Governo: assunzioni nelle Forze di Polizia

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella  Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, il DPCM 17 novembre 2021, con l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato complessive 12.914 unità di personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia penitenziaria e dell’Arma dei carabinieri.

 

Fonte: Governo

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2021

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato  complessive  12.914
unita' di personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia
di Stato, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  della  Polizia
penitenziaria e dell'Arma dei carabinieri. (21A07507) 

(GU n.304 del 23-12-2021)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto  legislativo
n.  165  del  2001,  come  modificato  dall'art.  3,  comma  10,  del
decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, il  quale  dispone  che  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con  il
Ministro dell'economia  e  finanze  sono  autorizzati  l'avvio  delle
procedure concorsuali e le relative assunzioni  del  personale  delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie e degli enti pubblici non economici; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli  enti  di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove  procedure  concorsuali,
ai sensi dell'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'  subordinata  alla
verifica  dell'avvenuta  immissione   in   servizio,   nella   stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; 
  Visto il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  144  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, come modificato dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, secondo cui, a decorrere dall'anno 2016, i  Corpi
di polizia  e  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
di un contingente di personale complessivamente corrispondente a  una
spesa pari a quella relativa al personale cessato  dal  servizio  nel
corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore  a
quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
nel quale si prevede che  «Al  fine  di  incrementare  i  servizi  di
prevenzione e di controllo del territorio e di tutela  dell'ordine  e
della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze  di
contrasto al terrorismo internazionale, nonche' i servizi di soccorso
pubblico, di prevenzione incendi  e  di  lotta  attiva  agli  incendi
boschivi, fermo restando quanto previsto dagli articoli  703  e  2199
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010,  n.  66,  e'  autorizzata  con  apposito  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  o  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unita'
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,
nel limite  della  dotazione  organica,  in  aggiunta  alle  facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente,  nei  rispettivi  ruoli
iniziali, a decorrere dal 1° ottobre  di  ciascun  anno,  nel  limite
della dotazione del fondo di cui al comma 299, per un numero  massimo
di: 
    (omissis)»; 
    d) 2.114 unita' per l'anno 2021, di  cui  551  nella  Polizia  di
Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia  di
finanza, 237 nel Corpo di  polizia  penitenziaria  e  383  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
    (omissis); 
  Visto l'art. 1, comma 299, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
nel quale si dispone che «Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  287,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma  287,  con  una  dotazione  di
1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per  l'anno  2019,
di 50.622.455 euro per l'anno 2020, di 130.399.030  euro  per  l'anno
2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di  291.118.527  euro  per
l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro
per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di  307.461.018
euro per l'anno  2027,  di  309.524.488  euro  per  l'anno  2028,  di
309.540.559 euro per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime»; 
  Visto l'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
con il quale si dispone che «Al fine di  incrementare  i  servizi  di
prevenzione e di controllo del territorio e di tutela  dell'ordine  e
della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze  di
contrasto  del  terrorismo  internazionale,  fermo  restando   quanto
previsto dagli  articoli  703  e  2199  del  Codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  e'
autorizzata, con apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o con le modalita' di cui  all'art.  66,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria  di  un
contingente  massimo  di  6.150  unita'  delle  Forze   di   polizia,
comprensivo di 362 unita' della Polizia penitenziaria di cui al comma
382, lettera a), del presente articolo, nel  limite  della  dotazione
organica,  in  aggiunta  alle  facolta'   assunzionali   previste   a
legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1°
ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 384
e per un numero massimo di: 
    (omissis); 
    c) 1.143 unita' per l'anno 2021, di  cui  389  nella  Polizia  di
Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia  di
finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria»; 
  Visto l'art. 1, comma 382, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
secondo cui «Al fine  di  incrementare  l'efficienza  degli  istituti
penitenziari, nonche' per le indifferibili necessita' di  prevenzione
e contrasto della diffusione dell'ideologia di  matrice  terroristica
