Governo: interventi in favore dei lavoratori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, con gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 nel Centro Italia.
Tra le altre cose, viene previsto – all’articolo 45 – nel limite di 50 milioni di euro per l’anno 2016,
una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, della durata di 4 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:
a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l’attivita’ lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui all’articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perche’ impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all’evento sismico.
L’indennita’ di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell’attivita’ nei limiti ivi previsti e non puo’ essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell’attivita’ lavorativa, entro l’arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di 30 giornate di retribuzione.
Inoltre, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei
lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita’ di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attivita’ a causa del sisma del 24 agosto 2016, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 e’ riconosciuta, per l’anno 2016, nel limite di 30 milioni di euro, per il medesimo anno, una indennità una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato.
I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonche’ di assegno ordinario e assegno di solidarieta’, in conseguenza dell’evento sismico del 24 agosto 2016 sono dispensati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Fonte: Gazzetta Ufficiale