Governo: stranieri – condizioni di ingresso e di soggiorno per i lavoratori stagionali

governo3Il Governo, durante il Consiglio dei Ministri n. 124 del 28 luglio 2016, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/36/UE, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

Lo schema è costituito da 3 articoli

  1. L’articolo 1 apporta diverse modifiche testuali al decreto legislativo 286/1998 (testo unico immigrazione). In particolare, sono stati riformulati gli articoli 5 e 24 del testo unico e sono stati portati a norma di rango primario e (contestualmente abrogate) alcune disposizioni di natura regolamentare recate dagli articoli 11, 38 e 38-bis del regolamento di attuazione del testo unico (DPR 394/1999).
  2. L’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  3. L’articolo 3 prevede alcune disposizioni abrogative.

L’articolo 1, comma 1, lett. a) reca alcune disposizioni relative al reingresso dei  lavoratori stagionali che hanno già lavorato in Italia, in attuazione dell’articolo 16 della direttiva.

Attualmente si prevede che allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia per  almeno 2 anni consecutivi per lavoro stagionale, può essere rilasciato, in caso di lavori  ripetitivi, un permesso pluriennale, sempre per lavoro stagionale, al massimo triennale, per  la durata corrispondente all’ultimo soggiorno. Il visto di ingresso è rilasciato ogni anno e il  permesso di soggiorno è revocato qualora lo straniero violi le disposizione del testo unico (art. 5, comma 3-ter, TU).

La disposizione in esame, modificando la norma del testo unico, pone come condizione per il rilascio del permesso pluriennale il soggiorno di almeno una volta nei 5 anni
precedenti, come espressamente previsto dalla direttiva, in luogo dei 2 anni consecutivi.

Il nuovo testo dell’art. 5 TU assorbe in parte il comma 1-bis dell’art. 11 del regolamento di attuazione, che viene contestualmente abrogato. Nel confluire di tale disposizione nella norma di rango primario non viene mantenuto la previsione del citato comma 1-bis in base alla quale il suddetto permesso di soggiorno è immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all’ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d’ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Andrebbero pertanto chiariti gli effetti dell’abrogazione (disposta dall’art. 3) di tale previsione.

L’articolo 1, comma 1, lett. b) riscrive completamente l’articolo 24 del TU interamente dedicato al lavoro stagionale.

Il nuovo comma 1 riproduce il contenuto del comma 1 dell’articolo 24, indicando, come previsto dalla direttiva (art. 2, § 2), l’elenco dei settori occupazionali che includono attività soggette al ritmo delle stagioni, ossia i settori agricolo e turistico/alberghiero.

Inoltre, viene eliminata la previsione della verifica preventiva da parte dei centri per l’impiego della eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire il lavoro stagionale offerto. Si tratta di disposizione, che si applica nel caso il datore di lavoro non abbia conoscenza diretta del lavoratore, introdotta a suo tempo dalla legge 189/2000 (c.d. Bossi-Fini), art. 20. Permane l’obbligo di verifica, presso il centro per l’impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale (art. 22, comma 2).

Nell’AIR si ricorda che l’articolo 15 della direttiva prevede la possibilità di rifiutare di prorogare il soggiorno o di rinnovare l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale quando il posto vacante in questione può essere coperto da cittadini di uno Stato membro o da altri cittadini dell’Unione o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente. Nell’AIR (sezione 4) si rileva che non si è ritenuto di recepire tale disposizione perché tale tipologia di accertamento viene effettuato solo in fase di primo rilascio di autorizzazione al lavoro stagionale (v. art. 22, co. 2).

Inoltre, la novella in esame prevede che ai lavoratori stagionali si applichi pressoché interamente la disciplina generale in materia di lavoro subordinato recata dall’art. 22 TU ad eccezione dei commi 11 (esclusione della revoca del permesso di soggiorno a causa della perdita del posto di lavoro) e 11-bis (trasformazione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro). Attualmente ai lavoratori stagionali si applicano espressamente solamente alcune disposizioni dell’art. 22: i commi 3 (procedure per istaurazione di rapporto di lavoro con uno straniero residente all’estero), 5-bis (rifiuto del nulla osta per condanna del datore di lavoro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o per impiego di lavoratori
irregolari) e 5-bis (rifiuto del nulla osta in caso di falsificazione della documentazione).

L’estensione anche ai lavoratori stagionali di gran parte disposizioni generali valide per i lavoratori subordinati è motivata dalla necessità di recepire diverse disposizioni della direttiva che prevedono dettagliate forme di tutela degli stagionali.