in ambito carcerario, e' autorizzata, in  deroga  a  quanto  previsto
dall'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di  polizia  penitenziaria,
non prima del 1° marzo 2019, di: 
    a) 362 unita', in aggiunta alle facolta' assunzionali previste  a
legislazione vigente; 
    b) 86 unita', quale anticipazione  delle  straordinarie  facolta'
assunzionali previste per l'anno 2019 dall'art. 1, comma  287,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
    c) 200 unita', quale anticipazione delle  straordinarie  facolta'
assunzionali previste per l'anno 2022 dall'art. 1, comma  287,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
    d) 652 unita', a valere  sulle  ordinarie  facolta'  assunzionali
previste per l'anno 2019 dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
  Visto l'art. 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il
quale dispone che «Per l'attuazione delle disposizioni del comma 381,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un fondo, da ripartire  secondo  quanto  previsto  dalla
tabella 3 allegata alla presente legge, con  una  dotazione  di  euro
4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335  per  l'anno  2020,  di
euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022,
di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990  per  l'anno
2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di  euro  251.673.838  per
l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218
per l'anno 2028 e di euro 257.910.130  annui  a  decorrere  dall'anno
2029»; 
  Visto l'art. 1, comma 385, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
che dispone che «Per l'attuazione delle disposizioni del  comma  382,
il fondo di cui al comma 384 e' incrementato di euro  17.830.430  per
l'anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e  2021,
di euro 22.434.840 per l'anno 2022, di  euro  14.957.840  per  l'anno
2023, di euro 15.392.240 per l'anno 2024 e di euro 15.479.120 annui a
decorrere dall'anno 2025»; 
  Visto l'art. 1, comma 386, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
secondo cui «Agli oneri derivanti dall'attuazione delle  disposizioni
di cui al comma 382, lettere b) e c), pari a euro 338.410 per  l'anno
2019, a euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e  2021,  a  euro
4.340.520 per l'anno 2022, a euro 11.817.520 per l'anno 2023, a  euro
12.160.720 per l'anno 2024 e a euro 12.229.360 annui a decorrere  dal
2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui
all'art. 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo
di cui al comma 384 e' corrispondentemente incrementato»; 
  Considerato che le assunzioni di cui all'art. 1, comma  382,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono autorizzate  direttamente  dalla
legge nei limiti previsti dall'art. 1, commi 385 e 386 sopra citati e
del medesimo comma 382; 
  Visto l'art. 1, comma 387, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
nel quale si dispone che «Per le spese di funzionamento connesse alle
assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386,  ivi  comprese
le spese per mense e buoni  pasto,  e'  autorizzata  la  spesa  di  1
milione di euro per l'anno 2019 e  di  3  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2020, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire  tra  le
amministrazioni  interessate  con  il  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri di cui al comma 381, tenendo conto del  numero
di assunzioni»; 
  Visto l'art. 1, comma 389, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
con il quale «Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli
di efficienza e di efficacia  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco  del
predetto Corpo e' incrementata di 650 unita' non prima del 10  maggio
2019, di ulteriori 200 unita' non prima del 1° settembre  2019  e  di
ulteriori 650 unita' non prima del 1° aprile  2020.  Conseguentemente
la dotazione organica del ruolo dei vigili  del  fuoco  di  cui  alla
tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'
incrementata di complessive 1.500 unita'»; 
  Visti i commi 390 e 391 dell'art. 1 della legge 30  dicembre  2018,
n. 145, che dettano disposizioni speciali per le assunzioni ordinarie
e straordinarie del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  comprese
quelle derivanti dal citato comma 389; 
  Visto il comma 392 dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, che stabilisce: «Per l'attuazione delle disposizioni  del  comma
389 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per
l'anno 2019, di euro 56.317.262 per l'anno 2020, di  euro  63.138.529
per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,  di  euro  63.526.047  per
l'anno 2024, di euro 64.208.008 per l'anno 2025, di  euro  64.337.545
per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028,  di  euro  64.466.655  per
l'anno 2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro  64.737.022
annui a decorrere dall'anno 2031.»; 
  Considerato che le assunzioni derivanti dall'art. 1, commi 389, 390
e 391,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  sono  autorizzate
direttamente dalla legge nei limiti previsti dall'art. 1,  comma  392
sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 97 e successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 136, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
che dispone: «Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli
di efficienza e di efficacia  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco  del
predetto Corpo e' incrementata di 60 unita' a decorrere dal 1° aprile
2020, di 40 unita' non prima del 1° ottobre 2021 e di 100 unita'  non
prima del 1° ottobre  di  ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2025.
