Governo: assunzioni a tempo determinato nelle Forze di Polizia

governo3Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2017, il DPCM 19 ottobre 2016 con l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore dell’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 ottobre 2016

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unita' di  personale
in favore dell'Arma dei carabinieri, della Polizia  di  Stato,  della
Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  della
Polizia penitenziaria.
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, secondo cui per gli anni 2010 e 2011 i Corpi  di  polizia  e  il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad  assunzioni
di personale a tempo indeterminato, nel limite di un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente a una spesa pari  a  quella
relativa al  personale  cessato  dal  servizio  nel  corso  dell'anno
precedente e per un numero di unita' non superiore a  quelle  cessate
dal servizio nel corso dell'anno  precedente.  La  predetta  facolta'
assunzionale e' fissata nella misura  del  venti  per  cento  per  il
triennio 2012-2014, del cinquanta per  cento  nell'anno  2015  e  del
cento per cento a decorrere dall'anno 2016; 
  Visto l'art. 9, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
recante modifiche all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge n.  112
del 2008; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno  2014  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il
quale, nel fissare il regime di turn-over applicabile alle  pubbliche
amministrazioni a  partire  dall'anno  2014,  stabilisce,  all'ultimo
periodo, che ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, al comparto della scuola e  alle  universita'  si  applica  la
normativa di settore; 
  Visto l'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
secondo cui, al fine di incrementare i servizi di  prevenzione  e  di
controllo del territorio, di tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica connessi anche allo svolgimento del  Giubileo  straordinario
del 2015-2016,  e'  autorizzata,  in  via  eccezionale,  l'assunzione
straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050  unita'  nella
Polizia di Stato, di 1.050 unita' nell'Arma dei carabinieri,  di  400
unita' nel Corpo della Guardia di finanza, per  ciascuno  degli  anni
2015  e  2016  a  valere  sulle   facolta'   assunzionali   relative,
rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall'art.  66,  comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalita'  e
le decorrenze nella disposizione medesima previste; 
  Visto l'art. 16-ter, comma 3, del decreto-legge  n.  78  del  2015,
secondo cui, per le esigenze di  soccorso  pubblico,  connesse  anche
allo  svolgimento  del  Giubileo  straordinario  del  2015-2016,   e'
autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli
iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unita',  per
l'anno 2015 a valere sulle facolta' assunzionali del  2016,  previste
dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con
le modalita' e le decorrenze nella disposizione medesima previste; 
  Visto l'art. 16-ter, comma 5, del decreto-legge  n.  78  del  2015,
secondo cui le residue facolta' assunzionali relative agli anni  2016
e 2017 previste ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi  1
e   3,   possono   essere   effettuate   in   data   non   anteriore,
rispettivamente, al 1° dicembre 2016 e al  1°  dicembre  2017,  fatta
eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi
per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale  dei  gruppi
sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in
data non anteriore al 1° dicembre 2016; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014,  secondo
cui le assunzioni previste, tra l'altro, dall'art. 3,  comma  1,  del
medesimo decreto-legge sono autorizzate con il decreto e le procedure
di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,  previa   richiesta   delle   amministrazioni   interessate,
predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata
da  analitica  dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute   nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e  dall'individuazione  delle
unita' da assumere e dei correlati oneri; 
  Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto  legislativo
n.  165  del  2001,  come  modificato  dall'art.  3,  comma  10,  del
decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone che  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e finanze, sono  autorizzati  l'avvio  delle  procedure
concorsuali  e   le   relative   assunzioni   del   personale   delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie e degli enti pubblici non economici; 
  Visto l'art. 1, comma 425, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190
(legge di stabilita' 2015), il quale prevede che  La  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  avvia,
presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, le universita' e gli enti  pubblici  non  economici,  ivi
compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto  legislativo
30  marzo  2001,  n.  165,   con   esclusione   del   personale   non
amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di  ricerca,  una
ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale
di cui al precedente comma 422 interessato ai processi di  mobilita'.
Le amministrazioni sopra indicate  comunicano  un  numero  di  posti,
soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano
finanziario, alla disponibilita' delle  risorse  destinate,  per  gli
anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo  indeterminato
secondo  la  normativa  vigente,  al  netto  di  quelle   finalizzate
all'assunzione dei vincitori di  concorsi  pubblici  collocati  nelle
graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore  della
legge n. 190 del 2014; 
