Governo: pubblicato il DPCM per l’APE Volontaria

governo3Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2017, il DPCM n. 150 del 4 settembre 2017 con il Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2017, n. 150 

Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia  di
anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 1, comma 166, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232,  che  istituisce,  a  decorrere  dal  1°  maggio  2017,  in  via
sperimentale fino al  31  dicembre  2018,  l'anticipo  finanziario  a
garanzia pensionistica; 
  Visto, in particolare, l'articolo  1,  comma  175,  della  predetta
legge n. 232 del 2016, che demanda a un decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
la disciplina delle modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
ai commi da 166 a 174 dell'articolo 1 della medesima  legge  e  degli
ulteriori  criteri,  condizioni  e  adempimenti  per   l'accesso   al
finanziamento, nonche' la disciplina dei criteri, delle condizioni  e
delle modalita' di funzionamento del fondo  di  garanzia  di  cui  al
comma 173 dell'articolo 1 della medesima legge e  della  garanzia  di
ultima istanza dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto l'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
che modifica l'articolo 1, comma 173, della legge 11  dicembre  2016,
n. 232; 
  Sentito l'INPS, per i profili di competenza  inerenti  alle  misure
previste dalle citate disposizioni di cui all'articolo  1,  commi  da
166 a 178, della citata legge n. 232 del 2016; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2017; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso nella riunione del 26 luglio 2017; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini delle disposizioni contenute  nel  presente  decreto  si
intendono per: 
  a) accordi quadro: congiuntamente l'accordo quadro tra  i  Ministri
del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle  finanze
e l'associazione bancaria italiana, e l'accordo quadro tra i Ministri
del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze,
l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese
assicurative primarie, ai sensi dell'articolo  1,  comma  169,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, come regolati dall'articolo 11; 
  b) anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE): il prestito
di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della  legge  11  dicembre
2016, n. 232; 
  c) contratto di finanziamento: il contratto concluso tramite flusso
telematico tra il richiedente e l'istituto finanziatore di  cui  alla
lettera  l),  mediante  il  quale  sono  regolati  i  termini  e   le
condizioni, in conformita' all'articolo 1, commi da 166 a 178,  della
legge 11 dicembre 2016, al  presente  decreto  nonche'  agli  accordi
quadro di cui alla lettera a), ai fini dell'erogazione e del rimborso
del finanziamento di cui alla lettera d); 
  d) finanziamento: l'ammontare complessivo del  prestito  erogato  a
titolo di APE durante la fase di erogazione, comprensivo dell'importo
dei premi assicurativi complessivamente pattuiti e della  commissione
di  accesso  al   fondo   di   garanzia,   anticipati   dall'istituto
finanziatore per conto del richiedente; 
  e) fondo di garanzia o fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma
173, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  i  cui  interventi  sono
assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato  quale  garanzia  di  ultima
istanza; 
  f) gestore: l'Istituto nazionale di previdenza sociale  (INPS),  al
quale e' affidata la gestione del fondo di garanzia,  sulla  base  di
un'apposita convenzione da stipulare tra  lo  stesso  Istituto  ed  i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 176, della legge 11 dicembre
2016, n. 232; 
  g) impresa  assicuratrice:  l'impresa  assicuratrice  che  aderisce
all'accordo quadro tra  i  Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e dell'economia e delle finanze, l'associazione nazionale fra
le imprese assicuratrici e altre imprese  assicurative  primarie,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232 e di cui all'articolo 11, comma 2, del presente decreto; 
  h) interessi contrattuali: l'ammontare complessivo degli  interessi
contrattuali maturati sul finanziamento; 
  i) debito residuo: l'ammontare del  finanziamento  e  dei  relativi
interessi contrattuali non ancora rimborsati, da  restituire  secondo
il piano di ammortamento; 
  l) istituto finanziatore: la banca  o  l'intermediario  finanziario
che aderisce all'accordo quadro tra i Ministri  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e dell'economia e delle  finanze  e  l'associazione
bancaria italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 11, comma 1, del presente
decreto; 
  m) piano di ammortamento: il piano di ammortamento per il  rimborso
del debito residuo, definito ai sensi degli  accordi  quadro  di  cui
all'articolo 11, comma 1. 
                               Art. 2 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di accesso  all'APE,
nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento  del
fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato,  di
cui all'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
                               Art. 3 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono richiedere  l'APE  i  soggetti  iscritti  alle  gestioni
previdenziali individuate dall'articolo 1, comma 167, della legge  11
dicembre 2016, n. 232, che risultino in possesso, congiuntamente, dei
requisiti previsti dal medesimo comma. 
  2. Il requisito anagrafico che consente la maturazione del  diritto
alla pensione di vecchiaia entro 3  anni  e  7  mesi  dalla  data  di
domanda di APE tiene conto  dell'adeguamento  agli  incrementi  della
speranza di vita dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico,
ai sensi  della  normativa  vigente  e,  in  particolare,  di  quanto
disposto dall'articolo 24, comma  9,  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214. 
  3. Coloro che hanno maturato i requisiti in una data  compresa  tra
il 1° maggio 2017 e  la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, come certificata dall'INPS ai sensi dell'articolo 5, possono
richiedere, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, attraverso la domanda di  APE  di  cui  all'articolo  7,  la
corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere  dalla
suddetta data di maturazione dei requisiti. 
  4. Non possono ottenere  l'APE  i  soggetti  gia'  titolari  di  un
trattamento pensionistico diretto ai  sensi  dell'articolo  1,  comma
167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  5. In caso di liquidazione  di  trattamenti  pensionistici  diretti
prima del perfezionamento del diritto  alla  pensione  di  vecchiaia,
l'erogazione dell'APE viene interrotta e, fatto salvo il ricorso  del
soggetto richiedente all'estinzione anticipata  di  cui  all'articolo
12,  l'istituto  finanziatore   comunica   all'INPS   il   piano   di
ammortamento  rideterminato  e  l'importo   della   nuova   rata   di
ammortamento da trattenere sulla pensione, con le modalita'  previste
dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1. In tale ipotesi,
l'impresa assicuratrice rimborsera' al soggetto richiedente la  parte
di premio non goduta, secondo le  modalita'  e  i  termini  stabiliti
dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2, e  il  fondo  di
garanzia  corrispondera'  la  quota  parte   non   utilizzata   della
commissione per l'accesso al fondo,  secondo  le  modalita'  previste
dalle istruzioni operative di cui all'articolo 19. 
                               Art. 4 
 
