Governo: domanda per il rimborsi ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2019, il DPCM 26 ottobre 2018, con il quale vengono fornite condizioni, termini e modalità di applicazione delle disposizioni finalizzate a consentire il riconoscimento, a domanda, dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile, previsti dall’articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con le modalita’ del credito d’imposta.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2018
Condizioni, termini e modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzate a consentire il riconoscimento, a domanda, dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile previsti dall'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con le modalita' del credito d'imposta.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174» e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione; Visti gli articoli 1260, e seguenti, del codice civile; Visto l'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ove e' previsto, tra l'altro, che: al fine di accelerare le procedure connesse con l'impiego del volontariato di protezione civile, in considerazione dell'eccezionale mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016, a fare data dall'entrata in vigore del citato decreto, i rimborsi per i datori di lavoro dei volontari di protezione civile relativamente agli importi effettivamente spettanti determinati in esito all'istruttoria tecnica di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono alternativamente riconosciuti, su apposita domanda del datore di lavoro, con le modalita' del credito di imposta (comma 1); il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del richiamato art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997, e successive modificazioni, ovvero e' cedibile, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, previa adeguata dimostrazione dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o assicurativi, stabilendo altresi' che tali cessionari possano utilizzare il credito ceduto esclusivamente in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi del citato decreto legislativo n. 241/1997 e previa comunicazione della cessione al Dipartimento della protezione civile, secondo modalita' da stabilire a cura del medesimo Dipartimento, prevedendo, inoltre che per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 relativo debba essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il mancato riconoscimento dell'operazione di versamento (comma 2); le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nonche' le modalita' per il versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire, a valere sulle risorse finanziarie finalizzate all'attuazione del piu' volte citato art. 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio siano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 3); Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, recante «indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile», in base alla quale si e' provveduto, tra l'altro, all'istituzione nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica N. 194/2001, dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, attribuendo alle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare, la ricognizione e il coordinamento delle organizzazioni iscritte nelle sezioni territoriali dell'elenco, da esse curato; Ritenuto di procedere alla definizione delle condizioni, termini e modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 38 del decreto-legge n. 189/2016 convertito, allo scopo di consentire la rapida ed efficace attuazione del nuovo procedimento favorendo, cosi', la fruizione dei benefici attesi dai datori di lavoro dei volontari di protezione civile in termini di accorciamento dei tempi amministrativi e semplificazione dei procedimenti; Dato atto che tali benefici avranno positivi riverberi sull'attivita' delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco di cui al citato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, agevolando la partecipazione dei volontari alle attivita' di protezione civile, cosi' come sull'attivita' del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, favorendo l'esercizio delle funzioni di coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile con riferimento alla predisposizione e mobilitazione delle risorse umane e strumentali facenti capo al volontariato di protezione civile; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta dell'8 marzo 2018; Decreta: Art. 1 Facolta' di opzione da esercitare in sede di richiesta di rimborso ex art. 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 1. Nella richiesta finalizzata ad ottenere il rimborso degli emolumenti versati al proprio dipendente per attivita' regolarmente effettuate quale volontario di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il datore di lavoro, che intende ricevere il predetto rimborso, puo' scegliere se ottenerlo mediante liquidazione delle somme spettanti all'esito dei controlli istruttori previsti, ovvero fruirne con la modalita' del credito di imposta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 2. La specificazione espressa ai sensi del comma 1 non puo' essere modificata successivamente alla presentazione della richiesta di rimborso.
Art. 2 Istruttoria amministrativa del Dipartimento della protezione civile 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'esito delle verifiche istruttorie sulle richieste di rimborso presentate ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, contenenti, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, la richiesta di fruire del rimborso mediante credito d'imposta, entro il limite delle disponibilita' iscritte sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento medesimo, comunica l'importo effettivamente spettante al datore di lavoro che ha presentato la richiesta.
Art. 3 Istruttoria amministrativa da parte delle regioni 1. Le regioni, relativamente alle richieste di rimborso relative ad attivita' ed interventi da loro direttamente autorizzati ai sensi di quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, provvedono alle verifiche istruttorie di cui all'art. 2 e comunicano gli importi effettivamente spettanti al datore di lavoro, nonche' al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla determinazione degli importi complessivamente comunicati dalle regioni ai sensi del comma 1 relativamente ai trimestri dicembre-febbraio, marzo-maggio, giugno-agosto, settembre-novembre. 3. Gli importi di cui al comma 2 sono detratti, a compensazione ed eventualmente in piu' tranches, fino alla concorrenza integrale, dai trasferimenti destinati alle regioni a fronte di rimborsi da esse istruiti e da liquidarsi con oneri a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e per i quali i datori di lavoro abbiano richiesto l'erogazione del rimborso mediante liquidazione delle somme spettanti all'esito dei controlli istruttori previsti.
Art. 4 Modalita' di fruizione del credito d'imposta 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento agli importi di cui all'art. 2, e le regioni per gli importi di cui all'art. 3, trasmettono all'Agenzia delle entrate entro il giorno 5 di ciascun mese, con modalita' telematiche definite da quest'ultima, i dati dei crediti d'imposta riconosciuti nel mese precedente e dei relativi beneficiari, nonche' le eventuali variazioni e revoche, anche derivanti dalle cessioni di cui all'art. 38, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, comunicate nel mese precedente ai sensi del comma 4 del presente articolo. 2. A partire dal giorno 10 del mese successivo al riconoscimento del credito d'imposta, il soggetto beneficiario utilizza il credito medesimo esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta utilizzato in compensazione non puo' eccedere l'importo spettante, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 3. L'Agenzia delle entrate trasmette al Dipartimento della protezione civile, con cadenza trimestrale e modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione i crediti d'imposta di cui al presente articolo, con i relativi importi. 4. Il soggetto beneficiario deve comunicare al Dipartimento della protezione civile e/o alle regioni le Province autonome di Trento e Bolzano l'eventuale cessione del credito d'imposta, specificando l'importo del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario, per il successivo inoltro di tali informazioni all'Agenzia delle entrate. Il credito ceduto e' utilizzabile in compensazione dal cessionario, con le stesse modalita' di cui al comma 2 del presente articolo, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma.
Art. 5 Modalita' per il versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta 1. Il Dipartimento della protezione civile provvede al versamento sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», aperta presso la sezione n. 348 della Banca d'Italia, degli importi corrispondenti alla somma dei crediti d'imposta riconosciuti e spettanti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3, comma 2, comunicati ai datori di lavoro beneficiari relativamente ai trimestri dicembre-febbraio, marzo-maggio, giugno-agosto, settembre-novembre. 2. I versamenti trimestrali di cui al comma 1 devono essere effettuati entro la prima decade del mese successivo a ciascuna delle scadenze trimestrali indicate al comma 1.
Art. 6 Adempimenti delle Province autonome di Trento e Bolzano 1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono direttamente agli adempimenti previsti dal presente decreto, anche nei rapporti con l'Agenzia delle entrate.
Art. 7 Modulistica 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede ad adeguare la relativa modulistica alle disposizioni contenute nel presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 26 ottobre 2018 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 16