Una volta presentata l’istanza, lo sportello unico per l’immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, in luogo della autorizzazione attualmente prevista dalla legge (comma 2). Si rileva che anche il regolamento di attuazione fa attualmente riferimento al nulla osta.

Rimane il termine massimo di 20 giorni per il rilascio di tale provvedimento che può essere anche pluriennale e che ha durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto.

Il nuovo comma 3 (che non ha riscontro nell’attuale art. 24 del TU) introduce una disciplina più dettagliata degli obblighi del datore di lavoro riguardo all’alloggio dei lavoratori stagionali, in attuazione dell’art. 5, § 1, lett. c) e art. 20 della direttiva.

Attualmente ad essi si applica la norma generale valida per tutti i lavoratori stranieri secondo la quale il datore di lavoro deve presentare allo sportello unico idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore.

La novella in esame prevede che il datore di lavoro, per i lavoratori stagionali, deve esibire al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno titolo idoneo a provare l’effettiva disponibilità dell’alloggio il cui canone di locazione non può essere eccessivamente oneroso e non deve in ogni caso “essere superiore ad un terzo della retribuzione” (precisazione introdotta dal legislatore nazionale) e non deve essere decurtato da questa automaticamente.

L’art. 30-bis, comma 4, DPR 394/1999, prevede, per i lavoratori stranieri, che, qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell’alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.

Il comma 4 riproduce, semplificandolo, il contenuto dell’art, 38 comma 1 del regolamento di attuazione (DPR 394/1999) che fa rinvio alle norme regolamentari che si applicano al procedimento di esame dell’istanza per il rilascio del nulla osta per gli altri lavoratori e che sono recate dagli articoli 30-bis (da cui è escluso il comma 4 come si è visto sopra) e 31 del regolamento.
Il comma 5 riguarda le richieste di nulla osta al lavoro stagionale di più datori di lavoro per lo stesso lavoratore: viene confermata la previsione di un unico nulla osta cumulativo disposta dal comma 4 dell’art. 38 del regolamento, che confluisce nel testo della legge. Attraverso il rinvio al comma 8, viene confermato anche l’esonero dall’obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell’autorità consolare, come previsto ora da una norma speciale, l’art. 17, comma 3, del D.L. 5/2012, che viene contestualmente abrogata (art. 3). Con l’abrogazione viene meno la condizione per cui l’autorizzazione (ora nulla osta) al lavoro stagionale da parte di più datori di lavoro è rilasciata al lavoratore che, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell’avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale.

Il comma 6 corrisponde al comma 2-bis del vigente art. 24 e riguarda l’ipotesi di silenzio–assenso in caso di mancanza di risposta entro i 20 giorni da parte dello sportello unico: la richiesta si intende accolta, in assenza di specifico diniego qualora il lavoratore sia stato autorizzato e regolarmente assunto dallo stesso datore di lavoro almeno una volta nei 5 anni precedenti (attualmente la legge prevede che per attivare il silenzio – assenso l’assunzione deve essere stata effettuata l’anno precedente).

Nel nuovo comma 7 (comma 3 vigente) viene eliminata la previsione di durata minima del nulla osta per lavoro stagionale (attualmente 20 giorni) e viene mantenuta quella massima (9 mesi) in attuazione dell’art. 14 della direttiva.

Fermo restando il limite dei 9 mesi, in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale, il nulla osta è automaticamente prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato, come stabilito dal comma 3-bis vigente, il cui contenuto è trasfuso nel nuovo comma 8 (art.15 della direttiva).

Si fa presente che nella direttiva non è espressamente previsto l’esonero (contenuto nel comma 8) dall’obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di un ulteriore visto in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale.

Nel testo del nuovo comma 8, inoltre, non sembra essere espressamente recepita la previsione della direttiva che prescrive che la proroga sia concessa a condizione che il lavoratore si trovi sul territorio nazionale.

Il nuovo comma 9 riguarda il diritto di precedenza del lavoratore stagionale che ha già lavorato in Italia per il reimpiego, sempre per motivi di lavoro stagionale, presso lo stesso o atro datore di lavoro. Mentre attualmente (comma 4) il diritto di precedenza si attiva a condizione che il lavoratore abbia svolto lavoro stagionale l’anno precedente, la novella in esame l’ammette anche in caso di ingresso per lavoro stagionale in uno dei 5 anni precedenti.

Il comma 10 rende più agevole la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in quello non stagionale. Attualmente hanno diritto alla conversione solo coloro che hanno svolto nell’anno precedente attività di lavoro stagionale (comma 4, secondo periodo e comma 7, art. 38 DPR 394/1999). Con la nuova formulazione, il lavoratore può chiedere la conversione dopo un periodo di lavoro stagionale di almeno 3 mesi.

