Governo: D.L.vo n. 39/2014 sulla lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei minori
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014, il decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, attuativo della Direttiva Comunitaria 2011/93, finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto l’aspetto sessuale e la pornografia.
Tale provvedimento, all’art. 2, interviene sul D.P.R. n. 313/2002 introducendo l’art. 25 bis il quale afferma che chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne ai sensi degli articoli 600- bis, 600 – ter, 600 – quater, 600 – quinquies, 609 – undieces del codice penale e l’assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori.
Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 10.000 e 15.000 euro.
Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 6 aprile, trascorsi gli ordinari 15 giorni di “vacatio”.
Indubbiamente, il campo di applicazione è molto largo, sol che si pensi, ad esempio, alle scuole, agli asili, alle palestre, alle piscine, agli autisti degli scuolabus ecc.
La competenza all’applicazione del provvedimento sanzionatorio sembrerebbe essere in capo anche agli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro (ma qui è doveroso attendere un chiarimento amministrativo) atteso che tale certificato verrà ad assumere la veste di documento necessario per lo svolgimento dell’attività lavorativa, quand’anche volontaria.
il Decreto Legislativo n. 39/2014
Fonte: Gazzetta Ufficiale