Governo: criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, il DPCM 6 novembre 2020, con la definizione dei criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia.
Il decreto disciplina i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità, nonché le modalità per la realizzazione, la distribuzione e lo sviluppo della medesima che sarà rilasciata dall’INPS.
I Destinatari della Carta sono i soggetti appartenenti alle categorie di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
|=============|================|================|===================| | CATEGORIE | Disabilita' | Disabilita' | Non | | | Media | Grave | autosufficienza | |=============|================|================|===================| |Invalidi |- Invalidi |- Inabili totali|- Cittadini di eta'| |civili |67->99% |(L. 118/71, |compresa tra 18 e | |di eta' |(D.Lgs. 509/88) |artt. 2 e 12) |65 anni con diritto| |compresa tra | | |all'indennita' di | |18 e 65 anni | | |accompagnamento | | | | |(L. 508/88, art. 1,| | | | |comma 2, lettera b)| |=============|================|================|===================| | |-Minori di eta' |- Minori di eta'|Minori di eta' | | |con difficolta' |con difficolta' |con diritto | | |persistenti a |persistenti a |all'indennita' di | | |svolgere i |svolgere i |accompagnamento | | |compiti e le |compiti e le |( L. 508/88, | | |funzioni propri |funzioni proprie|art. 1) | |Invalidi |della loro eta' |della loro eta' | | |civili minori|(L. 118/71, |e in cui | | |di eta' |art. 2 - diritto|ricorrano le | | | |all'indennita' |condizioni di | | | |di frequenza) |cui alla L. | | | | |449/1997, art. 8| | | | |o della L. | | | | |388/2000, | | | | |art. 30 | | | | | | | |=============|================|================|===================| | | | | | | |- Ultrasessanta |- Ultrasessanta |- Cittadini | | |-cinquenni con |-cinquenni con |ultrasessanta | | |difficolta' |difficolta' |-cinquenni con | | |persistenti a |persistenti a |diritto | |Invalidi |svolgere i |svolgere i |all'indennita' di | |civili |compiti e le |compiti e le |accompagnamento | |ultrasessanta|funzioni propri |funzioni propri |(L. 508/88, art. 1,| |-cinquenni |della loro eta',|della loro eta',|comma 2, lettera b)| | |invalidi 67->99%|inabili 100% | | | |(D. Lgs. 124/98,|(D.Lgs. 124/98, | | | |art. 5, comma 7)|art. 5, comma 7)| | |=============|================|================|===================| |Ciechi civili|- Art 4 L. |- Ciechi civili |- Ciechi civili | | |138/2001 |parziali |assoluti | | | |(L. 382/70 - L. |(L. 382/70 - L. | | | |508/88 - L. |508/88 - L. | | | |138/2001) |138/2001) | |=============|================|================|===================| | |- Invalidi |- Sordi | | | |Civili con |pre-linguali, | | | |cofosi esclusi |di cui all'art. | | |Sordi civili |dalla fornitura |50 L. 342/2000 | | | |protesica | | | | |(DM 27/8/1999, | | | | |n. 332) | | | | | | | | |=============|================|================|===================| | | | | | | |- Invalidi |- Inabili |-Inabili con | | |(L. 222/84, |(L. 222/84, |diritto all'assegno| |INPS |artt. 1 e 6 - |artt. 2, 6 e 8) |per l'assistenza | | |D.Lgs. 503/92, | |personale e | | |art. 1, comma 8)| |continuativa | | | | |(L. 222/54, art. 5)| |=============|================|================|===================| | |- Invalidi sul |- Invalidi sul |- Invalidi sul | | |lavoro 50->79% |lavoro 80->100% |lavoro con diritto | | |(DPR 1124/65, |(DPR 1124/65, |all'assegno per | | |art. 66) |art. 66) |l'assistenza | | |- Invalidi sul |- Invalidi sul |personale e | |INAIL |lavoro 35->59 % |lavoro >59% |continuativa | | |(D.Lgs 38/2000, |(D.Lgs 38/2000, |(DPR 1124/65 - | | |art.13 - |art. 13 - DM |art. 66) | | |DM 12/7/2000 - |12/7/2000 - L. |- Invalidi sul | | |L. 296/2006, |296/2006, art 1,|lavoro con | | |art 1, |comma 782) |menomazioni | | |comma 782) | |dell'integrita' | | | | |psicofisica di cui | | | | |alla L.296/2006, | | | | |art 1, comma 782, | | | | |punto 4 | | | | | | |=============|================|================|===================| | | | | | | |- Inabili alle |- Inabili | | | |mansioni |(L. 274/1991, | | |INPS gestione|(L. 379/55, DPR |art. 13 - L. | | |ex INPDAP |73/92 e DPR |335/95, art. 2) | | | |171/2011) | | | | | | | | |=============|================|================|===================| | |- Invalidi con |- Invalidi con |- Invalidi con | | |minorazioni |minorazioni |diritto all'assegno| | |globalmente |globalmente |di superinvalidita'| |Trattamenti |ascritte alla |ascritte alla |(Tabella E allegata| |di privilegio|terza ed alla |prima categoria |al DPR 834/81) | |ordinari e |seconda |Tab. A DPR | | |di guerra |categoria Tab. |834/81 | | | |A DPR 834/81 |(81->100%) | | | |(71->80%) | | | |=============|================|================|===================| |Handicap | |- Art 3 comma 3 | | | | |L.104/92 | | |=============|================|================|===================|