  Visto l'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.
11, come modificato dall'art. 1, comma 398, della legge  28  dicembre
2015, n. 208, che ha esteso  l'applicazione  delle  disposizioni  dei
commi 424, 425, 426, 427 e 428 dell'art. 1 della  legge  n.  190  del
2014 anche al personale della Croce Rossa Italiana di cui all'art.  6
del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.  178,  come  modificato
dall'art. 7 sopra citato; 
  Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione  del  14  settembre  2015,  recante  criteri  per  la
mobilita' del personale dipendente a tempo indeterminato  degli  enti
di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana,
nonche' dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento
delle funzioni di polizia municipale; 
  Considerato che il limite  capitario  di  cui  all'art.  66,  comma
9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008,  si  applica  solo  per  le
nuove assunzioni e non per l'acquisizione di  personale  mediante  le
procedure di mobilita' previste  dal  decreto  del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015; 
  Visto l'art. 8, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede
tra i principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo,
tra l'altro, la riorganizzazione del Corpo forestale  dello  Stato  e
l'eventuale assorbimento in altra Forza di polizia; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016); 
  Viste le note con  le  quali  le  amministrazioni  hanno  richiesto
l'autorizzazione  ad  assumere  a  tempo  indeterminato   unita'   di
personale, dando analitica dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute
nell'anno 2015 e specificando gli oneri sostenuti per  le  assunzioni
effettuate in base alla normativa speciale  sopra  richiamata  e  gli
oneri da sostenere per le assunzioni relative all'anno 2016; 
  Considerato che le richieste  pervenute  sono  state  valutate  con
esito  favorevole  rispetto  al  regime  delle  assunzioni,   nonche'
rispetto alle dotazioni organiche vigenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2014, che dispone la delega di funzioni al Ministro per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione on. le  dott.ssa  Maria
Anna Madia; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le amministrazioni del comparto  sicurezza-difesa  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle tabelle A, B, C, D ed E
allegate,   che   costituiscono   parte   integrante   del   presente
provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma  9-bis,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  a  valere  sulle  risorse   per   le
assunzioni  relative  all'anno  2016,  derivanti  dai   risparmi   da
cessazioni dell'anno 2015,  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le
unita' di personale per ciascuna indicate e per  un  onere  a  regime
corrispondente  all'importo   accanto   specificato.   Per   ciascuna
amministrazione  e'  indicato  il  limite  massimo  delle  unita'  di
personale  e  dell'ammontare  delle  risorse   disponibili   per   le
assunzioni relative all'anno 2016, al netto, per il  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco,  in  riferimento  al  limite  delle  unita'  di
personale, dei posti riconducibili ai processi di  mobilita'  di  cui
all'art. 1, comma 425, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e
all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,
nei limiti delle risorse finanziarie residue disponibili  per  l'anno
2016. 
  2. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere,  entro  e
non oltre il 31 gennaio  2017,  per  le  necessarie  verifiche,  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la  funzione
pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro  pubblico,  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati  concernenti   il
personale assunto e la spesa annua lorda a regime  effettivamente  da
sostenere. A completamento delle procedure di  assunzione,  dovranno,
altresi', fornire dimostrazione del  rispetto  dei  limiti  di  spesa
previsti dal presente decreto. 
  3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui ai comma 1  e  2  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  della  difesa
(Arma dei carabinieri), del Ministero dell'interno (Polizia di  Stato
e  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco),  del  Ministero  della
Giustizia  (Corpo  di  Polizia   penitenziaria)   e   del   Ministero
dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza). 
                               Art. 2 
 
  1. Le amministrazioni che intendano  procedere  ad  assunzioni  per
unita' di  personale  appartenenti  a  categorie  e  professionalita'
diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto,  fermo
restando i limiti previsti nelle tabelle allegate,  possono  avanzare
richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per la  funzione  pubblica,  Ufficio  per
l'organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
IGOP. 
                               Art. 3 
 
  1. Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento  possono
essere  effettuate  nel  rispetto  delle  decorrenze  previste  dalle
disposizioni di legge richiamate in premessa. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 19 ottobre 2016 
 
                                            p. Il Presidente          
                                       del Consiglio dei ministri     
                                   Il Ministro per la semplificazione 
                                      e la pubblica amministrazione   
                                                  Madia               
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2016 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 3050 
               Parte di provvedimento in formato grafico 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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