Governo: Pari opportunità – risorse per le Regioni nel 2019

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Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, il DPCM 4 dicembre 2019, contenente la ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita’ 2019, a favore delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

 

La Tabella di ripartizione

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2019 

Ripartizione delle risorse del Fondo per  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita' 2019, a favore delle regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano.
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo  1997,  n.  59»  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto  legislativo  5  dicembre  2003,  n.  343  recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
303 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio  di  ministri,  a
norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e in  particolare  l'art.  16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
aprile  2019  di  riorganizzazione  del  Dipartimento  per  le   pari
opportunita', registrato alla Corte dei conti il 3  maggio  2019,  n.
880; 
  Vista la direttiva del segretario generale del  17  settembre  2018
per la formulazione delle previsioni di bilancio per  l'anno  2019  e
per il triennio 2019-2021; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
dicembre 2018 concernente l'approvazione del bilancio  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2019 e per il triennio 2019-2021; 
  Visto la legge 30  dicembre  2018,  n.  145  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per  il  triennio  2019-2021  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2018; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  4  settembre
2019 con il quale e' stato nominato  Ministro  senza  portafoglio  la
prof.ssa Elena Bonetti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
settembre 2019, con il quale alla prof.ssa  Elena  Bonetti  e'  stato
conferito l'incarico di  Ministro  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari  opportunita'  e
la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate  le  funzioni  del
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   in   materia   di   pari
opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza; 
  Visto l'art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che
istituisce un Fondo da destinare al piano  contro  la  violenza  alle
donne; 
  Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti  e  alle
pari opportunita'» al fine di promuovere  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita'; 
  Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la
lotta  alla  violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica,
cosiddetta «Convenzione  di  Istanbul»,  ratificata  dall'Italia  con
legge 27 giugno 2013, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2013,  n.  93,  convertito  dalla
legge 15 ottobre 2013,  n.  119,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
materia di sicurezza e per il  contrasto  della  violenza  di  genere
nonche' in tema di protezione  civile  e  di  commissariamento  delle
province»; 
  Visto l'art. 5-bis, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  93  del
2013 il quale prevede che,  al  fine  di  dare  attuazione  a  quanto
previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), del medesimo  decreto,  il
fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita',
di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7  milioni  di
euro per l'anno 2014 e di  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2015; 
  Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile  contro
le donne, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 novembre 2017; 
  Vista la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante «Modifiche  al  codice
penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia
di tutela delle vittime di violenza domestica  e  di  genere»  e,  in
particolare, l'art. 18, che modificando l'art. 5-bis comma 2, lettera
d) del citato decreto-legge n. 93, sopprime la riserva  di  un  terzo
dei fondi disponibili da destinare all'istituzione  di  nuovi  centri
antiviolenza e di nuove case-rifugio; 
  Visto il comma 2 del medesimo art. 5-bis, cosi' come modificato dal
citato art. 18 dalla legge 19 luglio 2019, n. 69,  il  quale  prevede
che il Ministro delegato per le pari opportunita', previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a
ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma  1  dello  stesso
art. 5-bis, tenendo conto  della  programmazione  regionale  e  degli
interventi gia' operativi per contrastare la violenza  nei  confronti
delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati  e
del numero delle case-rifugio pubbliche e private gia'  esistenti  in
ogni regione, nonche' della necessita' di riequilibrare  la  presenza
dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione; 
  Visto l'art. 1, comma 359, della legge finanziaria n.  232  dell'11
dicembre  2016  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2017-2019»
che incrementa di 5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2017,
2018 e 2019, il «Fondo per le politiche relative ai  diritti  e  alle
pari opportunita'» da destinare ai servizi  territoriali,  ai  centri
antiviolenza e  ai  servizi  di  assistenza  alle  donne  vittime  di
violenza sessuale e di genere,  per  le  attivita'  di  assistenza  e
sostegno di cui agli articoli 5 e 5-bis del citato  decreto-legge  n.
93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
luglio 2014 con cui sono  state  ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per il biennio 2013-2014 di cui all'art. 5-bis, comma 1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  25
novembre 2016 con cui sono state ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per il biennio 2015-2016 di cui all'art. 5-bis, comma 1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