Fonte: Governo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2020
Definizione dei criteri per il rilascio della Carta europea della disabilita' in Italia. (21A07501)
(GU n.304 del 23-12-2021)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento UE 1381/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che, nell'ambito del programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020», prevede, come obiettivo specifico, la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilita', specificando che la Carta europea della disabilita' si colloca tra le misure adottate su base volontaria dagli Stati membri per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell'Unione europea 2010-2020 in materia di disabilita', finalizzata all'introduzione di una tessera che permetta l'accesso alle persone con disabilita' a servizi in coerenza e reciprocita' con gli altri Paesi della UE, per contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilita' nella vita sociale delle comunita'; Visto il regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE del 27 aprile 2016; VISTO il regolamento UE 2019/1157, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante disposizioni sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identita' dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante la disciplina del nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato ove, all'art. 2, comma 1, si prevede che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonche' dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato; Vista la legge 23 agosto 1988. n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire e semplificare l'accesso agli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, della legge 6 luglio 2002, n. 137, ove, all'art. 6, comma 1, si prevede che la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attivita' dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale; Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica ove, all'art. 38, comma 5, stabilisce che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresi' l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata, anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 17-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha inserito il comma 10-bis all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, stabilendo che: «sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti: a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate; b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 che all'art. 1, comma 563, prevede che, con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attivita' culturali, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilita' in Italia e sono determinate le modalita' per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa, a cura dell'INPS, nonche' l'autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003 e successive modificazioni, recante istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione di carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, di costituzione del nuovo Governo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2019, con il quale e' stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'; Visto il decreto di variazione di bilancio n. 13/BIL dell'11 febbraio 2019, con il quale sono state apportate, per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, variazioni nel bilancio di previsione dell'entrata della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Cap. 837 «Somme destinate al rilascio della carta europea per la disabilita'» pari a euro 1.500.000 con la istituzione di specifici capitoli di spesa con la relativa dotazione in termini di competenza e cassa; Visto il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 14 aprile 2020, con il quale e' stata disposta la variazione di bilancio in aumento, sia in termini di competenza che in termini di cassa, mediante prelevamento dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 per un importo di euro 1.500.000,00 sul C.R. 1 «Segretariato generale» capitolo 837 «Somme destinate al rilascio della carta europea per la disabilita'», p.g. 30; Tenuto conto dell'esito della rilevazione preliminare sullo stato delle modalita' di concessione delle agevolazioni alle persone con disabilita' in Italia, effettuata nel 2016 dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap, in partenariato con la Federazione associazioni nazionali persone con disabilita', su incarico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 settembre 2015 con nota n. 0006420; Sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione; Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilita' (di seguito denominata «Carta»), nonche' le modalita' per la realizzazione, la distribuzione e lo sviluppo della medesima. 2. La Carta, rilasciata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), attesta la condizione di disabilita' dei soggetti di cui all'art. 2.