 
            Domanda di certificazione del diritto all'APE 
 
  1. La domanda di certificazione del diritto all'APE  e'  presentata
dal  soggetto  richiedente  all'INPS  direttamente  o  attraverso  un
intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152,
specificamente delegato dal richiedente,  rispetto  al  quale  l'INPS
verifica, in conformita'  alle  norme  vigenti,  la  validita'  della
delega.  La  domanda,  predisposta  secondo   il   modello   di   cui
all'allegato  1,   e'   inviata   secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 1, comma 168, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.  Al
richiedente e' rilasciata l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                               Art. 5 
 
 
                 Certificazione del diritto all'APE 
 
  1.  Entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della   domanda   di
certificazione del diritto all'APE, l'INPS  comunica  al  richiedente
per via telematica  tramite  il  sito  istituzionale,  nella  sezione
riservata al richiedente  e  con  contestuale  invio  dell'avviso  di
comunicazione  di  avvenuta  pubblicazione  all'indirizzo  di   posta
elettronica fornito dal richiedente nella domanda di certificazione: 
  a) la certificazione del diritto all'APE, qualora sia accertato  il
possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo  3.  In
tal  caso,  l'INPS  comunica  al  soggetto  richiedente  la  data  di
maturazione dei requisiti anagrafici per la domanda  di  APE  di  cui
all'articolo 3, nonche' gli importi  minimo  e  massimo  della  quota
mensile di APE ottenibile, in base ai criteri di cui all'articolo  6,
commi da 1  a  4,  vigenti  alla  data  della  certificazione,  fermo
restando che tali importi  saranno  successivamente  riverificati  ai
sensi dell'articolo 6 al momento della domanda di APE; 
  b) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il  possesso
dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 commi 1,  2  e
3. 
  2. La certificazione del  diritto  all'APE  e'  effettuata  tenendo
conto delle  disposizioni  e  condizioni  vigenti  al  momento  della
domanda  di  certificazione,  sulla  base  degli  elementi  e   delle
informazioni presenti negli archivi dell'INPS. 
                               Art. 6 
 
 
       Importo minimo e massimo del diritto di APE ottenibile 
 
  1. L'importo minimo della quota di APE ottenibile  e'  pari  a  150
euro mensili. 
  2. Ai fini della determinazione dell'importo  massimo  della  quota
mensile di APE ottenibile, l'INPS  determina  l'importo  mensile  del
trattamento pensionistico al lordo  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone  fisiche   calcolato   sulla   base   dei   coefficienti   di
trasformazione vigenti alla data della domanda  di  APE,  e  relativi
all'eta' posseduta alla stessa data per  i  soggetti  con  anzianita'
contributiva dal 1° gennaio 1996 e relativi all'eta' di pensionamento
di vecchiaia  per  i  soggetti  con  anzianita'  contributiva  al  31
dicembre 1995. A  tal  fine,  il  calcolo  dell'importo  mensile  del
trattamento pensionistico deve essere  effettuato  sulla  base  degli
elementi presenti negli archivi dell'INPS. 
  3. L'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile non puo'
superare rispettivamente: 
  a)  il  75  per  cento   dell'importo   mensile   del   trattamento
pensionistico, se la durata dell'erogazione dell'APE e'  superiore  a
36 mesi; 
  b)  l'80   per   cento   dell'importo   mensile   del   trattamento
pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' compresa tra 24
e 36 mesi; 
  c)  l'85   per   cento   dell'importo   mensile   del   trattamento
pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' compresa tra 12
e 24 mesi; 
  d)  il  90  per  cento   dell'importo   mensile   del   trattamento
pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' inferiore a  12
mesi. 
  4. In aggiunta ai limiti di cui  al  comma  3,  si  applica  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, in merito all'importo della pensione  al  netto  della  rata  di
ammortamento corrispondente all'APE richiesta. 
  5. Fermo restando quanto previsto  ai  commi  3  e  4,  l'ammontare
massimo della quota mensile di APE ottenibile  deve  essere  tale  da
determinare, al momento della domanda di APE, di cui all'articolo  7,
una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali  rate  per
prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di
erogazione  dell'APE,  non  risulti  superiore  al   30   per   cento
dell'importo mensile  del  trattamento  pensionistico,  al  netto  di
eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni  divorzili,
di  mantenimento  dei  figli  e  di  assegni  stabiliti  in  sede  di
separazione tra i coniugi. 
  6. Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo della  quota
mensile di APE ottenibile ai sensi del comma 5,  l'ammontare  massimo
della quota mensile di APE ottenibile e' calcolato sulla  base  degli
elementi forniti sotto la responsabilita' del richiedente e con piena
manleva dell'INPS. 
  7. Ai soli fini dei commi 3 e 5, l'importo di cui  al  comma  2  e'
considerato al netto dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche
dovuta  per  il  solo  reddito  da  pensione,  inclusa  l'addizionale
regionale, escluse le addizionali comunali e applicando le detrazioni
di  imposta  di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  vigenti  alla
data della certificazione del diritto all'APE. 
                               Art. 7 
 
