decreto Lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, finalizzato a valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie, anche produttive, e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni.

 

Fonte: Governo

 


 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’

DECRETO 27 giugno 2024 

Modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85.

 
                   IL MINISTRO PER LE DISABILITA' 
 
                                  e 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il provvedimento del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali del 2 luglio 2015, n. 393, avente  ad  oggetto  «Misure  di
sicurezza e modalita' di scambio dei dati personali tra PP.AA.»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831  della  Commissione  del  13
dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  sugli  aiuti  «de
minimis»; 
  Visto il decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85  e,  in  particolare,
l'art. 28 «Incentivi per il lavoro delle  persone  con  disabilita'»;
che attribuisce un contributo in favore degli enti del terzo  settore
e degli altri  enti  previsti  al  comma  1,  per  ogni  persona  con
disabilita' di eta'  inferiore  ai  trentacinque  anni,  assunta  nel
periodo 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2023, con contratto di lavoro  a
tempo indeterminato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per lo
svolgimento di attivita' conformi allo statuto del datore di lavoro; 
  Visto  il  decreto-legge  30  dicembre  2023,   n.   215,   recante
«Disposizioni urgenti in materia  di  termini  normativi»  convertito
dalla legge 24 febbraio 2024, n. 18  ed  in  particolare  l'art.  18,
comma 4-ter, che nel novellare il citato art. 28, ha disposto che  il
contributo in questione sia riconosciuto  per  i  contratti  a  tempo
indeterminato stipulati  dal  1°  agosto  2020,  e  nel  contempo  ha
introdotto il comma 4-quater, che estende al 30  settembre  2024,  il
termine ultimo per la stipula degli stessi e il comma 4-quinquies che
dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto  derivanti  dal  comma  4-quater,
pari  a  1.260.000  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali,  di  cui  all'art.  6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
  Dato atto che, ai sensi del comma  1  dell'anzidetto  art.  28,  il
contributo e' ammesso nel  limite  massimo  di  7  milioni  di  euro,
stanziati in apposito Fondo istituito  inizialmente  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   per
successivo trasferimento al bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
  Tenuto conto che il comma 2 del citato art. 28 del decreto-legge  4
maggio 2023, n. 48 rinvia a un decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri o del Ministro con delega in materia  di  disabilita'  e
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  da  adottare,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  il  1°
marzo  2024,  la   definizione   delle   modalita'   di   ammissione,
quantificazione e di erogazione del contributo nonche' le modalita' e
i termini di presentazione delle domande e le procedure di controllo; 
  Tenuto conto che, ai sensi del comma 3 del citato art. 28,  per  le
operazioni relative alla  gestione  del  Fondo  di  cui  al  comma  1
dell'art.  28  e  all'erogazione  dei  contributi,  l'amministrazione
interessata procede alla stipula di apposite convenzioni  e  che  gli
eventuali oneri finanziari derivanti da queste ultime sono  a  carico
delle risorse del medesimo Fondo; 
  Ritenuto che l'utilizzo dei  programmi  informatici  di  proprieta'
delle pubbliche amministrazioni garantisce  il  raggiungimento  delle
finalita' di economicita', efficienza, tutela  degli  investimenti  e
neutralita' tecnologica; 
  Ritenuto di  avvalersi  delle  applicazioni/modalita'  informatiche
gia' in uso da parte di INPS, tali  da  poter  essere  adattate,  nel
rispetto della normativa vigente in materia  di  riuso  di  programmi
informatici o di parte di essi, per le finalita' di cui  al  presente
decreto; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
dicembre 2023, concernente l'approvazione del bilancio di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2024 e il triennio 2024 - 2026; 
  Dato atto che l'ammontare disponibile, come da decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, n. 285140, registrato
dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024,  e'  di  6.315.825,00
euro; 
  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle  finanze,
Ufficio di Gabinetto, con nota 17 aprile 2024, prot. 17429; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Con  il  presente  decreto  sono  definite  le   modalita'   di
ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, di  cui  al
Fondo istituito dall'art. 28, comma 1,  del  decreto-legge  4  maggio
2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,
n. 85, come modificato dall'art. 18  del  decreto-legge  30  dicembre
2023, n. 215, convertito dalla legge 23  febbraio  2024,  n.  18,  di
seguito  «Fondo»,  finalizzato  a  valorizzare   e   incentivare   le
competenze professionali  dei  giovani  con  disabilita'  e  il  loro
diretto coinvolgimento  nelle  diverse  attivita'  statutarie,  anche
produttive, e nelle  iniziative  imprenditoriali  degli  enti,  delle
organizzazioni e delle associazioni di cui al medesimo art. 28, comma
1.  Sono,  altresi',  disciplinate  le  modalita'  e  i  termini   di
presentazione  delle  domande,  nonche'  le  procedure  di  controllo
relative al contributo di cui al presente comma. 
                               Art. 2 
 
