Governo: riparto del Fondo per le non autosufficienze – anno 2020

Il Governo ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2021, il D.P.C.M. 21 dicembre 2020 con il riparto del Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2020.

Le ulteriori risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 104, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pari ad euro 90 milioni di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita Indipendente, sono destinate alle Regioni secondo i criteri di riparto di cui all’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali 26 settembre 2016, e secondo le quote percentuali riportate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021 e ripartite le risorse complessivamente afferenti al Fondo per le non autosufficienze nel triennio 2019-2021.

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2020 

Riparto del  Fondo  per  le  non  autosufficienze  per  l'anno  2020.
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           su proposta del 
 
                         MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  riordino   della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,
con   particolare    riguardo    all'art.    3-septies    concernente
l'integrazione socio-sanitaria; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
  Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2007)  che,  al  fine  di
garantire  l'attuazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
assistenziali da garantire  su  tutto  il  territorio  nazionale  con
riguardo alle  persone  non  autosufficienti,  istituisce  presso  il
Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato  «Fondo  per
le non autosufficienze»; 
  Visto l'art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
come modificato dall'art. 3, comma 4, lettera b),  del  decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2018, n. 97, in base al  quale  gli  atti  e  i  provvedimenti
concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono
adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' e il Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  della
salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa  in
sede  di  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale della Stato (legge finanziaria 2010),  che,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n.
386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e
Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per  garantire
livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica; 
  Visto l'art. 1, comma 109, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013),  laddove  dispone
che le eventuali risorse derivanti dalle  attivita'  di  accertamento
della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di
invalidita' civile,  cecita'  civile,  sordita'  civile,  handicap  e
disabilita' svolte dall'Istituto nazionale della  previdenza  sociale
(INPS) e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive ivi previste,
sono destinate ad incrementare il Fondo per  le  non  autosufficienze
sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui; 
  Visto l'art. 1, comma 411, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante disposizioni per la formazione  del  bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019, laddove dispone che, in  sede  di  revisione  dei
criteri di riparto del Fondo  per  le  non  autosufficienze  previsti
dall'art. 1,  comma  3,  del  decreto  ministeriale  di  riparto  del
medesimo Fondo per il 2016, e' compresa la condizione  delle  persone
affette dal morbo di Alzheimer; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; 
  Visto l'art. 1, comma 331, della legge n. 160 del 2019, in base  al
quale lo stanziamento del Fondo per le  non  autosufficienze  di  cui
all'art. 1, comma 1264,  della  legge  n.  296  del  2006,  e'  stato
incrementato di cinquanta milioni di euro per l'anno 2020; 
  Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  recante
disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di  contrasto
alla poverta' che, all'art. 21, istituisce la rete della protezione e
dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6,  lettera  c),
che prevede che la rete elabori un piano per la non  autosufficienza,
quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del  Fondo
per le non autosufficienze, di cui  all'art.  1,  comma  1264,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il comma  7,  che  prevede  che  il
medesimo Piano abbia natura  triennale  con  eventuali  aggiornamenti
annuali e che sia adottato nelle medesime modalita' con  le  quali  i
fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni; 
  Visto l'art. 3, comma 4, lettera b), del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, convertito, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 9 agosto 2018, n.  97  recante  disposizioni  urgenti  in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle
attivita'  culturali  e  del  turismo,   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 luglio  2020,  n.
77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, il  comma  1  dell'art.
89, che prevede che  «Ai  fini  della  rendicontazione  da  parte  di
regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali  dell'utilizzo  delle  risorse  del  (...)   Fondo
nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1,  comma  1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (...)  la  rendicontazione  del
75% della  quota  relativa  alla  seconda  annualita'  precedente  e'
condizione  sufficiente  alla  erogazione  della  quota  annuale   di
spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero
del lavoro e delle politiche sociali della  coerenza  degli  utilizzi
con le norme  e  gli  atti  di  programmazione.  Le  eventuali  somme
relative alla seconda annualita' precedente non  rendicontate  devono
comunque essere esposte entro la successiva erogazione»; 
  Visto l'art. 89 del decreto-legge n. 34 del 2020, che, al comma  2,
prevede che «Ai fini delle rendicontazioni di cui  al  comma  1,  con
riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020,  le  amministrazioni
destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni  sociali
erogate sotto forma di  servizi  effettivamente  erogati,  specifiche