dicembre 2017 con cui sono state ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per l'annualita' 2017 di cui all'art.  5-bis,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  9
novembre 2018 con cui sono state ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per l'annualita' 2018 di cui all'art.  5-bis,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Vista l'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e  le  regioni,  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  le  autonomie  locali,
relativa  ai  requisiti  minimi  dei  centri  antiviolenza  e   delle
case-rifugio,  prevista  dall'art.  3,  comma  4,  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Vista  la  nota  n.  128699  del  5  febbraio  2010  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del  predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto comma  109  per  l'anno  2010,  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze
protocollo n. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di
mantenere accantonati i fondi spettanti  alle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano; 
  Considerato che per il riparto delle risorse  di  cui  al  presente
decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite  alle  Province
autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle  risorse
da attribuire; 
  Visto il decreto interministeriale 21 febbraio  2014  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse  afferenti  al
Fondo nazionale per le politiche sociali, incluse le  quote  riferite
alle Provincie autonome di Trento e Bolzano; 
  Ritenuto  di  avvalersi  delle  percentuali  stabilite  nel  citato
decreto interministeriale 21 febbraio 2014 ai fini del riparto  delle
risorse di cui all'art. 3 commi 2 e 3 del presente decreto; 
  Vista  la  nota  preliminare  al  bilancio  di   previsione   della
Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  2019  di  cui  al
citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  19
dicembre 2018  che  destina  al  capitolo  di  spesa  496  «Somme  da
destinare al piano contro la violenza alle donne»,  complessivi  euro
33.134.276,00; 
  Tenuto  conto  dei  dati  emersi  dalla  rilevazione  su  tutto  il
territorio nazionale dei centri antiviolenza  e  delle  case  rifugio
promossa dal Dipartimento per le pari opportunita' nell'ambito  degli
accordi di collaborazione sottoscritti con  l'Istituto  nazionale  di
statistica  (di  seguito  ISTAT)  ed  il  Consiglio  nazionale  delle
ricerche (di seguito CNR); 
  Vista la nota n. 0146825 del 27 novembre  2019  pervenuta  via  PEC
(protocollo DPO 0006964 del  27  novembre  2019),  con  la  quale  il
coordinamento tecnico  della  VIII  Commissione  «politiche  sociali»
della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso
al Dipartimento per le pari opportunita' i dati  aggiornati  relativi
al numero dei centri  antiviolenza  e  delle  case-rifugio  esistenti
nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Tenuto conto di quanto stabilito in merito agli indirizzi del piano
operativo di  cui  al  «Piano  strategico  nazionale  sulla  violenza
maschile contro le donne (2017-2020)» nelle riunioni della cabina  di
regia nazionale del 30 ottobre e del 26 novembre 2019; 
  Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate
secondo la tabella 1, parte integrante  del  presente  provvedimento,
per la somma di  euro  20.000.000,00,  gravanti  sul  bilancio  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di  responsabilita'  8,
capitolo di spesa «Fondo per le politiche relative ai diritti e  alle
pari opportunita'», da destinare  al  potenziamento  delle  forme  di
assistenza e di sostegno alle donne vittime di  violenza  e  ai  loro
figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della  rete  dei
servizi  territoriali,  attraverso  il   finanziamento   dei   centri
antiviolenza e delle case-rifugio tenuto conto  dei  criteri  di  cui
all'art. 5-bis, comma 2, lettere a), b), c) e d),  del  decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
ottobre 2013, n. 119; 
  Ritenuto, altresi', di provvedere con il medesimo provvedimento, in
un'ottica di ottimizzazione  del  sistema,  alla  ripartizione  delle
ulteriori risorse individuate secondo la tabella 2  parte  integrante
del presente decreto, per la somma di  euro  10.000.000,00,  gravanti
sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri,  centro  di
responsabilita' 8, capitolo di spesa «Fondo per le politiche relative
ai  diritti  e  alle  pari  opportunita'»,  da  destinare,  ai  sensi
dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 93  del  2013,  coerentemente
con gli obiettivi declinati dal piano  operativo  di  cui  al  «Piano
strategico  nazionale  sulla  violenza  maschile  contro   le   donne
(2017-2020)», per perseguire le finalita' dell'art. 5 comma 2 lettere
a),b),c),e),f),g),h),i) e l); 
  Acquisita in  data  28  novembre  2019  l'intesa  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui  al  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. In attuazione degli articoli 5 e  5-bis,  del  decreto-legge  14
agosto 2013, n. 93, convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 ottobre  2013,  n.  119,  il  presente  decreto  provvede  a
ripartire tra le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita' stanziate per l'anno 2019,  in  base
ai criteri indicati nei successivi articoli. 
  2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di  cui
all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.  93,  di  cui  al
successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti
dal capo I e dal capo II dell'intesa del 27 novembre 2014,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  tra  il
Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di  Bolzano  e
le  autonomie  locali,  relativa  ai  requisiti  minimi  dei   centri
antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014. 
                               Art. 2 
 