                 Richiedenti e misura del contributo 
 
  1. Il contributo di cui all'art. 1 puo' essere richiesto dagli enti
del terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3  luglio
2017,  n.  117,   dalle   organizzazioni   di   volontariato,   dalle
associazioni  di  promozione  sociale  coinvolte  nel   processo   di
trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117 e dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS) di cui al  decreto  legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,
iscritte nella relativa anagrafe, che in relazione  alle  assunzioni,
ai  sensi  della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  di  persone   con
disabilita', di eta' inferiore ai trentacinque anni, con contratto di
lavoro  a  tempo  indeterminato,  per  lo  svolgimento  di  attivita'
conformi allo statuto, nel periodo compreso tra il 1° agosto  2020  e
il 30 settembre 2024. 
  2. Il contributo spetta anche in caso  di  trasformazione  a  tempo
indeterminato di un rapporto a termine, anche  a  tempo  parziale,  a
condizione che detta trasformazione intervenuta nel periodo  compreso
tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024. 
  3. Il  contributo  e'  cumulabile  con  altre  misure  incentivanti
l'assunzione di persone con disabilita'. 
  4. Il contributo e' erogato nella misura pari a dodicimila euro una
tantum, quale contributo per l'assunzione effettuata, e nella  misura
pari a mille euro per ogni mese, dalla data di assunzione e  fino  al
30 settembre 2024. Nel caso di interruzione del contratto  di  lavoro
in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo e' erogato sino
alla data di cessazione del rapporto. Per le assunzioni  che  saranno
effettuate nel mese  di  settembre  2024,  e'  erogata  la  parte  di
contributo una tantum pari a dodicimila euro nonche' la quota mensile
per il mese di assunzione. Al fine di rispettare il limite  di  spesa
stabilito dalla legge, il contributo e' riconosciuto nel rispetto del
criterio di cui all'art. 5, comma 3. 
                               Art. 3 
 
                Requisiti per l'accesso al contributo 
 
  1. Il contributo di cui all'art. 1, ferme restando le  disposizioni
relative agli aiuti «de  minimis»  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
2023/2831, nonche' le disposizioni di cui  all'art.  2  del  presente
decreto, e' riconosciuto a condizione che il datore di lavoro sia  in
regola con il documento unico di regolarita'  contributiva  (DURC)  e
non  abbia   commesso   violazioni   delle   disposizioni   normative
finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi  di
lavoro. 
                               Art. 4 
 