spese  legate  all'emergenza   COVID-19,   anche   finalizzate   alla
riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento  di  dispositivi
di protezione e all'adattamento degli spazi»; 
  Visto l'art. 104, comma 1, del decreto-legge n.  34  del  2020  che
prevede che «al fine  di  potenziare  l'assistenza,  i  servizi  e  i
progetti di vita indipendente per le persone con  disabilita'  e  non
autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono  cura,
in  conseguenza  della  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   lo
stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'art.  1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato  di
ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di  cui  venti  milioni
destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente»; 
  Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 14 febbraio 2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  12  ottobre  2017
recante adozione del secondo programma  di  azione  biennale  per  la
promozione  dei  diritti   e   l'integrazione   delle   persone   con
disabilita'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  2019,
di costituzione del nuovo Governo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
novembre 2019, con il quale e' stato adottato il Piano nazionale  per
la non autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021 e  sono  state
ripartite le risorse complessivamente afferenti al Fondo per  le  non
autosufficienze nel triennio 2019-2021; 
  Visto l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  21  novembre  2019,  che  stabilisce  che   «eventuali
ulteriori risorse derivanti  da  provvedimenti  di  incremento  dello
stanziamento  sul  capitolo  di  spesa  3538  «Fondo   per   le   non
autosufficienze», saranno ripartite con  decreto  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali fra  le  regioni  secondo  le  quote
percentuali di cui alla colonna (A) della Tabella 1»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie
con delega in materia di politiche per la famiglia del  26  settembre
2016, concernente il riparto  delle  risorse  finanziarie  del  Fondo
nazionale per le non autosufficienze per l'anno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
del 22 agosto 2019, che istituisce, presso il Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali,  il  Sistema  informativo  dell'offerta  dei
servizi sociali, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
dicembre 2019, concernente la ripartizione in capitoli  delle  unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario  2020  e  per  il  triennio  2020-2022  e,  in
particolare, la Tabella 4 - Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, che ha assegnato al capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non
autosufficienze», una disponibilita', in termini di  competenza,  per
l'anno 2020 pari a 621 milioni di euro, per l'anno 2021 pari a  568,9
milioni di euro e per l'anno 2022 pari a 567 milioni di euro; 
  Visto il decreto direttoriale della Direzione generale per la lotta
alla poverta' e la programmazione sociale del Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali del 23 marzo 2020, n. 37, con il quale  i  50
milioni di euro di cui all'art. 1, comma 331, della legge n. 160  del
2019, sono stati ripartiti  fra  le  Regioni  secondo  i  criteri  di
riparto  indicati  nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 novembre 2019; 
  Visti i documenti di  conclusione  positiva  delle  Conferenze  dei
servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  uniti
alle note n. 4410 del 7 giugno 2017 e n. 11019 del 29  ottobre  2018,
comprensive  della  certificazione  INPS  validata   dalle   medesime
Conferenze, con cui e' stato accertato l'importo delle risorse di cui
all'art.  1,  comma  109,  della  legge  n.  228  del   2012,   pari,
complessivamente, per l'anno 2019, a 23,2 milioni di euro, per l'anno
2020 a 21 milioni di euro e, per l'anno 2021, 18,9 milioni di euro; 
  Ritenuto, in  ragione  della  motivazione  e  della  finalizzazione
dell'ulteriore stanziamento, di provvedere  alla  ripartizione  delle
relative risorse finanziarie, pari ad euro 90  milioni  assegnate  al
capitolo di spesa 3538 del  Fondo  per  le  non  autosufficienze  per
l'anno 2020, di  cui  20  milioni  destinati  alla  realizzazione  di
progetti per la vita indipendente, attraverso  un  nuovo  decreto  di
riparto a firma del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Considerato che l'art. 4 del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 21 novembre 2019 e l'Allegato  F  allo  stesso,  recante
«Linee di indirizzo per progetti di vita indipendente» definiscono le
modalita' attuative di detti progetti di vita  indipendente,  inclusa
la quota minima di risorse da destinare  a  livello  regionale  e  il
numero di ambiti coinvolti in relazione ai 15 milioni di  euro  annui
originariamente stanziati per il 2019-2021; 
  Ritenuto di confermare tale suddivisione anche per il riparto degli
ulteriori 20  milioni  destinati  a  progetti  di  vita  indipendente
stanziati dall'art. 104 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e di
poter procedere, per la ripartizione dei 5 milioni ulteriori rispetto
alle  precedenti  ripartizioni,  applicando  i  criteri   integrativi
adottati nelle «Linee guida  per  la  presentazione  da  parte  delle
regioni, di proposte di adesione alla sperimentazione del modello  di
intervento in materia  di  vita  indipendente»  ed  inclusione  nella
societa' delle persone con disabilita', per  l'anno  2018»,  adottate
con il decreto direttoriale della Direzione  generale  per  la  lotta
alla poverta' e la programmazione sociale del Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali 28 dicembre 2018, n. 669, sulla cui  base  e'
determinata la Tabella 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 novembre 2019; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata  di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  espressa  nella  seduta  del  3
dicembre 2020; 
  Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
  Di  concerto  con  il  Ministro  della   salute   e   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Riparto integrazione risorse del Fondo per le non autosufficienze per
                             l'anno 2020 
 