 
                           Domanda di APE 
 
  1. Il soggetto in possesso della certificazione di cui all'articolo
5 presenta la domanda di APE all'INPS attraverso l'uso dell'identita'
digitale SPID almeno di secondo livello, secondo  i  modelli  di  cui
agli allegati 2,  3  e  4.  La  domanda  e'  sottoscritta  con  firma
elettronica avanzata ed inviata per via telematica  tramite  il  sito
istituzionale dell'INPS, direttamente o attraverso  un  intermediario
autorizzato  ai  sensi  della  legge   30   marzo   2001,   n.   152,
specificamente delegato dal richiedente,  rispetto  al  quale  l'INPS
verifica, in conformita'  alle  norme  vigenti,  la  validita'  della
delega. Al richiedente e' inoltre rilasciata da  parte  dell'istituto
finanziatore e dell'impresa  assicuratrice,  con  adeguate  modalita'
informatiche, l'informativa ai sensi  dell'articolo  13  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  2. Nella domanda di APE sono ricomprese: 
  a) la proposta del  contratto  di  finanziamento,  con  indicazione
dell'istituto finanziatore prescelto; 
  b) la proposta di contratto di assicurazione contro il  rischio  di
premorienza, con indicazione dell'impresa assicuratrice prescelta; 
  c) l'istanza di accesso al fondo di garanzia. 
  3. Contestualmente alla domanda di  APE,  il  soggetto  richiedente
presenta all'INPS  domanda  di  pensione  di  vecchiaia,  secondo  il
modello di cui all'allegato 5. 
  4. Si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, secondo e
terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  fermo  restando
che i termini per il recesso decorrono dalla data di  perfezionamento
dell'APE di cui al comma 15. In caso  di  recesso  dal  contratto  di
assicurazione, la domanda di APE, il contratto di  finanziamento,  la
domanda di pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al  fondo  di
garanzia sono inefficaci. Parimenti, in caso di recesso dal contratto
di finanziamento,  il  contratto  di  assicurazione,  la  domanda  di
pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso  al  fondo  di  garanzia
sono inefficaci. 
  5. Ai  fini  della  sottoscrizione  della  domanda  di  APE,  della
proposta  del  contratto  di  finanziamento  e  della  proposta   del
contratto  di  assicurazione  contro  il  rischio   di   premorienza,
l'identificazione del soggetto richiedente  e'  effettuata  dall'INPS
con il sistema SPID almeno di  secondo  livello.  Si  applica  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 169, sesto periodo,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232. 
  6. Nella domanda di APE il soggetto richiedente indica: 
  a) di voler accedere o meno al finanziamento supplementare al  fine
di poter garantire l'erogazione dell'APE fino all'effettiva  eta'  di
pensionamento qualora nella fase di  erogazione  dell'APE  intervenga
l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita  ai
sensi della normativa vigente; 
  b) l'ammontare della quota mensile di APE, nei limiti  dell'importo
minimo e dell'importo massimo ai sensi dell'articolo 6; 
  c) l'importo di eventuali rate per debiti erariali; 
  d)  l'importo  di  eventuali  rate  per  prestiti  con  periodo  di
ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE; 
  e) l'importo di eventuali assegni divorzili,  di  mantenimento  dei
figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi. 
  7. Sulla base della quota mensile di APE richiesta,  anche  per  le
finalita'  di  cui  all'articolo  8,  e'  determinata  la   rata   di
ammortamento mensile che  deve  essere  compatibile  con  l'ammontare
massimo della quota mensile di APE ottenibile  determinato  ai  sensi
dell'articolo 6. Il piano di ammortamento e' definito sulla  base  di
quanto previsto nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1. 
  8. Nella domanda di APE, il soggetto di cui al  comma  1  dichiara,
sotto la sua responsabilita', di: 
  a) non avere, nei confronti  delle  banche  o  di  altri  operatori
finanziari,   esposizioni   per   debiti   scaduti   o    sconfinanti
(intendendosi con cio' l'utilizzo di fondi in eccedenza  rispetto  al
saldo del conto corrente, in assenza di apertura di  credito,  ovvero
in eccedenza rispetto all'apertura di credito concessa) e non  pagati
da oltre novanta giorni; 
  b) non essere a conoscenza di essere attualmente  registrato  negli
archivi della centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia e  non
aver ricevuto comunicazioni relative all'iscrizione in un sistema  di
informazioni   creditizie   gestito   da   soggetti   privati,    per
l'inadempimento di uno o piu' prestiti, quali mutui, finanziamenti  o
altre forme di indebitamento; 
  c) non aver avviato o essere oggetto di procedure  di  composizione
della crisi da sovraindebitamento ai sensi  della  legge  27  gennaio
2012, n. 3; 
  d) non avere  pignoramenti  in  corso  o  estinti  senza  integrale
soddisfazione dei creditori; 
  e) non avere protesti a proprio  carico  e  non  essere  registrato
nell'archivio degli assegni  bancari  e  postali  e  delle  carte  di
pagamento irregolari istituito presso la Banca  d'Italia,  denominato