               Criteri di riparto per il finanziamento 
            dei centri antiviolenza e delle case-rifugio 
 
  1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5,  comma
2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, si provvede  a
ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
l'importo di euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo  di  cui  all'art.
5-bis del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,  in  base  ai
seguenti criteri: 
    a) Una percentuale del  50%,  (pari  ad  euro  10.000.000,00)  al
finanziamento  dei  centri  antiviolenza  pubblici  e  privati   gia'
esistenti in ogni regione; 
    b) Una percentuale del  50%,  (pari  ad  euro  10.000.000,00)  al
finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private  gia'  esistenti
in ogni regione. 
  2. Nella programmazione degli interventi di cui al precedente comma
le regioni considerano l'adozione di opportune modalita'  volte  alla
sostenibilita' finanziaria ed operativa  dei  centri  antiviolenza  e
delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo  le  specifiche
esigenze territoriali. 
  3. Il riparto delle risorse finanziarie  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo tra le regioni e le Province autonome di  Trento  e
di Bolzano, si basa sui dati Istat del 1° gennaio 2019 riferiti  alla
popolazione residente nelle regioni e nelle province autonome nonche'
sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari  opportunita'
dal coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche  sociali»
della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al
numero di centri antiviolenza e delle  case-rifugio  esistenti  nelle
regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 1  allegata  al
presente decreto. 
  4. Al fine di dare attuazione a quanto  previsto  dall'art.  5-bis,
comma 2, lettera d) del decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  le
schede programmatiche di cui al successivo art. 4, dovranno  indicare
gli eventuali interventi previsti per riequilibrare la  presenza  dei
centri anti violenza e delle case rifugio in ogni regione. 
  5. La quota  di  risorse  ripartita  sulla  base  dei  criteri  del
presente articolo alle Province autonome di Trento  e  Bolzano,  pari
rispettivamente a euro 104.452,74 ed euro 262.676,22 e' acquisita  al
bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge  23
dicembre 2009, n. 191. A tale  fine  la  predetta  quota  e'  versata
all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368,  art.
6. 
                               Art. 3 
 
Criteri di riparto per il finanziamento degli interventi regionali di
  cui  all'art.  5  del  decreto-legge  n.  93  del   2014,   lettere
  a),b),c),e),f), h), i) e l). 
 
  1. Le risorse finanziarie del Fondo  di  cui  all'art.  1,  per  un
importo pari ad euro 10.000.000,00 vengono ripartite tra Regioni e le
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  coerentemente  con  gli
obiettivi declinati dal piano operativo di cui al  «Piano  strategico
nazionale sulla violenza maschile contro le donne  (2017-2020)»,  per
gli   interventi   previsti   dall'art.   5,   comma    2,    lettere
a),b),c),e),f),g),h),i) e l) del citato decreto-legge 14 agosto 2013,
n. 93, tenuto anche conto di quanto potra' essere discusso nei tavoli
di coordinamento regionali di cui all'art. 5, comma  1  del  presente
decreto, in particolare per il 2019 prioritariamente per  i  seguenti
interventi,  secondo  le  specifiche  esigenze  della  programmazione
territoriale: 
    rafforzare la rete dei  servizi  pubblici  e  privati  attraverso
interventi di prevenzione,  assistenza,  sostegno  e  accompagnamento
delle donne vittime di violenza; 
    interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo
e piu' in generale per l'accompagnamento nei percorsi di  fuoriuscita
dalla violenza; 
    azioni per migliorare le capacita' di presa in carico delle donne
migranti anche di seconda generazione vittime di violenza; 
    progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e  a
minori vittime di violenza assistita; 
    azioni di informazione, comunicazione e formazione; 
    programmi rivolti  agli  uomini  maltrattanti,  anche  a  seguito
dell'emanazione di apposite linee guida nazionali. 
  2.  Il  riparto  delle  risorse  finanziarie  di  cui  al  presente
articolo, si basa  sui  criteri  percentuali  di  riparto  del  Fondo
nazionale   per   le   politiche   sociali   previsti   nel   decreto
interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella 2 allegata  al
presente decreto; 
  3. La quota  di  risorse  ripartita  sulla  base  dei  criteri  del
presente decreto alle Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  pari
rispettivamente a euro 84.000,00 ed euro 82.000,00  e'  acquisita  al
bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge  23
dicembre 2009, n. 191. A tale  fine  la  predetta  quota  e'  versata
all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368,  art.
6. 
                               Art. 4 
 
