Governo: Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2014, il DPCM 30 settembre 2014 con l’istituzione del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per il triennio 2014-2016.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2014
Istituzione del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria per il triennio 2014-2016. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ed IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» e, in particolare gli articoli 35 («Trattamento straordinario di integrazione salariale»), 36 («Risoluzione del rapporto di lavoro»), 37 («Esodo e prepensionamento») e 38 («INPGI»); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa»; Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62 e successive modificazioni, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416»; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 233, recante «Equo compenso nel settore giornalistico» e, in particolare, l'art. 3 («Accesso ai contributi in favore dell'editoria»); Visto il Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis); Visto l'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' per l'anno 2014) che ha istituito il "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria" per il triennio 2014-2016, assegnando una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2014, di 40 milioni di euro per il 2015 e di 30 milioni di euro per il 2016, con la finalita' di "incentivare, in conformita' con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali"; Preso atto che il citato art. 1, comma 261, prevede che la ripartizione delle risorse sia definita annualmente con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria; Esaminato l'andamento economico del settore editoriale e rilevate le specifiche esigenze di sostegno delle imprese con particolare riguardo: all'elevato numero di richieste di accesso alle misure di sostegno ai programmi di ristrutturazione aziendale, che prevedono una revisione dell'organico mediante il ricorso ai prepensionamenti di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, attualmente pendenti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e allo stato inevase stante l'esaurimento delle risorse del fondo statale destinate a tale finalita': all'andamento negativo del saldo occupazionale fra entrate ed uscite dal lavoro registrato nell'ultimo triennio nel settore giornalistico ed editoriale; all'incremento del ricorso agli ammortizzatori sociali registrato nel medesimo settore giornalistico ed editoriale, il cui onere e' attualmente sostenuto interamente dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI); Sentite, in conformita' a quanto prescritto dal richiamato art. 1, comma 261, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa nella riunione dell'8 maggio 2014, da cui e' emersa, tra l'altro, l'esigenza che le risorse messe a disposizione dal Governo siano indirizzate a sostenere il mondo del lavoro, creando nuova occupazione attraverso una riduzione del carico del costo del lavoro e favorendo le ristrutturazioni aziendali, anche attraverso i prepensionamenti, ma avendo sempre come obiettivo quello dell'incentivo alla modernita' ed all'innovazione tecnologica, considerata indispensabile affinche' le "industrie culturali creative" siano percepite come vettore di sviluppo su cui investire; Tenuto conto, altresi', delle proposte ed osservazioni pervenute successivamente da parte delle diverse associazioni di categoria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 dicembre 2013 con il quale e' stato approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2014, nell'ambito del quale risulta stanziato, sul pertinente capitolo n. 477 "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria" del Centro di Responsabilita' n. 9 "Informazione ed Editoria", l'importo di euro 50.000.000; Viste le successive note dell'Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo contabile in date 26 febbraio, 28 febbraio e 23 maggio 2014, con le quali sono stati comunicati gli avvenuti accantonamenti - effettuati ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 7, comma 1, lett. b), e del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - rispettivamente per gli importi di euro 2.741.784, euro 4.646.853 ed euro 1.339.822, per un importo complessivo accantonato pari ad euro 8.728.459, sull'iniziale stanziamento di euro 50.000.000 destinato al "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria"; Vista la nota in data 23 giugno 2014 con la quale l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo contabile ha comunicato che l'accantonamento pari ad euro 4.646.853 e' stato imputato ad altri capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in considerazione dell'esigenza di ripristinare, se pure non integralmente, il livello delle risorse originariamente stanziate per le specifiche finalita' individuate dal legislatore con la legge di stabilita' per l'anno 2014; Tenuto conto, pertanto, che le somme stanziate per il Fondo ammontano complessivamente, per l'anno 2014, ad euro 45.918.394; Visto l'art. 1-bis introdotto nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante norme sul rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti; Considerato che, in virtu' della citata disposizione, gli oneri derivanti dal rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti sono coperti attraverso corrispondenti riduzioni della dotazione del Fondo straordinario istituito dall'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016; Considerato, piu' in particolare, che in forza di quanto stabilito al comma 4, lettere a) e b), del citato art. 1-bis, la dotazione del Fondo straordinario e' decurtata, per l'anno 2014, di una somma complessiva pari a 25 milioni di euro; Accertato, pertanto, che le somme stanziate per il Fondo ammontano complessivamente, per l'anno 2014, ad euro 20.918.394, di cui euro 1.182.500 gia' trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014, con il quale l'on. Luca Lotti e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato on. Luca Lotti sono state delegate le funzioni in materia di informazione, comunicazione ed editoria; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si intendono per: a) «Imprese editoriali»: le imprese operanti nel settore dell'editoria e dell'informazione che editano libri e pubblicazioni giornalistiche, anche in via telematica, a carattere quotidiano o periodico, le agenzie di stampa a carattere nazionale o locale, le imprese esercenti attivita' di emittenza radiotelevisiva nazionale o locale che diffondono servizi e programmi di informazione giornalistica, nonche' le imprese che ad esse forniscono prodotti giornalistici; b) «Giornalisti»: gli iscritti agli albi professionali tenuti dall'Ordine dei Giornalisti ai sensi della legge 3 febbraio 1969, n. 63 che svolgono attivita' lavorativa di natura giornalistica; c) «Fondo»: il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Art. 2 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione, per l'anno 2014, delle risorse del Fondo, per un ammontare pari a 20.918.394 euro, ripartiti nelle misure definite ai sensi dei successivi articoli, per gli interventi operanti nei seguenti ambiti: a) incentivi agli investimenti in innovazione tecnologica e digitale; b) incentivi all'assunzione di giornalisti; c) parziale finanziamento degli ammortizzatori sociali erogati in favore dei giornalisti disoccupati o interessati da processi di riduzione dell'attivita' lavorativa per collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria o dalla stipula di contratti di solidarieta' difensiva di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Art. 3 Incentivi agli investimenti in innovazione tecnologica e digitale 1. Al fine di sostenere gli investimenti in innovazione tecnologica e digitale nel settore dell'editoria, e' istituita, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi di quanto previsto dal decreto del 26 gennaio 2012 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, un'apposita sezione speciale destinata alla concessione della garanzia sui finanziamenti erogati alle imprese editoriali per le finalita' di cui al presente comma. 2. Per l'operativita' della sezione speciale di cui al comma 1 sono conferite risorse del Fondo per un importo pari ad euro 7. 418.394. 3. Per la costituzione della sezione speciale, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscrive con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e delle finanze l'accordo di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale di cui al comma 1. 4. Nel limite di una quota del Fondo pari a 500.000 euro, puo' essere riconosciuto un contributo alle imprese editoriali di nuova costituzione, a fronte di spese documentate sostenute per progetti innovativi, da sottoporre alla valutazione di apposita commissione. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' emanato il relativo bando ed e' nominata la commissione.