centrale di allarme interbancaria - CAI. 
  9.  Ai  fini  della  mancata  accettazione  della  domanda  di  cui
all'articolo 8, comma 1, lettera c), non  saranno  considerate  quali
condizioni ostative: 
  a) in relazione alla lettera a)  del  comma  8,  i  debiti  che  al
momento della domanda sono estinti per qualunque causa; 
  b) in relazione alle lettere c) ed e) del comma 8, rispettivamente,
qualora  si  sia  verificata,  la   chiusura   della   procedura   di
composizione  della  crisi,  la  cancellazione  dell'elevazione   del
protesto e la cancellazione della registrazione dall'archivio  presso
la centrale di allarme interbancaria - CAI; 
  c) in relazione alla lettera  d)  del  comma  8,  l'essere  decorsi
trentasei  mesi  dall'estinzione  non  satisfattiva  della  procedura
esecutiva. 
  10. Al momento di presentazione  della  domanda  di  APE,  e'  resa
disponibile l'informativa precontrattuale e  contrattuale,  anche  ai
fini della normativa in tema di trasparenza delle  operazioni  e  dei
servizi bancari e finanziari ai sensi del provvedimento  della  Banca
d'Italia del 29 luglio 2009, rilasciata dall'istituto finanziatore  e
dall'impresa assicuratrice con modalita' informatiche adeguate. 
  11.  L'INPS  trasmette  all'istituto  finanziatore   indicato   dal
richiedente,  mediante  flusso  telematico,  secondo   le   modalita'
stabilite dall'accordo quadro di cui all'articolo  11,  comma  1,  la
domanda di APE con la proposta di contratto di  finanziamento  e  con
evidenza dell'importo della commissione di accesso al  fondo  di  cui
all'articolo  13;  l'INPS  trasmette  la  proposta  di  contratto  di
assicurazione  contro   il   rischio   di   premorienza   all'impresa
assicuratrice scelta dal richiedente. 
  12.  L'istituto  finanziatore  trasmette  all'INPS  e  al  soggetto
richiedente,  mediante  flusso   telematico,   l'accettazione   della
proposta  di   contratto   di   finanziamento,   ovvero   l'eventuale
comunicazione di mancata  accettazione  della  stessa,  ai  sensi  di
quanto previsto all'articolo  8,  nei  termini  e  con  le  modalita'
previsti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1. 
  13. L'INPS mette a disposizione dell'impresa assicuratrice indicata
dal soggetto richiedente, mediante flusso telematico,  l'accettazione
della proposta di contratto di finanziamento da  parte  dell'istituto
finanziatore. 
  14. L'impresa assicuratrice accetta la proposta di assicurazione  e
la trasmette all'INPS e  al  soggetto  richiedente,  mediante  flusso
telematico, nei termini e  con  le  modalita'  previsti  dall'accordo
quadro di cui all'articolo 11, comma 2. 
  15. L'APE si perfeziona alla data in cui sono pubblicate in formato
elettronico,  nella  sezione  riservata  al  richiedente   sul   sito
istituzionale INPS, l'accettazione del contratto di  finanziamento  e
l'accettazione della proposta di assicurazione. La pubblicazione  dei
predetti  documenti  e'  contestualmente  comunicata   dall'INPS   al
richiedente all'indirizzo di posta elettronica fornito  dallo  stesso
nella domanda di APE, con modalita' che rispettino  il  principio  di
minimizzazione  dei   dati.   Il   richiedente   puo'   delegare   un
intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152,
alla verifica dello stato della documentazione relativa alla  domanda
di APE. 
  16.  Qualora  nella  fase   di   erogazione   dell'APE   intervenga
l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita  ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma  2,  l'ammontare  del
finanziamento e la  relativa  durata  sono  rideterminati  in  misura
corrispondente alle variazioni  disposte  ai  sensi  della  normativa
vigente, a meno che il richiedente non abbia  espresso,  in  sede  di
domanda  di  APE,  la  volonta'  di  non  voler   accedere   a   tale
finanziamento supplementare. L'ammontare  massimo  del  finanziamento
supplementare e le modalita' di rideterminazione del finanziamento  e
del debito  residuo,  comprensivo  della  quota  relativa  al  premio
assicurativo, e del relativo piano di ammortamento, sono disciplinati
nell'ambito dei rispettivi accordi quadro  di  cui  all'articolo  11,
fermo restando che il finanziamento supplementare, qualora  richiesto
in sede di domanda di APE, e' incluso  nelle  valutazioni  svolte  ai
sensi dell'articolo  6  ai  fini  dell'accertamento  delle  cause  di
mancata  accettazione  della  proposta  di   finanziamento   di   cui
all'articolo  8,  comma  1,  lettera  b),   e,   pertanto,   previsto
originariamente  nel  contratto  di   finanziamento,   senza   alcuna
successiva verifica da parte dell'istituto  finanziatore  al  momento
dell'adeguamento.  Ai  fini   dell'articolo   124-bis   del   decreto
legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   la   rideterminazione
dell'ammontare  del  finanziamento  ai  fini   dell'adeguamento   dei
requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai  sensi  di  quanto
disposto  dall'articolo  3,  comma  2,  non  costituira'  un  aumento
significativo dell'importo totale del credito. 
                               Art. 8 
 