                              Procedura 
 
  1. Per beneficiare del contributo di cui all'art. 1, i soggetti  di
cui all'art. 2, comma 1, presentano,  a  pena  di  decadenza,  dal  2
settembre 2024  al  31  ottobre  2024  domanda  on-line  sul  portale
dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (d'ora  innanzi,  INPS)
www.inps.it a cui  sara'  attribuito  un  codice  identificativo.  Le
domande pervenute oltre il menzionato termine non  saranno  prese  in
considerazione. 
  2.  L'istanza  di  cui  al  comma  1  e'  corredata,  a   pena   di
inammissibilita', da una  dichiarazione  sostitutiva  resa  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara quanto
segue: 
    a) i dati identificativi dell'ente richiedente il contributo; 
    b) il numero di iscrizione al Registro unico nazionale del  terzo
settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo  3
luglio 2017, n. 117 del soggetto richiedente di cui alla lettera a); 
    c) le generalita', i dati anagrafici  e  il  codice  fiscale  del
rappresentante legale dell'ente richiedente; 
    d) il  numero  delle  persone  con  disabilita'  assunte  con  il
relativo codice fiscale, e il codice della comunicazione obbligatoria
di instaurazione del rapporto di lavoro; 
    e) le dichiarazioni di cui  all'art.  3  e,  in  particolare,  la
dichiarazione   di   regolarita'   contributiva   e   l'assenza    di
inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
    f) il rispetto del  limite  di  importo  complessivo  di  cui  al
regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo agli aiuti «de minimis»; 
    g) gli estremi del conto corrente bancario o  postale  ovvero  il
codice IBAN per  l'accredito,  che  deve  essere  intestato  all'ente
richiedente; 
    h)  l'indirizzo  di   posta   elettronica   certificata   a   cui
l'interessato   intende   ricevere   ogni   comunicazione    relativa
all'erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica. 
  3. La presentazione dell'istanza e'  certificata  e  comprovata  da
apposita  ricevuta  contenente   anche   il   codice   identificativo
dell'istante di cui al comma 1. 
                               Art. 5 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. INPS procede a valutare le domande  presentate  e  a  pubblicare
l'elenco dei destinatari del contributo. Il contributo complessivo di
cui all'art. 2, comma 4, e' erogato in unica soluzione  entro  il  31
dicembre 2024. I destinatari sono  individuati  tramite  il  relativo
codice identificativo. 
  2. Il contributo spetta in ragione del numero  dei  lavoratori  con
disabilita' assunti, indicati  nelle  istanze  pervenute  e  ritenute
ammissibili  ai  sensi  del  comma  1,  nel  limite   delle   risorse
disponibili ai sensi dell'art.  28,  comma  1,  del  decreto-legge  4
maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come
incrementate dall'art. 18, comma 4-quinquies,  del  decreto-legge  30
dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni  dalla  legge  23
febbraio 2024, n. 18, e decurtato  dell'importo  occorrente  per  gli
oneri connessi alla stipula di apposita convenzione per le operazioni
relative all'erogazione del contributo e  alla  gestione  del  Fondo,
stimati nel limite massimo di duecentomila euro. 
  3. Nel  caso  in  cui,  all'esito  dell'istruttoria  delle  domande
ammesse al beneficio risulti il superamento del limite di  spesa,  si
procede riparametrando proporzionalmente il contributo complessivo al
fine di rispettare i limiti di spesa di cui all'art. 7, comma 1. 
  4. L'erogazione del contributo e' effettuata mediante accredito sul
conto corrente identificato dall'IBAN indicato  nell'istanza  di  cui
all'art. 4. 
                               Art. 6 
 
        Convenzione con INPS per l'erogazione del contributo, 
        per le procedure di controllo e la gestione del Fondo 
 
  1. Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  efficacia  del  presente
decreto, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con
disabilita' e il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
stipulano apposita convenzione con INPS con cui sono disciplinate  le
ulteriori  modalita'  per  l'istruttoria  delle  istanze   pervenute,
l'erogazione del contributo, nonche' lo  svolgimento  delle  relative
procedure di controllo,  anche  ai  fini  dell'eventuale  revoca  del
contributo. 
                               Art. 7 
 
                          Oneri finanziari 
 
  1.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del
presente  decreto,  nel  limite  massimo  di  6.315.825,00  euro,  si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 28,  comma
1, del citato decreto-legge n. 48 del 2023, tenuto  conto  di  quanto
stabilito dall'art.  18,  comma  4-quinquies,  del  decreto-legge  30
dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni  dalla  legge  23
febbraio 2024, n. 18. 
  2. Agli oneri e alle spese per l'attuazione  della  convenzione  di
cui all'art. 6 pari nel limite massimo di euro 200.000,00 si provvede
a valere sulle risorse previste dal comma 1. 
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso,  per   gli   adempimenti   di
competenza,  all'Ufficio  del  bilancio  e  per   il   riscontro   di
regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 giugno 2024 
 
                   Il Ministro per le disabilita' 
                              Locatelli 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                              Calderone 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2024 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2222 
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su