Governo: COVID-19 – proroga divieto spostamento tra Regioni sino al 27 marzo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta n. 2 del 22 febbraio 2021, un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il divieto di spostarsi tra le diverse Regioni è stato prorogato sino al 27 marzo 2021. Tale divieto può essere disatteso per comprovati motivi di lavoro, necessità o salute.

 

 

 

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 2

22 Febbraio 2021

Il Consiglio dei Ministri si è riunito lunedì 22 febbraio 2021, alle ore 9.55 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.

*****

MISURE PER IL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID-19

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il decreto dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.

Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.

 

Tutte le disposizioni emanate per l’emergenza Coronavirus

 

Fonte: Consiglio dei Ministri

 

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su