Governo: termini per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale per l’anno 2016

governo3Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2016, il D.P.C.M. 24 maggio 2016 con il quale comunica l’ampliamento dei termini previsti per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale per l’anno 2016.

I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell’ambito delle attività di assistenza fiscale di cui  all’art.  34,  comma  4,  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono completare,  entro il 22 luglio  2016,  la  consegna  al  contribuente  di  copia  della dichiarazione elaborata e del  relativo  prospetto  di  liquidazione, nonché la comunicazione del risultato contabile delle  dichiarazioni e la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle  entrate  delle dichiarazioni  presentate  ai  sensi   dell’art.   13   del   decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, a  condizione  che  entro  il  7 luglio 2016 abbiano effettuato la trasmissione  di  almeno  l’80% delle medesime dichiarazioni.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale


 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l’art. 12, comma 5, il quale prevede  che,  con  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  tenendo  conto  delle
esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei  responsabili
d’imposta  o  delle  esigenze   organizzative   dell’amministrazione,
possono essere modificati i termini riguardanti gli  adempimenti  dei
contribuenti relativi a imposte e  contributi  dovuti  in  base  allo
stesso decreto;
Vista la legge 27 luglio 2000,  n.  212,  recante  disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente;
Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,  concernente
semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
con il quale e’ stato approvato  il  regolamento  recante  «Norme  di
assistenza fiscale resa dai Centri per l’assistenza  fiscale  per  le
imprese  e  per  i  dipendenti,  dai  sostituti   d’imposta   e   dai
professionisti ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241»; e, in particolare, gli articoli 13 e 16  dello  stesso
decreto,  recanti,   rispettivamente,   «Modalita’   e   termini   di
presentazione della dichiarazione dei redditi» e «Assistenza  fiscale
prestata dai CAF-dipendenti», come modificati dal decreto legislativo
21 novembre 2014, n. 175;
Visti gli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre  2005,  n.  248,  concernenti  l’attivita’  di  assistenza
fiscale  prestata  rispettivamente  dagli  iscritti   nell’albo   dei
consulenti del lavoro e  in  quello  dei  dottori  commercialisti  ed
esperti contabili;
Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate  15
gennaio  2016,  con  il  quale  e’  stato  approvato  il  modello  di
dichiarazione 730/2016 con le relative istruzioni,  che  deve  essere
presentato nell’anno 2016,  per  i  redditi  riguardanti  il  periodo
d’imposta 2015;
Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del
9 marzo 2016 concernente modificazioni alle istruzioni del modello di
dichiarazione 730/2016, approvato con provvedimento  del  15  gennaio
2016;
Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate  11
aprile   2016,   concernente   l’accesso   alla   dichiarazione   730
precompilata  da  parte  del  contribuente  e  degli  altri  soggetti
autorizzati;
Considerata l’opportunita’ di prevedere un maggior termine  per  il
corretto svolgimento dei relativi adempimenti,  tenendo  conto  delle
esigenze dei contribuenti e dell’Amministrazione finanziaria;
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Attivita’ di assistenza fiscale per l’anno 2016

1. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell’ambito delle
attivita’ di assistenza fiscale di cui  all’art.  34,  comma  4,  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono completare,  entro
il 22 luglio  2016,  la  consegna  al  contribuente  di  copia  della
dichiarazione elaborata e del  relativo  prospetto  di  liquidazione,
nonche’ la comunicazione del risultato contabile delle  dichiarazioni
e la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle  entrate  delle
dichiarazioni  presentate  ai  sensi   dell’art.   13   del   decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, a  condizione  che  entro  il  7
luglio 2016 abbiano effettuato la trasmissione  di  almeno  l’ottanta
per cento delle medesime dichiarazioni.
2. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, del  decreto  legislativo
21 novembre 2014, n. 175, possono  completare,  entro  il  22  luglio
2016, la trasmissione diretta in  via  telematica  all’Agenzia  delle
entrate della dichiarazione  indicata  nell’art.  13,  comma  1,  del
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2016

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
De Vincenti

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri  giustizia  e  affari  esteri
reg.ne prev. n. 1439

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Autore: La Redazione

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