Il comma 11 riproduce pressoché testualmente l’articolo 38-bis del regolamento che disciplina la procedura di rilascio del nullaosta pluriennale per lavoro stagionale.

Il comma 12 prevede ulteriori cause di rifiuto e revoca del nulla osta per lavoro stagionale,(in aggiunta a quelle di cui all’art. 22, 5-bis – rifiuto del nulla osta per condanna del datore di lavoro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o per impiego di lavoratori irregolari – e 5-bis – rifiuto del nulla osta in caso di falsificazione della documentazione) imputabili al datore di lavoro, in attuazione dell’art. 8 della direttiva:

  • irrogazione di sanzioni a causa di lavoro irregolare;
  • stato di liquidazione dell’impresa per insolvenza o per assenza di svolgimento di attività economica;
  • mancato rispetto degli obblighi in materia di previdenza sociale , tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro;
  • licenziamenti effettuati al fine di creare posti da coprire mediante richiesta di assunzione.

Le medesime cause previste dal comma 12 costituiscono motivo di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno (comma 13). Inoltre, esso è rifiutato o revocato in presenza di cause ascrivibili a profili di sicurezza e ordine pubblico: fraudolenza, falsificazione o contraffazione del permesso di soggiorno, mancato soddisfacimento delle condizioni di ingresso e soggiorno.

Qualora il rifiuto o la revoca del nulla osta o del permesso di soggiorno sia avvenuto per cause attribuibili al datore di lavoro, questi è tenuto a versare al lavoratore una indennità calcolata in base alle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte (comma 14).

La disposizione attua l’art. 17, § 2 della direttiva che specifica altresì che la responsabilità si estende ad ogni obbligo pendente cui il datore di lavoro avrebbe dovuto ottemperare se l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale non fosse stata revocata.

L’art. 17, § 3, dispone che, se il datore di lavoro è un subappaltatore che ha violato la presente direttiva, e qualora l’appaltatore principale e ogni subappaltatore intermedio non abbiano adempiuto ai loro obblighi con la dovuta diligenza come previsto dal diritto nazionale, l’appaltatore principale e ogni subappaltatore intermedio possono:

a) essere soggetti alle sanzioni di cui al paragrafo 1;

b) essere tenuti, congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece, a corrispondere ogni risarcimento dovuto al lavoratore stagionale conformemente al paragrafo 2;

c) essere tenuti, congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece, a versare gli arretrati dovuti al lavoratore stagionale conformemente al diritto nazionale.

Il comma 15 prevede che in caso di occupazione alle proprie dipendenze per lavoro stagionale di lavoratori privi del permesso di soggiorno in corso di validità al datore di lavoro si applicano le sanzioni previste dall’articolo 22, comma 12 e seguenti.

Ai sensi delle disposizioni richiamate al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Tali pene sono aumentate da un terzo alla metà:

– se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

 – se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

– se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

Inoltre, con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto
illegalmente.

Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno per motivi umanitari (ai sensi dell’articolo 5, comma 6, TU).

Il comma 16 (in attuazione dell’articolo 2 della direttiva) reca l’indicazione dei soggetti esclusi dall’ambito di applicazione del decreto che sono:

  • gli stranieri che al momento della domanda risiedono nel territorio di uno Stato membro;
  • i lavoratori impiegati da imprese stabilite in uno Stato membro nell’ambito della prestazione di servizi ai sensi dell’art. 56 TFUE (divieto de restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione); compresi i cittadini di Paesi terzi distaccati da un’impresa stabilita in uno Stato membro nell’ambito della prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (recepita nell’ordinamento interno con il D.Lgs. 72/2000);
  • i familiari di cittadini dell’Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nell’Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE, recepita con il D.Lgs. 30/2007, che raccoglie le disposizioni che regolano l’ingresso, il soggiorno e la condizione giuridica dei cittadini comunitari, cui è garantita la piena libertà di circolazione;
  • i cittadini che godono del diritto di libera circolazione in virtù di accordi stipulati dall’unione.

Infine, il comma 17 prescrive che il permesso di soggiorno rechi un riferimento che ne indichi il rilascio per motivi di lavoro stagionale (art. 12, § 4 della direttiva).

Per quanto riguarda l’articolo 11, la direttiva richiede che gli Stati membri provvedano affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e le informazioni sull’ingresso e il soggiorno.

Nell’AIR, allegata al provvedimento, si rileva che le informazioni sono contenute nell’art. 22 del TU che disciplina il rilascio del nulla osta e le funzioni dello sportello unico per l’immigrazione.

Fonte: sito del Governo

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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