Governo: COVID-19 – limitazioni allo spostamento delle persone nel periodo natalizio
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 313 del 18 dicembre 2020, il Decreto Legge n. 172/2020, con il quale vengono introdotte ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
Il decreto è in vigore il 19 dicembre 2020.
Ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, in materia di spostamenti all’interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, il testo prevede che:
- nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
- nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
Il decreto, infine, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
Tutte le disposizioni emanate per l’emergenza Coronavirus
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00196) Vigente al: 19-12-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus in occasione delle festivita' natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Misure urgenti per le festivita' natalizie e di inizio anno nuovo 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresi' consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 e' altresi' consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. 2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Art. 2 Contributo a fondo perduto da destinare all'attivita' dei servizi di ristorazione 1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», e' riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020. 2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo. 3. L'ammontare del contributo e' pari al contributo gia' erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. 4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 3 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 dicembre 2020 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Speranza, Ministro della salute Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato 1 =================================================================== | CODICE ATECO (56 - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE) | =================================================================== | 561011 - Ristorazione con somministrazione | | 561012 - Attivita' di ristorazione connesse alle aziende | | agricole | | 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di| | cibi da asporto | | 561030 - Gelaterie e pasticcerie | | 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti | | 561042 - Ristorazione ambulante | | 561050 - Ristorazione su treni e navi | | 562100 - Catering per eventi, banqueting | | 562910 - Mense | | 562920 - Catering continuativo su base contrattuale | | 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina | +-----------------------------------------------------------------+