 
                        Mancata accettazione 
                   del contratto di finanziamento 
 
  1. L'istituto finanziatore, sulla base delle verifiche abitualmente
svolte per analoghe tipologie di finanziamento, nei termini e con  le
modalita' definite ai sensi dell'accordo quadro di  cui  all'articolo
11, comma 1, non accetta la proposta di  contratto  di  finanziamento
nei seguenti casi: 
  a) errori o mancanze nelle dichiarazioni  effettuate  dal  soggetto
richiedente in sede di presentazione della domanda  di  APE,  secondo
quanto previsto all'articolo 7, comma 6; 
  b) se la quota mensile di APE richiesta e' superiore  all'ammontare
massimo della quota mensile di APE ottenibile  determinato  ai  sensi
dell'articolo 6; 
  c) il soggetto richiedente si trovi in una delle condizioni di  cui
all'articolo  7,  comma  8,  ovvero  abbia  reso  dichiarazioni   non
veritiere in relazione a una o piu' delle predette situazioni. 
  2.  L'istituto  finanziatore  trasmette  all'INPS  e  al   soggetto
richiedente, mediante  flusso  telematico,  la  mancata  accettazione
della proposta di contratto di finanziamento. 
  3. In caso di mancata accettazione della proposta di  contratto  di
finanziamento da parte  dell'istituto  finanziatore,  la  domanda  di
pensione di vecchiaia, la proposta di assicurazione  e  l'istanza  di
accesso al fondo  di  garanzia  sono  prive  di  effetti.  E'  sempre
possibile procedere ad una nuova domanda di APE. 
  4. Le controversie che possono sorgere tra il soggetto  richiedente
e l'istituto finanziatore in relazione  alla  domanda  di  APE  e  al
contratto di finanziamento possono essere  devolute,  anche  per  gli
effetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4  marzo  2010,
n. 28,  a  sistemi  alternativi  di  risoluzione  delle  controversie
definiti in sede di  accordi  quadro  di  cui  all'articolo  11,  che
saranno altresi' inclusi nel modello di contratto  di  finanziamento.
Gli  accordi  quadro,  per  i  rispettivi  profili   di   competenza,
disciplinano  i  profili  di  vincolativita'  dei  suddetti   sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie,  prevedendo  l'obbligo
per gli istituti finanziatori di conformarsi a  quanto  stabilito  in
sede di mediazione o proposta  conciliativa,  qualora  accettata  dal
richiedente. 
                               Art. 9 
 
 
                Obblighi degli istituti finanziatori 
                    e delle imprese assicuratrici 
 
  1. Gli  obblighi  previsti  dall'articolo  125-bis,  comma  4,  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si considerano assolti
mediante la messa a  disposizione  gratuita  da  parte  dell'istituto
finanziatore di una tabella relativa al piano di ammortamento e di un
quadro dell'andamento  del  rapporto,  aggiornati  almeno  una  volta
l'anno,  in  formato  elettronico.  Tale   documentazione   e'   resa
disponibile al soggetto  finanziato  tramite  il  sito  istituzionale
dell'INPS, per conto dell'istituto finanziatore. 
  2.  Ai  fini  dell'assolvimento   dell'obbligo   di   comunicazioni
periodiche,   l'impresa   assicuratrice   mette    gratuitamente    a
disposizione del soggetto  assicurato  le  informazioni  relative  al
premio versato, in formato elettronico. Tale documentazione  e'  resa
disponibile al soggetto  finanziato  tramite  il  sito  istituzionale
dell'INPS, per conto dell'impresa assicuratrice. 
  3. L'erogazione del prestito ha inizio entro il  trentesimo  giorno
lavorativo successivo alla data del perfezionamento dell'APE  di  cui
all'articolo  7,  comma  15,  tempestivamente  comunicata   dall'INPS
all'istituto  finanziatore.  L'istituto  finanziatore  accredita  sul
conto  corrente  indicato  dal  richiedente  ed  a  lui  intestato  o
cointestato, il prestito erogato su base mensile fino  alla  data  di
perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia  ai  sensi  di
quanto disposto dalla normativa vigente e dall'articolo 3,  comma  2,
ovvero fino alla precedente data di accesso alla pensione diretta. 
  4. L'istituto finanziatore provvede al versamento della commissione
di accesso al fondo, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge
11 dicembre  2016,  n.  232,  dandone  comunicazione  al  gestore,  e
provvede  al  pagamento  del  premio  della  copertura   assicurativa
all'impresa assicuratrice indicata dal richiedente. 
                               Art. 10 
 
 
                         Obblighi dell'INPS 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dal sesto  periodo  dell'articolo
1, comma 171, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  in  caso  di
incapienza della pensione mensile, l'INPS trattiene dalla pensione il
massimo importo  consentito  dalla  legge  e  lo  versa  all'istituto
finanziatore.  Nei  successivi  centottanta  giorni  dalla  data   di
scadenza della medesima rata, l'INPS trattiene dalle rate di pensione
mensili  erogate   al   richiedente   l'importo   mancante   per   il
completamento  del  pagamento  della  rata   inevasa   e   lo   versa
all'istituto finanziatore unitamente alle rate correnti. 
  2. L'INPS predispone sul suo portale uno strumento  di  simulazione
che consente al richiedente di calcolare l'ammontare  della  rata  di
ammortamento in funzione dell'importo del finanziamento. 
  3. In caso di premorienza del richiedente,  l'INPS  si  impegna  ad
informare, in via telematica,  l'istituto  finanziatore  e  l'impresa
assicuratrice della morte del soggetto richiedente entro  il  termine
di dieci giorni  dalla  ricezione  della  variazione  anagrafica  per
decesso da parte dell'ufficiale d'anagrafe, ai sensi dell'articolo 34
della legge 21 luglio 1965, n. 903, o del certificato di accertamento
del decesso da parte del medico necroscopo, ai sensi dell'articolo 1,
comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non  rispondendo  di
eventuali ritardi nelle comunicazioni da parte dei soggetti preposti,
come identificati.  L'impresa  assicuratrice  provvede  al  pagamento
della prestazione assicurata nei termini e con le modalita'  previsti
dagli accordi quadro. 
  4. L'INPS trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri,  al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del  lavoro  e
delle   politiche   sociali,   relazioni    trimestrali    contenenti
informazioni di tipo quantitativo e qualitativo, ripartite  anche  in
base   all'eta'   dei   soggetti   richiedenti,   all'ammontare   del
finanziamento richiesto, alle richieste di estinzione  anticipata  ed
altre variazioni dei piani di ammortamento al fine  di  garantire  il
monitoraggio dello stato di attuazione dell'APE. 
                               Art. 11 
 