              Modalita' di trasferimento delle risorse 
 
  1. Il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  trasferisce  alle
regioni le risorse indicate nelle tabelle 1 e 2 allegate al  presente
decreto, a seguito di specifica richiesta da parte delle  regioni  da
inoltrare, a cura delle stesse, al  coordinamento  tecnico  politiche
sociali  che,   successivamente,   provvedera'   a   trasmettere   la
documentazione   al   Dipartimento   per   le   pari    opportunita',
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
progettiviolenza@pec.governo.it A detta richiesta, da  inviare  entro
sessanta  giorni  dalla  data  della  comunicazione  da   parte   del
Dipartimento per le pari  opportunita'  dell'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  dovra'   essere   allegata   un'apposita   scheda
programmatica, che dovra' recare, per ciascuno  degli  interventi  di
cui agli articoli 2 e 3, del presente decreto: 
    la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire
mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto; 
    l'indicazione delle  attivita'  da  realizzare  per  l'attuazione
degli interventi; 
    il cronoprogramma delle attivita'; 
    la descrizione degli interventi che si prevede di  realizzare  ai
fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis,  comma  2,
lettera d) o l'indicazione che tali interventi non sono necessari; 
    un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma. 
   2.  Il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  provvedera'   a
trasferire le risorse  a  ciascuna  regione  in  un'unica  soluzione,
secondo gli importi indicati nelle Tabelle 1 e 2 allegate al presente
decreto, entro quarantacinque giorni dall'approvazione, da parte  del
Dipartimento medesimo, della scheda programmatica di cui al  comma  1
del presente articolo. 
                               Art. 5 
 