Art. 2 Destinatari della Carta europea della disabilita' 1. Destinatari della Carta sono i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 2. La presentazione della Carta esonera dall'esibizione di altre certificazioni che attestino l'appartenenza alle categorie di cui al comma 1.
Art. 3 Procedure per il rilascio della Carta europea della disabilita' 1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i destinatari di cui all'art. 2 possono presentare domanda per il rilascio della Carta sul portale telematico INPS, ovvero attraverso associazioni rappresentative delle persone con disabilita' abilitate dall'INPS all'uso del canale telematico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o del richiedente. 2. La procedura informatica per la richiesta, il rinnovo o l'annullamento della Carta, deve garantire la piena accessibilita' alle persone con disabilita' ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 3. Il modulo telematico di domanda, predisposto dall'INPS, deve contenere almeno i seguenti dati personali della persona con disabilita' ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) nome e cognome; b) codice fiscale; c) domicilio digitale della persona con disabilita' o quello del suo tutore, curatore, procuratore o di altro rappresentante previsto dalla legge; d) indirizzo di residenza; e) indirizzo di spedizione; f) numero di telefono fisso o cellulare. 4. Alla domanda telematica e' allegata, in formato elettronico, una foto in «formato tessera» del richiedente. 5. Nei casi in cui il richiedente sia residente nella Regione autonoma della Valle d'Aosta o nelle Province autonome di Trento e Bolzano, alla domanda telematica deve essere allegata idonea certificazione attestante la condizione di disabilita'. 6. L'INPS verifica la corrispondenza delle informazioni rese nella domanda ai requisiti di cui all'art. 2, sulla base dei dati pertinenti disponibili nei propri archivi informatici. 7. Nel caso in cui il richiedente rientri nella categoria degli invalidi sul lavoro di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'INPS verifica la corrispondenza delle informazioni rese nella domanda ai requisiti di cui all'art. 2, mediante procedure concertate con l'INAIL. 8. L'INPS, una volta accertato il possesso dei requisiti, affida la produzione della Carta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 e, attraverso un gestore esterno del servizio di consegna, provvede alla consegna della Carta al richiedente presso l'indirizzo di recapito indicato nella domanda entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti delle risorse trasferite di cui all'art. 8, comma 2, lett. a). 9. Qualora le risorse trasferite annualmente all'INPS ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a) non risultino sufficienti per evadere le domande di cui al comma 1, le stesse sono posticipate all'annualita' successiva secondo la data della richiesta. 10. Per i minorenni appartenenti alle categorie di cui all'art. 2, la richiesta della Carta e' presentata dal soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale o esercita le funzioni di tutore. 11. Nel caso di minori in affidamento familiare appartenenti alle categorie di cui all'art. 2, la richiesta puo' essere presentata dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia. 12. Nel caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della Carta, il titolare puo' presentare per via telematica nuova richiesta all'INPS che ne comporta l'annullamento automatico. 13. Nei casi di furto o smarrimento e' necessario allegare alla richiesta una copia della denuncia presentata alle Forze di polizia.
Art. 4 Caratteristiche della Carta 1. La Carta e' realizzata su un supporto fisico mediante tecniche di stampa di sicurezza e presenta le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, in conformita' alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilita' dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. 2. La Carta e' una carta-valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis della legge 13 luglio 1966, n. 559 «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato». 3. La Carta e' prodotta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza. 4. Sul lato anteriore della Carta e' presente un'apposita indicazione nei casi in cui il richiedente e' un soggetto che necessita di accompagnatore o di maggiore intensita' di sostegno rientrante nelle seguenti categorie: a) le categorie della non autosufficienza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; b) i titolari di indennita' speciale di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508; c) i titolari di indennita' di comunicazione di cui all'art. 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508; d) gli invalidi minorenni con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'eta' ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118. 