 
            Accordi Quadro con gli istituti finanziatori 
                      e le imprese assicurative 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  stipulano  con   l'associazione
bancaria italiana un accordo quadro per definire, in particolare,  il
tasso di interesse da corrispondere sul finanziamento,  in  relazione
all'evoluzione dei parametri di riferimento, i termini e le modalita'
di  adesione  da  parte  degli  istituti  finanziatori   nonche'   le
specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi  tra  INPS,
istituti finanziatori e imprese assicurative, sentito il Garante  per
la protezione dei dati  personali  e  trasmesso  all'Autorita'  della
concorrenza e del mercato per i profili di  competenza.  Nell'accordo
quadro  sono  regolati  anche  gli  effetti  della  liquidazione  dei
trattamenti  pensionistici  diretti  prima  del  perfezionamento  del
diritto   alla   pensione   di   vecchiaia   e    quelli    derivanti
dall'adeguamento del requisito anagrafico alla speranza  di  vita  di
cui all'articolo 3, comma 2, il modello di contratto di finanziamento
e le  relative  condizioni,  nonche'  la  definizione  del  piano  di
ammortamento per il rimborso del debito residuo. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  stipulano  con   l'associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici e altre  imprese  assicurative
primarie un accordo quadro per definire, in  particolare,  la  misura
del premio assicurativo del rischio di premorienza, i  termini  e  le
modalita' di  adesione  da  parte  delle  imprese  assicuratrici,  le
specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi  tra  INPS,
istituti finanziatori e imprese assicurative, sentito il Garante  per
la protezione dei dati personali,  e  trasmesso  all'Autorita'  della
concorrenza e del mercato per i profili di  competenza.  Nell'accordo
quadro  sono  regolati  anche  gli  effetti  della  liquidazione  dei
trattamenti  pensionistici  diretti  prima  del  perfezionamento  del
diritto alla pensione di vecchiaia e  gli  effetti  di  un  eventuale
adeguamento del requisito anagrafico alla speranza  di  vita  di  cui
all'articolo 3, comma 2, nonche' le condizioni generali e particolari
di  assicurazione  che  devono  essere   utilizzate   dalle   imprese
assicuratrici per la stipula dei relativi contratti. 
  3. Possono aderire all'accordo quadro di cui al comma 2 le  imprese
assicuratrici operanti in Italia da almeno  3  anni,  che  presentino
fondi propri, come definiti al Capo IV del regolamento delegato  (UE)
n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre  2014,  che  integra  la
direttiva 2009/138/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  in
materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di
riassicurazione (Solvibilita' II ), per un ammontare non inferiore al
140 per cento del solvency capital requirement determinato secondo la
formula standard, di cui alla direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 novembre  2009,  o  secondo  i  propri
modelli  interni,  se  previamente  autorizzati   dall'Autorita'   di
vigilanza. 
  4. Gli istituti finanziatori e  le  imprese  assicurative  aderenti
agli accordi quadro  possono,  con  successivo  accordo  di  servizio
stipulato con l'INPS, affidare all'ente previdenziale  il  compimento
delle  attivita'  di  loro   competenza   previste   e   disciplinate
dall'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e dal presente decreto, relativamente alla domanda  di  APE,  al
perfezionamento dell'APE, alle eventuali  modifiche  contrattuali  ai
sensi degli accordi quadro, alla domanda di recesso o  di  estinzione
anticipata,  alla  trasmissione  delle  informazioni  periodiche,  ai
rapporti con il  fondo  di  garanzia,  ad  eccezione  di  quelle  che
costituiscono  esercizio  del  credito,  di  agenzia   in   attivita'
finanziaria, di mediazione creditizia. 
  5.  Gli   istituti   finanziatori   e   le   imprese   assicurative
sottoscrittrici  dell'accordo  di  servizio   esonerano   l'INPS   da
responsabilita'  contrattuale  ed  extracontrattuale  connessa   allo
svolgimento dei compiti affidati allo  stesso  ente  con  la  stipula
dell'accordo di servizio, eccetto dolo e colpa grave. 
                               Art. 12 
 