Conseguentemente, la dotazione organica  del  ruolo  dei  vigili  del
fuoco, di cui alla tabella  A  allegata  al  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, e' incrementata di complessive 500 unita'»; 
  Visto l'art. 1, comma 137, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
secondo cui «Contestualmente agli incrementi di cui al  comma  136  e
nel limite delle unita' ivi  previste  per  ciascun  anno,  il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzato ad assumere, in  deroga
alle ordinarie facolta' assunzionali, per il 70 per cento  dei  posti
disponibili, mediante  scorrimento  della  graduatoria  del  concorso
pubblico a 250 posti di vigile del fuoco,  indetto  con  decreto  del
Ministero dell'interno 18 ottobre  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale delle Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» - n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente 30 per cento,
mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'art. 1, comma
295, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  relativa  al  personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Visto l'art. 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in
base al quale «Per l'attuazione delle disposizioni del comma  136  e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per  l'anno
2020, di euro 3.002.877 per l'anno 2021, di euro 5.323.556 per l'anno
2022, di euro 9.586.710 per  l'anno  2023,  di  euro  13.933.077  per
l'anno 2024, di euro 18.272.105 per l'anno 2025, di  euro  21.580.504
per l'anno  2026,  di  euro  21.732.469  per  l'anno  2027,  di  euro
21.820.627 per l'anno 2028, di euro 21.912.230 per  l'anno  2029,  di
euro 21.987.440 per l'anno 2030, di euro 22.014.252 per l'anno  2031,
di euro 22.041.063 per l'anno 2032, di  euro  22.067.875  per  l'anno
2033 e di euro 22.088.011 annui a decorrere dall'anno 2034»; 
  Visto l'art. 1, comma 140, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in
base al quale «Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni
straordinarie di cui ai commi 136, 137 e 139, ivi comprese  le  spese
per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di 60.000  euro  per
l'anno 2020, 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000  euro  per  l'anno
2022, 300.000 euro per l'anno 2023, 400.000 euro per  l'anno  2024  e
500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025»; 
  Visto il decreto-legge del 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8  e,  in
particolare,  l'art.  19,  comma  1,  lettera  a),   concernente   le
assunzioni straordinarie delle Forze di polizia secondo cui «Al  fine
di  incrementare  i  servizi  di  prevenzione  e  di  controllo   del
territorio, di tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  ed
economico-finanziaria, connessi, in  particolare,  alle  esigenze  di
contrasto del terrorismo internazionale, nonche'  l'efficienza  degli
istituti penitenziari e delle attivita' di controllo  dell'esecuzione
penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli  703  e
2199  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'  autorizzata,  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le  modalita'
di cui all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, l'assunzione straordinaria di un contingente  massimo  di  2.319
unita' delle Forze di polizia, nel limite della  dotazione  organica,
in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione
vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1°  ottobre  di
ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma  2  e  per  un
numero massimo di: 
    a) settantotto unita' per l'anno 2021, di cui venti nella Polizia
di Stato, venti nell'Arma dei  carabinieri,  venti  nel  Corpo  della
guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria; 
    (omissis)»; 
  Visto l'art. 19, comma 2, del citato decreto-legge n. 162/2019,  il
quale prevede che «Per l'attuazione del comma  1  e'  autorizzata  la
spesa di euro 357.038 per l'anno  2021,  euro  3.320.237  per  l'anno
2022, euro 9.353.493 per l'anno  2023,  euro  35.385.727  per  l'anno
2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025,  euro  95.263.596  per  l'anno
2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per  l'anno
2028, euro 100.684.910 per  l'anno  2029,  di  euro  102.291.617  per
l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031.»; 
  Visto l'art. 19, comma 5, il quale prevede che  «Per  le  spese  di
funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le
spese per mense e buoni  pasto,  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
100.000 per  l'anno  2020,  euro  1.100.000  per  l'anno  2021,  euro
3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1 milione  di  euro  per
l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022  per
l'attuazione del comma 1 e 100.000 euro annui a  decorrere  dall'anno
2020 per l'attuazione del comma 3.»; 