Art. 4 Misure di promozione dell'occupazione giornalistica 1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani puo', con proprio atto deliberativo e fino a concorrenza delle risorse previste dal successivo comma 5, riconoscere alle imprese editoriali che procedano, entro il 31 dicembre 2014, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato di giornalisti in possesso di specifiche competenze professionali nel campo dei nuovi media, specifici sgravi consistenti nella riduzione della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, secondo i criteri e nelle misure di seguito indicati: a) il 100% dell'aliquota ordinaria, per un periodo di trentasei mesi, qualora l'assunzione avvenga con contratto a tempo indeterminato; b) il 50% dell'aliquota ordinaria, per un periodo massimo di trentasei mesi, qualora l'assunzione avvenga con contratto a tempo determinato. 2. In caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro instaurati con assunzioni a tempo determinato, lo sgravio previsto dalla lettera a) del comma 1 potra' essere riconosciuto per la durata del precedente rapporto a termine per un periodo massimo complessivo non superiore a trentasei mesi. 3. Gli sgravi di cui al comma 1, lettera a), saranno riconosciuti a condizione che le assunzioni risultino incrementali rispetto alla media dei giornalisti occupati presso l'impresa nei dodici mesi antecedenti, calcolata al netto dei casi di dimissioni volontarie, di licenziamento per raggiungimento dei limiti di eta' e per giusta causa. 4. Gli sgravi di cui al comma 1, lettera b) saranno revocati, con obbligo di versamento delle relative differenze contributive riferite ai rapporti non trasformati, qualora il datore di lavoro non proceda alla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di una percentuale pari almeno al 20% dei rapporti a termine instaurati oggetto di agevolazione, calcolata al netto dei contratti di sostituzione. 5. L'onere derivante per l'anno 2014 dalla concessione degli sgravi di cui al presente articolo e' posto integralmente a carico del Fondo, nel limite complessivo di 11 milioni di euro.
Art. 5 Sostegno agli ammortizzatori sociali 1. Al fine di attenuare l'impatto sociale dei processi di ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese editoriali attraverso il rafforzamento degli strumenti di tutela e garanzia della coesione sociale, l'onere complessivo dei trattamenti di sostegno al reddito erogati dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in favore dei giornalisti assicurati presso la propria Gestione Sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, in conseguenza dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria di cui all'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e della stipula di contratti di solidarieta' difensivi di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' posto a carico delle risorse del Fondo, per l'anno 2014, per la parte eccedente l'onere complessivo sostenuto dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani nell'anno 2013, e comunque per un importo non superiore a 2 milioni di euro, a condizione che vi sia un intervento di almeno pari ammontare da parte delle imprese editoriali.
Art. 6 Condizioni generali di accesso ai finanziamenti e ai benefici di natura economica erogati dal Fondo 1. L'accesso ad ogni beneficio di natura economica, il cui onere e' posto direttamente o indirettamente a carico del Fondo, e' precluso nei confronti delle imprese presso le quali si verifichi almeno una delle seguenti fattispecie: a) la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della legge 31 dicembre 2012, n. 233, per un periodo superiore a sei mesi e fino all'eventuale successiva iscrizione nel predetto elenco; b) l'introduzione dalla data di emanazione del presente decreto e per la durata delle misure finanziate, di bonus, stock option ed ogni altra forma di premio non strettamente legato alla dinamica retributiva contrattualmente stabilita, e collegata a risparmi sul costo del lavoro giornalistico, in favore dei dirigenti delle imprese editoriali che accedono agli ammortizzatori sociali.
Art. 7 Disposizioni attuative 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula con l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani una convenzione per l'attuazione delle misure previste dal presente provvedimento e per assicurare il monitoraggio sul progressivo utilizzo delle risorse del Fondo. 2. Sulla base del monitoraggio di cui al comma precedente, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'editoria puo', con proprio decreto, modificare la ripartizione delle risorse del Fondo per l'anno in corso, al fine di renderne piu' efficiente l'utilizzo. Roma, 30 settembre 2014 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri il Sottosegretario di Stato con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria Lotti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne Prev. n. 2774