 
               Estinzione anticipata del finanziamento 
 
  1.  I  percettori  dell'APE  possono  fare  domanda  di  estinzione
anticipata  parziale  o   totale   del   finanziamento   all'istituto
finanziatore tramite il sito istituzionale dell'INPS, secondo  quanto
previsto all'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. L'identificazione del soggetto richiedente l'estinzione
e' effettuata  dall'INPS  con  il  sistema  SPID  almeno  di  secondo
livello. L'estinzione anticipata totale comporta  l'estinzione  della
relativa copertura assicurativa e della relativa garanzia del  fondo.
Qualora l'estinzione  anticipata  totale  intervenga  nella  fase  di
erogazione del finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia  di
cui all'articolo 7 si intende priva di effetti. 
  2. A  seguito  della  presentazione  della  domanda  di  estinzione
anticipata, l'istituto finanziatore determina l'importo da restituire
e lo comunica  al  richiedente.  In  caso  di  estinzione  anticipata
parziale, l'istituto finanziatore comunica all'INPS, che  ne  informa
il richiedente,  e  all'impresa  assicuratrice,  il  nuovo  piano  di
ammortamento  e  l'importo  della  nuova  rata  di  ammortamento   da
trattenere sulla pensione. 
  3.  L'estinzione  anticipata  si  perfeziona   con   il   pagamento
dell'importo da restituire, da parte  del  richiedente,  in  un'unica
soluzione, entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  dell'istituto
finanziatore di cui al comma 2.  In  caso  di  estinzione  anticipata
parziale, e' previsto il pagamento di un  indennizzo  a  ristoro  dei
costi amministrativi e di gestione, ai sensi dell'articolo 125-sexies
del decreto  legislativo  1°  dicembre  1993,  n.  385,  da  definire
nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1. 
  4.  A  seguito  dell'estinzione   anticipata   totale,   l'istituto
finanziatore trasmette all'impresa assicuratrice la comunicazione  di
avvenuta  estinzione  e  all'INPS  la   comunicazione   di   avvenuta
estinzione e la relativa liberatoria. L'INPS provvede a  interrompere
la  trattenuta  sul  primo  rateo  di  pensione   utile.   L'istituto
finanziatore provvede a rimborsare al richiedente le  trattenute  sui
ratei   di   pensione   indebitamente    incassate    successivamente
all'avvenuta estinzione anticipata, totale o parziale. 
  5. A seguito dell'estinzione  anticipata,  l'impresa  assicuratrice
rimborsa al richiedente la parte di premio  non  goduta,  secondo  le
modalita'  e  i  termini  stabiliti  nell'accordo   quadro   di   cui
all'articolo 11, comma 2. 
  6. A seguito  dell'estinzione  anticipata,  il  fondo  di  garanzia
rimborsa al richiedente la quota parte non goduta  della  commissione
per l'accesso al fondo, con le modalita'  previste  nelle  istruzioni
operative di cui all'articolo 19. 
                               Art. 13 
 
 
               Condizioni e modalita' di funzionamento 
                        del fondo di garanzia 
 
  1. Il fondo di  garanzia  garantisce  l'80  per  cento  del  debito
residuo, nei casi previsti dall'articolo 14. 
  2. Il fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, rispetto  a
quello del gestore, e opera nei limiti delle  risorse  disponibili  e
fino ad esaurimento delle stesse. 
  3.  La  concessione  della  garanzia  e'  subordinata  all'avvenuto
pagamento della commissione di accesso  al  fondo  pari  all'1,6  per
cento   dell'importo    di    ciascun    finanziamento,    comunicato
tempestivamente al gestore. 
  4.  Ai  fini  di  una  sana  e  prudente  gestione  delle   risorse
finanziarie assegnate, il gestore effettua, a  valere  sulle  risorse
del fondo, un accantonamento a copertura del rischio di  importo  non
inferiore a quello della commissione di accesso di cui  al  comma  3.
Tale  percentuale  puo'  essere  incrementata  dal  gestore  in  base
all'andamento delle escussioni  del  fondo,  dandone  informativa  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  gestore   provvede,
all'atto della ricezione della richiesta di intervento del  fondo  di
cui all'articolo  14,  ad  accantonare  un  ammontare  corrispondente
all'importo del debito  residuo  garantito  per  il  quale  e'  stato
richiesto l'intervento del fondo. 
                               Art. 14 
 
 
                Attivazione della garanzia del fondo 
 
  1. La garanzia del fondo puo' essere attivata nei seguenti casi: 
  a) ove sia revocata la pensione da parte dell'INPS; 
  b) qualora l'ammontare totale delle rate di  ammortamento  dell'APE
non corrisposte all'istituto finanziatore  risulti  superiore  a  200
euro e siano trascorsi centottanta  giorni  dalla  data  di  scadenza
dell'ultima rata che ha concorso al superamento  del  limite  di  200
euro; 
  c) ove l'impresa assicuratrice non adempia all'obbligazione assunta
in caso di premorienza del richiedente dell'APE; 
  d)  qualora  il   soggetto   finanziatore,   che   non   e'   stato
tempestivamente informato del decesso del richiedente l'APE, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, abbia erogato successivamente  al  decesso
quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei centottanta giorni
successivi. 
  2. Nei casi di cui al comma 1,  lettera  a),  successivamente  alla
comunicazione  di  revoca   della   pensione   da   parte   dell'INPS
all'istituto finanziatore, quest'ultimo notifica al gestore, entro il
termine di nove mesi dalla ricezione della comunicazione dell'INPS, a
pena di inefficacia della garanzia, la richiesta  di  intervento  del
fondo di garanzia, secondo  l'apposita  modulistica  predisposta  dal
gestore. 
  3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l'istituto finanziatore,
trascorsi ulteriori novanta  giorni  dalla  scadenza  indicata  nella
stessa lettera b), notifica al gestore, entro il termine di nove mesi
dal decorso degli ulteriori novanta giorni di cui al presente  comma,
a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento  del
fondo di garanzia, secondo  l'apposita  modulistica  predisposta  dal
gestore. 
  4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'istituto finanziatore,
verificato il mancato rimborso dell'impresa  assicuratrice,  notifica
al gestore, entro il termine di nove mesi dall'inadempimento, a  pena
di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento  del  fondo
di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dal  gestore,
corredata della documentazione ivi prevista. 
  5. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), l'istituto  finanziatore
notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dalla scadenza del
termine di cui alla stessa lettera d), a pena  di  inefficacia  della
garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia nei limiti
delle somme  erogate  dopo  il  decesso  e  non  recuperate,  secondo
l'apposita modulistica predisposta dal gestore. 
  6. Entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta di  cui  ai
commi 2, 3, 4 e 5, il gestore, verificati i presupposti, provvede  al
pagamento all'istituto finanziatore di quanto dovuto. 
  7. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui al  comma
4, il termine di cui  al  comma  6  e'  sospeso  fino  alla  data  di
ricezione della documentazione mancante. La garanzia del fondo decade
qualora la documentazione non pervenga al gestore entro il termine di
centottanta giorni dalla data della  richiesta  della  documentazione
mancante. 
                               Art. 15 
 
