Governo: procedure per il riconoscimento della protezione internazionale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2024, il Decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, con disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.

In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti:

  • Albania,
  • Algeria,
  • Bangladesh,
  • Bosnia-Erzegovina,
  • Capo Verde,
  • Costa d’Avorio,
  • Egitto,
  • Gambia,
  • Georgia,
  • Ghana,
  • Kosovo,
  • Macedonia del Nord,
  • Marocco,
  • Montenegro,
  • Perù,
  • Senegal,
  • Serbia,
  • Sri Lanka,
  • Tunisia.

Fonte: Governo

 


DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2024, n. 158 

Disposizioni urgenti in materia di procedure  per  il  riconoscimento
della protezione internazionale.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Visto il decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme  minime  per  le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento  e
della revoca dello status di rifugiato»; 
  Vista  la  direttiva  2013/32/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 giugno 2013; 
  Vista la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, del
4 ottobre 2024 (causa C-406/22),  che  dichiara  che  «l'articolo  37
della direttiva 2013/32/UE deve essere  interpretato  nel  senso  che
osta a che un paese terzo sia designato come Paese di origine  sicuro
quando alcune parti del suo territorio non soddisfano  le  condizioni
materiali per tale  designazione,  stabilite  nell'allegato  I  della
predetta Direttiva»; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di  designare  i
Paesi di origine sicuri, tenendo conto della sentenza della Corte  di
Giustizia dell'Unione Europea, del 4 ottobre 2024  (causa  C-406/22),
escludendo i Paesi che non soddisfano le condizioni  per  determinate
parti del loro territorio (Camerun, Colombia e Nigeria); 
  Considerato il regolamento del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 14 maggio 2024, n. 2024/1348/UE,  che  stabilisce  una  procedura
comune di protezione internazionale dell'Unione e abroga la direttiva
2013/32/UE e, in particolare, l'articolo 61, paragrafo 2 secondo  cui
«La designazione di un paese terzo come paese  di  origine  sicuro  a
livello sia dell'Unione che  nazionale  puo'  essere  effettuata  con
eccezioni per determinate parti del suo  territorio  o  categorie  di
persone chiaramente identificabili» che, pur trovando applicazione  a
decorrere dal 12 giugno 2026, ha indicato l'orientamento condiviso da
parte degli Stati membri dell'Unione europea; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 ottobre 2024; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dei
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'interno e della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Paesi di origine sicuri 
 
  1. All'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.
25, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In applicazione dei
criteri di qualificazione stabiliti dalla  normativa  europea  e  dei
riscontri  rinvenuti  dalle  fonti  di  informazione  fornite   dalle
organizzazioni internazionali competenti, sono considerati  Paesi  di
origine   sicuri   i   seguenti:   Albania,   Algeria,    Bangladesh,
Bosnia-Erzegovina,  Capo  Verde,  Costa  d'Avorio,  Egitto,   Gambia,
Georgia, Ghana, Kosovo,  Macedonia  del  Nord,  Marocco,  Montenegro,
Peru', Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.»; 
    b) al comma 2, al  secondo  periodo,  le  parole  «di  parti  del
territorio o» sono soppresse; 
    c) al comma 4, la parola «EASO»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«Agenzia dell'Unione europea per l'asilo»; 
    d) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. L'elenco dei
Paesi di origine sicuri e' aggiornato periodicamente con atto  avente
forza di legge ed e' notificato alla  Commissione  europea.  Ai  fini
dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1,  il  Consiglio  dei
Ministri  delibera,  entro  il  15  gennaio  di  ciascun  anno,   una
relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di
sicurezza e di continuita' delle relazioni  internazionali  e  tenuto
conto  delle  informazioni  di  cui  al  comma  4,  riferisce   sulla
situazione dei Paesi inclusi nell'elenco  vigente  e  di  quelli  dei
quali  intende  promuovere  l'inclusione.  Il  Governo  trasmette  la
relazione alle competenti commissioni parlamentari». 
                               Art. 2 
 
     Modificazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 35-bis: 
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Nei casi previsti dal comma 3 l'efficacia  esecutiva  del
provvedimento impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte, con
decreto motivato, quando ricorrono gravi  e  circostanziate  ragioni.
L'istanza  di  sospensione  deve   essere   proposta,   a   pena   di
inammissibilita',  con  il  ricorso  introduttivo.  Il   ricorso   e'
notificato, a cura della cancelleria e con le  modalita'  di  cui  al
comma 6. Il Ministero dell'interno  puo'  depositare  note  difensive
entro tre giorni  dalla  notifica.  Se  il  Ministero  deposita  note
difensive la parte ricorrente puo' depositare note di replica entro i
successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di  sospensione
entro i successivi cinque giorni. Se il Ministero dell'interno non si
avvale della facolta' prevista dal quarto periodo il termine  per  la
decisione decorre dalla scadenza del temine  per  il  deposito  delle
note difensive. Nei casi previsti dalle lettere  b),  c)  e  d),  del
comma 3 quando l'istanza di sospensione e' accolta, al ricorrente  e'
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.»; 
      2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Avverso il decreto di  cui  al  comma  4  e'  ammesso
reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente
dalla  comunicazione  del  decreto  a  cura  della  cancelleria,   da
effettuarsi anche  nei  confronti  della  parte  non  costituita.  Si
applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura  civile.  Il
reclamo e' comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La
proposizione del  reclamo  non  sospende  l'efficacia  esecutiva  del
provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide
con  decreto  immediatamente  esecutivo,  entro  dieci  giorni  dalla
presentazione del reclamo. Il decreto e' comunicato alle parti a cura
della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma.»; 
    b) all'articolo 35-ter: 
      1) al comma  2,  terzo  periodo,  le  parole  «in  composizione
monocratica» e le parole «non impugnabile» sono soppresse; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Avverso il provvedimento adottato ai sensi del  comma
2  e'  ammesso  reclamo  alla  corte  d'appello  e  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 4-bis.». 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  ai  ricorsi
presentati decorsi trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145. 
                               Art. 3 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 23 ottobre 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
Visto, il Guardasigilli: Nordio
La Redazione

Autore: La Redazione

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