Governo: attività ove non è richiesto il possesso del Green pass

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2022, il DPCM 21 gennaio 2022 concernente la “Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19“.

Queste le attività che si svolgono al chiuso, per le quali non è richiesto il possesso di una certificazione verde COVID-19:

  • esigenze alimentari e di prima necessità (vedasi elenco qui riportato);
  • esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
  • esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
  • esigenze di giustizia, per le quali e’ consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui e’ necessaria la presenza della persona convocata.

Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione

 

Attività commerciali di vendita al dettaglio

  1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
  2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
  3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
  4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
  5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
  6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
  7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
  8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
  9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2022 

Individuazione  delle  esigenze  essenziali   e   primarie   per   il
soddisfacimento delle quali non e' richiesto il possesso di una delle
Certificazioni verdi COVID-19.
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5, del citato  decreto-legge
n. 127 del 2021, che prevede che,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e del Ministro della salute, possono essere  adottate
linee guida per l'omogenea definizione delle modalita'  organizzative
delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»  e,  in
particolare, l'art. 7, concernente  disposizioni  per  l'accesso  dei
visitatori   alle   strutture   residenziali,    socio-assistenziali,
socio-sanitarie e hospice; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  229,  recante  «Misure
urgenti  per  il  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia   da
COVID-19 e disposizioni in materia  di  sorveglianza  sanitaria»,  in
particolare l'art. 1, in  materia  di  impiego  delle  certificazioni
verdi COVID-19; 
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei
luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione
superiore», che ha esteso  l'obbligo  vaccinale  per  la  prevenzione
dell'infezione SARS-CoV-2 ai cittadini  italiani  e  di  altri  Stati
membri dell'Unione europea  residenti  nel  territorio  dello  Stato,
nonche' ai cittadini stranieri di cui  agli  articoli  34  e  35  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano  compiuto  il
cinquantesimo anno di eta'; 
  Visto l'art. 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile  2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.
87, del 2021, recante «Misure urgenti per la graduale  ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», cosi'  come
modificato dall'art. 3, comma 1,  lettera  a),  del  decreto-legge  7
gennaio 2022, n. 1,  che  stabilisce  che  fino  al  31  marzo  2022,
nell'ambito del  territorio  nazionale,  l'accesso  ai  servizi  alla
persona, ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari  e
alle attivita' commerciali e' consentito solo ai soggetti in possesso
di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9,  comma
2, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021; 
  Visto, altresi', che la lettera  b),  del  comma  1-bis,  dell'art.
9-bis, del citato decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021  cosi'
come modificato dall'art. 3, comma 1,  del  decreto-legge  7  gennaio
2022, n. 1, prevede l'adozione  di  un  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  per  la   individuazione   delle   esigenze
essenziali e primarie della  persona,  per  soddisfare  le  quali  e'
possibile accedere senza il  possesso  di  una  delle  certificazioni
verdi COVID-19, di cui all'art. 9,  comma  2,  del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
giugno 2021, n. 87, del 2021; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21
aprile 2021, nonche' gli articoli 1, comma 1,  del  decreto-legge  23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16
settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge  24  dicembre
2021, n. 221, con cui e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020,  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Vista  la  dichiarazione   di   emergenza   di   sanita'   pubblica
internazionale dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  del  30
gennaio 2020, con  la  quale  venivano  attivate  le  previsioni  dei
regolamenti sanitari internazionali  e  la  successiva  dichiarazione
della stessa Organizzazione  mondiale  della  sanita'  dell'11  marzo
2020, con la quale l'epidemia da  COVID-19  e'  stata  valutata  come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita'  e  gravita'
raggiunti a livello globale; 
  Ritenuto necessario individuare le esigenze essenziali  e  primarie
della persona per soddisfare le  quali,  ai  sensi  dell'art.  9-bis,
comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del
2021, non e' richiesto il possesso di una delle certificazioni  verdi
COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del  medesimo  decreto-legge  e
che la necessita' di tale individuazione sussista solo per i  servizi