               Adempimenti delle regioni e del Governo 
 
  1.  Le  regioni  si  impegnano  ad  assicurare   la   consultazione
dell'associazionismo di riferimento  e  di  tutti  gli  altri  attori
pubblici  e  privati  che,  direttamente  o   indirettamente,   siano
destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o
che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita'  al
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera d),
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. A  tal  fine,  tenuto  conto
anche della necessita' di potenziare il monitoraggio  sull'attuazione
del Piano strategico nazionale  sulla  violenza  maschile  contro  le
donne 2017-2020  cui  concorrono  le  risorse  oggetto  del  presente
decreto, le regioni si impegnano ad istituire ed a convocare,  almeno
su  base  semestrale,  tavoli  di  coordinamento  regionali  per   la
programmazione e per il monitoraggio delle attivita'. A  tali  tavoli
potranno partecipare anche rappresentanti  del  Dipartimento  per  le
pari opportunita'. 
  2. Le regioni e tutti gli  enti  coinvolti,  nel  caso  in  cui  la
gestione degli interventi previsti  sia  affidata  o  delegata  dalle
regioni ai comuni, alle  citta'  metropolitane,  agli  enti  di  area
vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri
enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento  per  le  pari
opportunita' i dati e le informazioni in loro possesso,  al  fine  di
consentire  lo  svolgimento  delle  funzioni  di   controllo   e   di
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse nonche' sull'attuazione  del
Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne  e
del correlato piano  operativo,  secondo  le  modalita'  che  saranno
individuate dal Dipartimento per le pari opportunita'. 
  3. Ai  fini  di  dare  attuazione  all'art.  5-bis,  comma  6,  del
decreto-legge 14 agosto  2013,  n.  93,  anche  ai  fini  di  cui  al
successivo comma 7 del medesimo art.  5-bis,  le  regioni  presentano
altresi', entro il 30 marzo  del  2020  una  relazione  riepilogativa
delle iniziative adottate nell'anno solare precedente a valere  sulle
risorse erogate ed effettivamente  impegnate,  anche  se  riferite  a
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  precedentemente
emanati, unitamente  al  monitoraggio  finanziario  circa  l'utilizzo
delle risorse assegnate dal precedente  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
  4. Entro il 30 settembre di ciascun anno le regioni trasmettono  al
Dipartimento  per  le  pari  opportunita',   per   il   tramite   del
coordinamento  tecnico  politiche  sociali,   un'apposita   relazione
sull'utilizzo delle risorse ripartite con il presente decreto nonche'
sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui al comma 1 del presente
articolo, utilizzando a tal fine il format appositamente  predisposto
dal Dipartimento per le pari opportunita'. 
  5. Le regioni si  impegnano  a  dedicare  un'apposita  sezione  dei
propri siti istituzionali alla  tematica  della  violenza  contro  le
donne,  al  fine  di  assicurare  il  rispetto  degli   obblighi   di
trasparenza, nonche' a pubblicare tutti i  provvedimenti  adottati  a
seguito del presente riparto. 
  6. Le regioni e lo Stato adottano  tutte  le  opportune  iniziative
affinche' i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e  dalle
case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa
del  27  novembre  2014,  siano  erogati  a  favore   delle   persone
interessate senza limitazioni  dovute  alla  residenza,  domicilio  o
dimora in uno specifico territorio regionale. 
  7. Nel caso in  cui  la  gestione  degli  interventi  previsti  dal
presente decreto sia affidata o delegata  dalle  regioni  ai  comuni,
alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori
degli ambiti sociali territoriali o ad altri  enti  pubblici,  dovra'
essere assicurato il rispetto delle finalita' e di  ogni  adempimento
stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto  ai
quali le  regioni  dovranno  esercitare  le  opportune  attivita'  di
monitoraggio, delle quali daranno evidenza  nelle  relazioni  di  cui
all'art. 5, commi 3 e 4 del presente decreto. 
  8. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano  una
struttura referente unica per tutte le  comunicazioni  relative  agli
interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti. 
  9. Il mancato  utilizzo  delle  risorse  da  parte  delle  regioni,
secondo le modalita' indicate dal presente decreto, entro l'esercizio
finanziario 2021, comporta  la  revoca  dei  finanziamenti,  i  quali
saranno  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   per   la
successiva redistribuzione tra le regioni da  effettuarsi  secondo  i
medesimi criteri di cui al presente decreto. 
  10. L'inosservanza di quanto previsto  dai  commi  da  1  a  5  del
presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal
successivo provvedimento di riparto, a valere sul medesimo fondo. 
                               Art. 6 
 
                   Azioni a titolarita' nazionale 
 
  1. Con ulteriori risorse a valere sul bilancio della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri,  Centro  di  responsabilita'   n.   8,   il
Dipartimento per  le  pari  opportunita'  provvede  a  programmare  e
realizzare azioni di sistema volte a dare attuazione agli  interventi
a titolarita' nazionale previsti dal Piano strategico nazionale sulla
violenza maschile contro le donne 2017-2020  e  dal  correlato  piano
operativo. 
  2.  Con  le  medesime  risorse,  sono  adottate  misure  volte   al
potenziamento del monitoraggio e della valutazione  degli  interventi
di cui al presente decreto, anche mediante l'attivazione di specifici
servizi di assistenza tecnica. 
                               Art. 7 
 
                              Efficacia 
 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  assume   efficacia   a   far   data   dalla
registrazione degli organi di controllo. 
 
    Roma, 4 dicembre 2019 
 
                       p. Il Presidente del Consiglio dei ministri    
                   Il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia 
                                           Bonetti                    

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2019 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
2438 
 
Art. 5 bis del Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante 
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 
violenza di genere, nonche' 
in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, 
Convertito in legge, con modificazioni - Legge 15 ottobre 2013, 
n. 119 (in G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013) da destinare al 
potenziamento delle forme di assistenza e sostegno alle donne 
vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee 
di rafforzamento della rete dei servizi territoriali. 

 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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