  1.  Le  ulteriori  risorse  assegnate  al   «Fondo   per   le   non
autosufficienze» per l'anno 2020, ai sensi dell'art.  104,  comma  1,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, pari  ad  euro  90  milioni  di  cui  20  milioni
destinati alla realizzazione di progetti per  la  vita  Indipendente,
sono destinate alle regioni secondo  i  criteri  di  riparto  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali 26 settembre 2016, e secondo le  quote  percentuali
riportate nel decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  21
novembre 2019 con il quale e' stato adottato il Piano  nazionale  per
la non autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021 e ripartite le
risorse   complessivamente   afferenti   al   Fondo   per   le    non
autosufficienze nel triennio 2019-2021, riportate nella  colonna  (A)
dell'allegata  Tabella  1,  che  costituisce  parte  integrante   del
presente decreto. 
  2. Le ulteriori risorse ripartite alle regioni per l'anno 2020 sono
indicate rispettivamente nella  colonna  (B)  della  Tabella 1,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  3. Le regioni procedono al trasferimento  delle  risorse  spettanti
agli   ambiti   territoriali,   secondo   quanto    previsto    nella
programmazione  regionale,  entro  sessanta   giorni   dall'effettivo
versamento delle stesse alle  regioni  da  parte  del  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche   sociali.   L'erogazione   agli   ambiti
territoriali e' comunicata al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali  entro  trenta  giorni  dall'effettivo  trasferimento   delle
risorse secondo le modalita' di cui all'Allegato C  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019. 
  4. Le regioni utilizzano le risorse di cui al presente  decreto  ai
sensi dell'art. 104, comma 1, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
«al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti  di  vita
indipendente per le persone con disabilita' e non  autosufficienti  e
per il sostegno di coloro che se ne  prendono  cura,  in  conseguenza
della emergenza epidemiologica da Covid-19». 
  5. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 novembre  2019  le  regioni  utilizzano  le
risorse di cui al presente decreto, ad eccezione di quelle  destinate
al  finanziamento  dei  progetti  di  cui  al  successivo   art.   2,
prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una  quota  non
inferiore al 50 per cento, per gli interventi a favore di persone  in
condizione di disabilita' gravissima, di cui all'art. 3  del  decreto
ministeriale 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a  sostegno  delle
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone  con
stato di demenza molto grave, tra cui quelle  affette  dal  morbo  di
Alzheimer in tale condizione. 
  6. In ragione delle esigenze legate all'epidemia  COVID-19,  ed  in
attuazione  di  quanto  previsto   dall'art.   89,   comma   2,   del
decreto-legge n. 34 del 2020, in sede di rendicontazione delle  spese
sostenute nell'anno 2020 secondo le modalita' di cui all'art.  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21  novembre  2019,
laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto  specifiche
spese  legate  all'emergenza   COVID-19,   anche   finalizzate   alla
riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento  di  dispositivi
di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi  a  prestazioni
sociali  erogate  sotto  forma  di  servizi  effettivamente  erogati,
possono   includerle   nella    rendicontazione,    indipendentemente
dall'annualita'  di  riferimento.  In  tal  caso,  la  documentazione
prevista e' integrata con una relazione  che  specifichi  l'ammontare
delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa  riferimento,  gli
estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica  tipologia
delle spese considerate. 
                               Art. 2 
 
                  Progetti per la vita indipendente 
 
  1.  Sono  finanziate,  ai  sensi  dell'art.  104,  comma   1,   del
decreto-legge n. 34 del 2020, azioni volte all'implementazione  delle
Linee  di  indirizzo  per  progetti  di  vita  indipendente  di   cui
all'Allegato F del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
21 novembre 2019, per un ammontare complessivo di 20 milioni di euro,
aggiuntivi rispetto ai 15 milioni di euro di cui al medesimo  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  2. Il numero degli ulteriori ambiti  territoriali  coinvolti  nella
progettazione per la vita indipendente da finanziare per l'anno  2020
e le relative  risorse  finanziarie  destinate  a  ciascuna  regione,
determinati sulla base dei criteri definiti dalle «Linee di indirizzo
e nelle Linee guida per la presentazione da parte delle  regioni,  di
proposte di adesione alla sperimentazione del modello  di  intervento
in materia di vita indipendente ed inclusione  nella  societa'  delle
persone  con  disabilita'  per  l'anno  2018»  adottate  con  decreto
direttoriale della Direzione generale per la lotta alla poverta' e la
programmazione sociale del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali 28 dicembre 2018, n. 669, sono indicati nella Tabella 2,  che
costituisce parte integrante del presente decreto, dove la II colonna
indica  per  ciascuna  regione  il   numero   di   ulteriori   ambiti
territoriali da attivare, la III colonna indica per ciascuna  regione
il  totale  delle  ulteriori  risorse  destinate  a  tale  finalita',
inclusivo della quota di  cofinanziamento  regionale,  mentre  la  IV
colonna indica la sola quota a valere sulla presente integrazione del
Fondo per le non autosufficienze - annualita' 2020. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
 
    Roma, 21 dicembre 2020 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                                Conte 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Catalfo 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Speranza 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Gualtieri 
 

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2021 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 202 
La Redazione

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