e per le attivita'  che  non  si  svolgono  all'aperto,  non  essendo
richiesto il possesso di  una  delle  suddette  certificazioni  verdi
COVID-19 per le attivita' all'aperto a eccezione  dei  casi  previsti
dall'art. 8 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dall'art.  1
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229; 
  Considerato che nell'attuale contesto emergenziale  possono  essere
ritenute esigenze essenziali e primarie della  persona  da  garantire
anche senza il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di
cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
solamente  quelle  di  carattere  alimentare  e   prima   necessita',
sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale; 
  Sulla proposta del Ministro della salute, d'intesa con  i  Ministri
dell'economia  e  delle  finanze,  della  giustizia,  dello  sviluppo
economico e della pubblica amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 9-bis,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
giugno  2021,  n.  87,  del  2021,  fermo  restando  quanto  disposto
dall'art. 9-sexies, comma  8,  del  medesimo  decreto-legge,  nonche'
quanto previsto dagli articoli 7 e 8, del decreto-legge  24  dicembre
2021, n. 221 e dall'art. 1, del decreto-legge 30  dicembre  2021,  n.
229, le esigenze essenziali e primarie della persona per  far  fronte
alle quali, nell'ambito dei servizi e delle attivita' che si svolgono
al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera  b),  non  e'  richiesto  il
possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui  all'art.
9, comma 2, del medesimo decreto-legge, sono le seguenti: 
    a) esigenze alimentari e di prima  necessita'  per  le  quali  e'
consentito l'accesso esclusivamente  alle  attivita'  commerciali  di
vendita al dettaglio di cui all'allegato del presente decreto; 
    b)  esigenze  di  salute,  per  le  quali  e'  sempre  consentito
l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e,
comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di  cui  all'art.
8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  nonche'  a
quelle veterinarie, per ogni finalita'  di  prevenzione,  diagnosi  e
cura, anche per gli accompagnatori, fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52  per  quanto
riguarda la permanenza degli accompagnatori  nei  suddetti  luoghi  e
dall'art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso
dei  visitatori  a   strutture   residenziali,   socio-assistenziali,
sociosanitarie e hospice; 
    c) esigenze di sicurezza, per le quali  e'  consentito  l'accesso
agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie
locali, allo scopo  di  assicurare  lo  svolgimento  delle  attivita'
istituzionali  indifferibili,  nonche'  quelle   di   prevenzione   e
repressione degli illeciti; 
    d) esigenze di giustizia, per le quali  e'  consentito  l'accesso
agli uffici  giudiziari  e  agli  uffici  dei  servizi  sociosanitari
esclusivamente  per  la  presentazione  indifferibile  e  urgente  di
denunzie da parte di soggetti vittime di  reati  o  di  richieste  di
interventi giudiziari a tutela di persone minori di eta' o  incapaci,
nonche' per consentire lo svolgimento  di  attivita'  di  indagine  o
giurisdizionale per cui  e'  necessaria  la  presenza  della  persona
convocata. 
  2. Il  rispetto  delle  misure  di  cui  al  presente  articolo  e'
assicurato dai titolari degli esercizi  di  cui  all'allegato  e  dai
responsabili dei servizi di cui al comma 1,  lettere  b),  c)  e  d),
attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione. 
  3. Il presente  decreto  acquista  efficacia  a  far  data  dal  1°
febbraio 2022. 
    Roma, 21 gennaio 2022 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                               Draghi 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Speranza 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                              Cartabia 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                              Giorgetti 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                              Brunetta 
 

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  degli  affari  esteri,
registrazione n. 127 
                              ALLEGATO 
            Attivita' commerciali di vendita al dettaglio 
 
                                        (art. 1, comma 1, lettera a)) 
    1.  Commercio  al  dettaglio  in  esercizi  specializzati  e  non
specializzati  di  prodotti  alimentari   e   bevande   (ipermercati,
supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di
alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto. 
    2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati. 
    3. Commercio al dettaglio di animali  domestici  e  alimenti  per
animali domestici in esercizi specializzati. 
    4. Commercio al  dettaglio  di  carburante  per  autotrazione  in
esercizi specializzati. 
    5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari. 
    6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati
(farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di  medicinali
non soggetti a prescrizione medica). 
    7. Commercio al dettaglio di articoli medicali  e  ortopedici  in
esercizi specializzati. 
    8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica. 
    9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per
riscaldamento. 
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su