5. Sul lato posteriore della Carta, oltre all'immagine della bandiera italiana, e' apposto un codice «Quick Response» (QR ISO/IEC 18004:2015), tramite il quale e' possibile verificare, per via telematica, la validita' della Carta, mediante riscontro con le informazioni contenute all'interno degli archivi informatici dell'INPS. 6. Si considera strumento equivalente alla Carta l'utilizzo della Carta di identita' elettronica (CIE) che tramite la lettura digitale dei dati personali in essa memorizzati e mediante l'accesso telematico agli archivi informatici di INPS, consente di verificare la sussistenza della condizione di disabilita' del titolare. Al fine dell'accesso agevolato a beni e servizi on-line, la predetta condizione puo' essere verificata anche mediante il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID) di cui all'art. 64, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 5 Durata, verifiche e revoca della Carta 1. La Carta e' valida fino alla permanenza della condizione di disabilita' di cui all'art. 2, fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, dell'art. 25 della legge 11 agosto 2014, n. 114, e comunque per non piu' di dieci anni dal momento del rilascio. La Carta cessa la sua validita' ad ogni effetto di legge nei casi di revoca di cui al comma 2 del presente articolo o in caso di decesso dell'intestatario. 2. L'INPS si riserva di procedere, anche successivamente alla consegna, alla verifica delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, nonche' alla revoca della Carta, qualora accerti la non veridicita' delle stesse o il venir meno dei requisiti. 3. L'INPS notifica all'interessato il provvedimento di revoca della concessione della Carta per sopravvenuta carenza dei requisiti di cui all'art. 2. 4. Nelle ipotesi in cui, successivamente al rilascio della Carta, il titolare in seguito a nuovo accertamento, rientri nelle categorie di cui all'art. 4, comma 4, INPS provvede alla sostituzione della Carta con i relativi aggiornamenti.
Art. 6 Agevolazioni 1. La Carta consente l'accesso agevolato a beni e/o servizi. 2. Le agevolazioni sono attivate mediante protocolli d'intesa o convenzioni tra l'Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri e soggetti pubblici o privati, coerenti con i requisiti e le finalita' dell'iniziativa. 3. Sul sito istituzionale dell'Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' data evidenza del funzionamento della Carta nonche' delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo. 4. I soggetti pubblici e privati che aderiscono all'iniziativa hanno facolta' di utilizzare il logo europeo in ogni pratica commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 5. I titolari della Carta possono ottenere le agevolazioni previste esibendo la stessa, senza ulteriori formalita' o richieste da parte delle amministrazioni dello Stato o dei soggetti pubblici e privati che hanno sottoscritto le convenzioni, salvo la verifica della titolarita' della Carta. Tali agevolazioni possono essere ottenute anche mediante l'identificazione informatica ai sensi dell'art. 64, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 6. Le amministrazioni dello Stato ovvero i soggetti pubblici e privati che hanno stipulato le convenzioni ai sensi del comma 2, in caso di accertamento di un difforme e improprio utilizzo della Carta, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'INPS. 7. La Carta puo' essere utilizzata esclusivamente dal titolare per ottenere le agevolazioni previste e non puo' essere ceduta a terzi.
Art. 7 Attivita' di promozione della Carta 1. Alla promozione della Carta si provvede, da parte dell'Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante specifiche attivita' di comunicazione, di orientamento ed assistenza ai potenziali destinatari, anche con il contributo delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilita' nonche' di sviluppo ed implementazione delle convenzioni, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8, comma 2, lett. b).
Art. 8 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1, pari complessivamente a euro 4.500.000,00, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Centro di responsabilita' 1 Segretariato generale, Missione 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri, Missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 24.5 «Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio», capitolo di spesa n. 837 Somme destinate al rilascio della Carta europea per la disabilita': a) ai fini dell'attuazione dell'art. 3, e' trasferita all'INPS, nel limite di euro 3.000.000,00 per gli anni 2019 e 2020 ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2021, sulla base di una convenzione stipulata tra l'Istituto e l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' che regola le modalita' di produzione e distribuzione della Carta, la rendicontazione dei costi sostenuti e l'erogazione delle relative risorse; b) ai fini dell'attuazione dell'art. 7, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2021, rimane attribuita all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. L'INPS effettua, secondo modalita' stabilite nella convenzione di cui alla lettera a), del comma 2, e secondo le modalita' di affidamento del servizio di produzione e distribuzione, il monitoraggio annuale concernente il numero delle Carte rilasciate e i relativi costi e ne trasmette gli esiti all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 6 novembre 2020 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo Franceschini Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2832 __________ Avvertenza: Il testo integrale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comprendente l'allegato A, concernente le caratteristiche tecniche della Carta, sara' consultabile sul sito dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' http://disabilita.governo.it