Governo: il DPCM per il bonus di mille euro per la frequenza di asili nido

PARLAMENTO

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017 con le disposizioni per l’attuazione dell’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati.

In particolare, l’art. 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, prevede, tra l’altro, che, con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall’anno 2017, un buono di 1000 euro su base annua e parametrato a 11 mensilità.

Il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell’Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

b) residenza in Italia.

Il beneficio consiste in un buono annuo di 1.000,00 euro, parametrato per ogni anno di riferimento a 11 mensilità, da corrispondere, in base alla domanda del genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati.

Il contributo è erogato dall’INPS tramite un pagamento diretto, con cadenza mensile, al genitore richiedente, fino a concorrenza dell’importo massimo  della quota parte mensile, dietro presentazione da parte dello stesso genitore della documentazione attestante l’avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio presso l’asilo nido pubblico, o privato autorizzato, prescelto.

 

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2017

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 355, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) - Agevolazioni  per
la frequenza di asili nido pubblici e privati. 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           su proposta del 
 
                   MINISTRO CON DELEGA IN MATERIA 
                    DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 355, della citata  legge  n.
232 del 2016, il quale prevede, tra l'altro, che, con riferimento  ai
nati a decorrere dal 1° gennaio  2016,  per  il  pagamento  di  rette
relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonche' per
l'introduzione di forme di supporto presso la propria  abitazione  in
favore dei bambini al  di  sotto  dei  tre  anni,  affetti  da  gravi
patologie croniche, e' attribuito, a partire dall'anno 2017, un buono
di 1000 euro su base annua e parametrato a undici mensilita'.; 
  Considerato che, ai sensi del predetto comma 355, con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  con
delega in materia di politiche per la famiglia, di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le   disposizioni
necessarie per l'attuazione del comma medesimo; 
  Visti i commi 356 e 357 del menzionato art. 1 della  legge  n.  232
del 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
che prevede  un  assegno  al  fine  di  incentivare  la  natalita'  e
contribuire alle spese per il suo sostegno; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2015 recante disposizioni necessarie  per  l'attuazione  del
citato art. 1 , comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  Visto l'art. 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.
92, che attribuisce alla madre lavoratrice, al termine del congedo di
maternita', per gli  undici  mesi  successivi  e  in  alternativa  al
congedo parentale,  la  possibilita'  di  avvalersi  di  voucher  per
l'acquisto di servizi di baby sitting o per  far  fronte  agli  oneri
della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi  privati
accreditati; 
  Visti gli articoli 1, comma 335, della legge 23 dicembre  2005,  n.
266, e 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,  concernenti
disposizioni  sulla  detrazione  dell'imposta  lorda  per  le   spese
documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative
alla frequenza di asili nido; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
dicembre 2016, concernente la nomina dell'on. dott.  Enrico  Costa  a
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
26 gennaio 2017, con  il  quale  all'on.  dott.  Enrico  Costa  viene
conferita la delega di  funzioni  in  materia  di  politiche  per  la
famiglia; 
  Sulla proposta del  Ministro  con  delega  alle  politiche  per  la
famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il
Ministro della salute relativamente all'art. 4, comma 2, del presente
decreto; 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
                             Definizione 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  intende   per   «genitore
richiedente»: il genitore in possesso dei requisiti di cui  al  comma
2, che, relativamente  al  beneficio  di  cui  all'art.  3,  sostiene
l'onere della retta e che, relativamente al beneficio di cui all'art.
4, sia convivente con il figlio. 
  2. Il genitore richiedente deve essere  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
    a) cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro  dell'Unione
europea oppure, in  caso  di  cittadino  di  Stato  extracomunitario,
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di  lungo  periodo  di  cui
all'art.  9  del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  e
successive modificazioni; 
    b) residenza in Italia. 
                               Art. 2 
                               Oggetto 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge 11  dicembre  2016,
n. 232, a partire dall'anno 2017, per ogni figlio nato o  adottato  a
decorrere dal 1° gennaio 2016, sono attribuiti i benefici di cui agli
articoli 3 e 4 su domanda del genitore richiedente. 
                               Art. 3 
              Buono per il pagamento di rette relative 
           alla frequenza di asili nido pubblici e privati 
 
