Governo: termini per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale per l’anno 2016
Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2016, il D.P.C.M. 24 maggio 2016 con il quale comunica l’ampliamento dei termini previsti per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale per l’anno 2016.
I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell’ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all’art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono completare, entro il 22 luglio 2016, la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonché la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, a condizione che entro il 7 luglio 2016 abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’80% delle medesime dichiarazioni.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l’art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle
esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili
d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione,
possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei
contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo
stesso decreto;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente
semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
con il quale e’ stato approvato il regolamento recante «Norme di
assistenza fiscale resa dai Centri per l’assistenza fiscale per le
imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai
professionisti ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241»; e, in particolare, gli articoli 13 e 16 dello stesso
decreto, recanti, rispettivamente, «Modalita’ e termini di
presentazione della dichiarazione dei redditi» e «Assistenza fiscale
prestata dai CAF-dipendenti», come modificati dal decreto legislativo
21 novembre 2014, n. 175;
Visti gli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, concernenti l’attivita’ di assistenza
fiscale prestata rispettivamente dagli iscritti nell’albo dei
consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti ed
esperti contabili;
Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 15
gennaio 2016, con il quale e’ stato approvato il modello di
dichiarazione 730/2016 con le relative istruzioni, che deve essere
presentato nell’anno 2016, per i redditi riguardanti il periodo
d’imposta 2015;
Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del
9 marzo 2016 concernente modificazioni alle istruzioni del modello di
dichiarazione 730/2016, approvato con provvedimento del 15 gennaio
2016;
Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 11
aprile 2016, concernente l’accesso alla dichiarazione 730
precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti
autorizzati;
Considerata l’opportunita’ di prevedere un maggior termine per il
corretto svolgimento dei relativi adempimenti, tenendo conto delle
esigenze dei contribuenti e dell’Amministrazione finanziaria;
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Attivita’ di assistenza fiscale per l’anno 2016
1. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell’ambito delle
attivita’ di assistenza fiscale di cui all’art. 34, comma 4, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono completare, entro
il 22 luglio 2016, la consegna al contribuente di copia della
dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione,
nonche’ la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni
e la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate delle
dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 13 del decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, a condizione che entro il 7
luglio 2016 abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’ottanta
per cento delle medesime dichiarazioni.
2. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo
21 novembre 2014, n. 175, possono completare, entro il 22 luglio
2016, la trasmissione diretta in via telematica all’Agenzia delle
entrate della dichiarazione indicata nell’art. 13, comma 1, del
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2016
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
De Vincenti
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri
reg.ne prev. n. 1439