 
                    Surroga del fondo di garanzia 
 
  1. Per la riscossione dei crediti  rivenienti  dall'intervento  del
fondo di garanzia, l'INPS si avvale degli strumenti  derivanti  dalla
surroga nei diritti dell'istituto finanziatore previsti dall'articolo
2751-bis,  primo  comma,  numero  1),  del  codice  civile,   nonche'
dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui  all'articolo  30
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  delle  trattenute
sulla pensione e di ogni  altro  strumento  di  riscossione  previsto
dalle disposizioni di legge. Le  somme  recuperate  confluiscono  nel
fondo di garanzia. 
  2. In caso di attivazione del  fondo  ai  sensi  dell'articolo  14,
comma  1,  lettere  a)  e  b),  l'impresa  assicuratrice  provvede  a
rimborsare al fondo l'80 per cento dell'importo del premio non goduto
calcolato alla data di risoluzione del contratto di  finanziamento  e
all'istituto finanziatore il restante 20 per cento. 
                               Art. 16 
 
 
                     Inefficacia della garanzia 
 
  1. La garanzia del fondo e'  inefficace  qualora  risulti  che  sia
stata concessa sulla base di dati, notizie o  dichiarazioni  mendaci,
inesatte  o  reticenti,  se  quantitativamente   e   qualitativamente
rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del  fondo,  ove
risulti che tale non veridicita' di dati, notizie o dichiarazioni era
nota all'istituto finanziatore. 
  2. Il gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo  alla
inefficacia della garanzia o alla decadenza  ai  sensi  del  presente
decreto, comunica al richiedente ed all'istituto finanziatore,  entro
il termine di trenta giorni, l'avvio del relativo procedimento. 
                               Art. 17 
 
 
               Operativita' della garanzia dello Stato 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 173,  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, gli interventi del fondo sono assistiti dalla  garanzia
dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. 
  2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da  parte
del fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante. 
  3. In caso  di  inadempimento  parziale  da  parte  del  fondo,  la
garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto  dovuto  dal  fondo
per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che
regola il funzionamento della garanzia medesima, ridotto di eventuali
pagamenti gia' effettuati dal fondo. 
  4. Trascorsi sessanta giorni dall'inadempimento, parziale o totale,
del fondo di garanzia, l'istituto finanziatore  puo'  trasmettere  la
richiesta di escussione  della  garanzia  dello  Stato  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro  -  Direzione
VI, e all'INPS. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla  base  delle
risultanze istruttorie e del parere motivato del gestore, provvede al
pagamento di quanto dovuto, dopo  aver  verificato  che  siano  stati
rispettati i criteri, le modalita' e le procedure  che  regolano  gli
interventi del fondo e l'escussione della garanzia dello Stato. 
  6. Le modalita' di escussione della garanzia e di  pagamento  dello
Stato  assicurano  la  tempestivita'  di  realizzo  dei  diritti  del
creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di  opporre  il
beneficio della preventiva escussione. 
                               Art. 18 
 
 
            Trattamento e riservatezza dei dati personali 
 
  1. L'INPS, gli istituti finanziatori  e  le  imprese  assicuratrici
sono titolari, ciascuno per il  proprio  ambito  di  competenza,  dei
trattamenti di dati personali necessari all'attuazione  dell'articolo
1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  e  del
presente decreto. 
  2. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto  sono
svolti  e  conservati  esclusivamente  per  le   finalita'   indicate
dall'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n.
232. 
  3. I flussi  informativi  previsti  dagli  accordi  quadro  di  cui
all'articolo 11 ed i dati  trattati  dall'INPS  devono  attuarsi  nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30  giugno  2003,
n. 196, con particolare  riguardo  alle  misure  di  sicurezza,  alla
modalita' di trasmissione e di  accesso  selettivo  e  ai  termini  e
modalita' di conservazione dei dati, oltre alla  registrazione  delle
operazioni effettuate. 
                               Art. 19 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il gestore puo' provvedere alla  predisposizione  di  istruzioni
operative volte a definire gli  aspetti  tecnici  e  procedurali  per
l'accesso agli interventi del fondo di garanzia,  nell'ambito  e  nel
rispetto di quanto  previsto  dal  presente  decreto,  dagli  accordi
quadro di cui all'articolo 11 e dalla convenzione di cui all'articolo
1, comma 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  2. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano
le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. 
                               Art. 20 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato. 
    Roma, 4 settembre 2017 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                          Gentiloni Silveri 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 2046 

 

 

 

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