  1. Il beneficio di cui al presente articolo consiste  in  un  buono
annuo di 1.000,00 euro, parametrato per ogni anno  di  riferimento  a
undici  mensilita',  da  corrispondere,  in  base  alla  domanda  del
genitore  richiedente,  per  far  fronte  al  pagamento  della  retta
relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili  nido  privati
autorizzati. 
  2.  Il  contributo  e'  erogato   dall'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale tramite un pagamento diretto, con cadenza mensile,
al genitore richiedente,  fino  a  concorrenza  dell'importo  massimo
della quota parte mensile, dietro presentazione da parte dello stesso
genitore della documentazione attestante l'avvenuto  pagamento  della
retta per la fruizione del servizio presso l'asilo nido  pubblico,  o
privato autorizzato, prescelto. 
                               Art. 4 
Buono per l'introduzione di  forme  di  supporto  presso  la  propria
  abitazione  in  favore  dei  bambini  affetti  da  gravi  patologie
  croniche. 
 
  1. Il  beneficio  di  cui  al  presente  articolo  consiste  in  un
contributo, per un  importo  massimo  di  1.000,00  euro  annui,  per
favorire l'introduzione  di  forme  di  supporto  presso  la  propria
abitazione  in  favore  dei  bambini  al  di  sotto   di   tre   anni
impossibilitati a frequentare gli asili nido  in  quanto  affetti  da
gravi patologie croniche. 
  2. Il contributo  di  cui  al  comma  l  e'  corrisposto  dall'INPS
direttamente al genitore richiedente dietro presentazione da parte di
quest'ultimo di un'attestazione rilasciata  dal  pediatra  di  libera
scelta, sulla scorta  di  idonea  documentazione,  che  attesti,  per
l'intero  anno  di  riferimento,  l'impossibilita'  del  bambino   di
frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica. 
                               Art. 5 
                       Modalita' di ammissione 
 
  1. Per accedere ai benefici di cui agli articoli 3 e 4, il genitore
richiedente presenta domanda all'INPS tramite  i  canali  telematici,
indicando, al momento della domanda stessa, a quale dei  due  intende
accedere. 
  2. Il beneficio di cui  all'  art.  3  non  e'  cumulabile  con  la
detrazione prevista dall'art. 1, comma 335, della legge  23  dicembre
2005, n. 266, e dall'art. 2, comma 6, della legge 22  dicembre  2008,
n. 203. Pertanto, l'INPS comunica tempestivamente  all'Agenzia  delle
entrate l'avvenuta erogazione al genitore  richiedente  del  predetto
beneficio. 
  3. I benefici di cui agli articoli 3 e  4  sono  cumulabili  con  i
benefici di cui ai commi 356 e 357 della  citata  legge  n.  232  del
2016. Il beneficio di cui all'art. 3  non  puo'  essere  fruito,  nel
corso dell'anno, in mensilita' coincidenti con  quelle  di  fruizione
dei benefici di cui ai commi 356 e 357 della legge n. 232  del  2016.
Nella  domanda  telematica  il  genitore  richiedente  e'  tenuto  ad
autocertificare, ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la predetta condizione. 
  4. Per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, le domande possono
essere presentate entro il 31 dicembre e il beneficio e' erogato  nel
limite  di  spesa  indicato   all'art.   7,   secondo   l'ordine   di
presentazione telematica delle domande.  In  ogni  caso,  qualora,  a
seguito delle domande presentate, sia stato raggiunto, anche  in  via
prospettica, il limite di spesa di cui all'art. 7, l'INPS non  prende
in considerazione ulteriori domande. 
                               Art. 6 
                        Istruzioni dell'INPS 
 
  1. L'INPS provvede entro trenta giorni dalla data di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto alla  pubblicazione  di
apposite  istruzioni  operative,  sul  proprio  sito   istituzionale,
concernenti l'accesso ai benefici di cui agli articoli 3 e 4. 
                               Art. 7 
          Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria 
 
  1. I benefici di cui agli articoli 3  e  4  sono  riconosciuti  nel
limite massimo complessivo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, di
250 milioni di euro per l'anno 2018,  di  300  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. 
  2. La relativa  spesa  gravera'  sul  piano  gestionale  n.  1  del
capitolo n. 3530 iscritto nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. 
  3. L'INPS provvede  al  monitoraggio  dell'andamento  della  spesa,
anche in relazione alla ripartizione  tra  i  benefici  di  cui  agli
articoli 3 e 4, inviando relazioni trimestrali  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche   della
famiglia, al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 febbraio 2017 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                          Gentiloni Silveri 
 
                       Il Ministro con delega 
                       in materia di politiche 
                           per la famiglia 
                                Costa 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2017, n. 698 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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