  Visto l'art. 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in
base al  quale  «Al  fine  di  incrementare  i  servizi  di  soccorso
pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi
boschivi, e' autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente
massimo di 750 unita' del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  nel
limite  della  dotazione  organica,   in   aggiunta   alle   facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo  iniziale  di
vigile del fuoco, per un numero massimo di 250 unita' non  prima  del
1° ottobre 2021, di 250 unita' non prima del 1° ottobre 2022 e di 250
unita' non prima del 1° ottobre 2023»; 
  Visto l'art. 1, comma 878, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
quale  prevede  che  «Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  877   e'
autorizzata la spesa di euro  2.558.412  per  l'anno  2021,  di  euro
13.104.943 per l'anno 2022, di euro 23.755.767 per  l'anno  2023,  di
euro 31.848.179 per l'anno 2024, di euro 32.038.478 per l'anno  2025,
di euro 32.382.499 per l'anno 2026, di  euro  32.726.520  per  l'anno
2027, di euro 32.984.535 per l'anno  2028,  di  euro  33.064.890  per
l'anno 2029, di euro 33.386.308 per l'anno 2030, di  euro  33.707.727
per l'anno 2031, di  euro  33.948.790  per  l'anno  2032  e  di  euro
34.087.694 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede mediante
utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.»; 
  Visto l'art. 1, comma 879, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
quale prevede che  «Per  le  spese  di  funzionamento  connesse  alle
assunzioni straordinarie di cui al comma 877, comprese le  spese  per
mense e buoni pasto, e' autorizzata  la  spesa  di  euro  75.000  per
l'anno 2021, di euro 300.000 per l'anno 2022,  di  euro  525.000  per
l'anno 2023 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2024.». 
  Visto l'art. 1, comma 984, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
nel quale si dispone che  «Al  fine  di  incrementare  i  servizi  di
prevenzione  e  di  controllo  del  territorio,  nonche'  di   tutela
dell'ordine e  della  sicurezza  pubblica  ed  economico-finanziaria,
connessi  anche  all'emergenza   sanitaria   da   COVID-19,   nonche'
l'efficienza  degli  istituti  penitenziari,  fermo  restando  quanto
previsto dagli  articoli  703  e  2199  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  e'
autorizzata, con apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o con le modalita' di cui  all'art.  66,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria  di  un
contingente massimo di 4.535  unita'  delle  Forze  di  polizia,  nel
limite  della  dotazione  organica,   in   aggiunta   alle   facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente,  nei  rispettivi  ruoli
iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro  il  limite
di spesa di cui al comma 985 del presente articolo e  per  un  numero
massimo di: 
    a) 800 unita' per l'anno 2021, di cui 600 unita' nel Corpo  della
guardia di finanza e 200 unita' nel Corpo di polizia penitenziaria;»; 
  Visto l'art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020, n 178,  il
quale prevede che «Per l'attuazione delle disposizioni del comma 984,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un fondo da ripartire, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei  ministri  di  cui  al  medesimo  comma  984,  con  una
dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, di euro  32.318.063  per
l'anno 2022, di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro  103.346.347
per l'anno 2024,  di  euro  151.510.382  per  l'anno  2025,  di  euro
187.987.418 per l'anno 2026, di euro 195.007.907 per l'anno 2027,  di
euro 196.566.668 per l'anno 2028,  di  euro  199.622.337  per  l'anno
2029, di euro 202.387.875 per l'anno 2030, di  euro  204.480.113  per
l'anno 2031, di euro 205.659.245 per l'anno 2032, di euro 206.733.517
per l'anno 2033,  di  euro  208.639.130  per  l'anno  2034,  di  euro
210.838.415 per l'anno 2035 e di euro 213.454.024 annui  a  decorrere
dall'anno 2036»; 
  Visto l'art. 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
quale prevede che  «Per  le  spese  di  funzionamento  connesse  alle
assunzioni straordinarie, comprese le spese per mense e buoni  pasto,
e' autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per l'anno  2021,  di  euro
2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro
7.422.830 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870  per  l'anno  2025,  da
iscrivere in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione
del  Ministero  dell'interno  da  ripartire  tra  le  amministrazioni
interessate con le modalita' di cui al comma 984»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
dicembre  2020,  recante  «Autorizzazione  ad   assumere,   a   tempo
indeterminato,  unita'  di  personale  in  favore  della  Guardia  di
finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, della Polizia penitenziaria e dell'Arma dei carabinieri»; 
  Viste le note con  le  quali  le  amministrazioni  hanno  richiesto
l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere  a
tempo   indeterminato   unita'   di   personale,   dando    analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2020 e specificando
gli oneri  sostenuti  per  le  assunzioni  effettuate  in  base  alla
normativa speciale sopra richiamata e gli oneri da sostenere  per  le
assunzioni relative all'anno 2021, nonche' gli oneri a regime; 
  Considerato che le richieste  pervenute  sono  state  valutate  con
esito  favorevole  rispetto  al  regime  delle  assunzioni,   nonche'
rispetto alle dotazioni organiche vigenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
15 marzo 2021 che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione on. prof. Renato Brunetta; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le amministrazioni del comparto  sicurezza-difesa  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle tabelle A, B, C, D ed E
allegate,   che   costituiscono   parte   integrante   del   presente
provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma  9-bis,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  a  valere  sulle
risorse per le  assunzioni  relative  all'anno  2021,  derivanti  dai
risparmi  da  cessazione  dell'anno  2020,  ad   assumere   a   tempo
indeterminato le unita' di personale per ciascuna indicate e  per  un
onere a regime corrispondente all'importo  accanto  specificato.  Per
ciascuna amministrazione e' indicato il limite massimo  delle  unita'
di personale  e  dell'ammontare  delle  risorse  disponibili  per  le
assunzioni relative all'anno 2021. 
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 287, della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, le amministrazioni del comma 1, sono autorizzate  per  l'anno
2021, con decorrenza non anteriore  al  25  novembre,  all'assunzione
straordinaria a tempo indeterminato di 2.114 unita' di personale come
indicate nella tabella F allegata, che costituisce  parte  integrante
del presente provvedimento, nel limite della dotazione  organica,  in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 
  3. Ai sensi dell'art. 1, comma 381, della legge 30  dicembre  2018,
n.  145,  sono  autorizzate  per  l'anno  2021,  con  decorrenza  non
anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui  alla  tabella
G, che costituisce parte integrante del  presente  provvedimento,  le
assunzioni straordinarie a tempo indeterminato  di  1.143  unita'  di
personale, nei limiti indicati nella medesima tabella,  nel  rispetto
della dotazione organica e in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali
previste a legislazione vigente. 
  4. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a) del decreto-legge  n.
162/2019  sono  autorizzate  per  l'anno  2021,  con  decorrenza  non
anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui  alla  tabella
I, che costituisce parte integrante del  presente  provvedimento,  le
assunzioni straordinarie  a  tempo  indeterminato  di  78  unita'  di
personale, nei limiti indicati nella medesima tabella,  nel  rispetto
della dotazione organica e in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali
previste a legislazione vigente. 
  5. Ai sensi dell'art. 1, comma 984, della legge 30  dicembre  2020,
n.  178,  sono  autorizzate  per  l'anno  2021,  con  decorrenza  non
anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui  alla  tabella
L, che costituisce parte integrante del  presente  provvedimento,  le
assunzioni straordinarie a  tempo  indeterminato  di  800  unita'  di
personale, nei limiti indicati nella medesima tabella,  nel  rispetto
della dotazione organica e in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali
previste a legislazione vigente. 
  6. Ai sensi dell'art. 1, comma 877, della legge 30  dicembre  2020,
n.  178,  sono  autorizzate  per  l'anno  2021,  con  decorrenza  non
anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui  alla  tabella
M, che costituisce parte integrante del  presente  provvedimento,  le
assunzioni straordinarie a  tempo  indeterminato  di  250  unita'  di
personale, nei limiti indicati nella medesima tabella,  nel  rispetto
della dotazione organica e in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali
previste a legislazione vigente. 
  7. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'interno per
la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  del
Ministero dell'economia e delle finanze per la  Guardia  di  finanza,
del Ministero della difesa per il Corpo  dell'Arma  dei  carabinieri,
del  Ministero  della  giustizia   per   il   Corpo   della   Polizia
penitenziaria. 
  8. All'onere derivante dalle assunzioni  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo, pari a euro euro  4.838.938,83  per  l'anno  2021,
euro  77.768.583,37   per   l'anno   2022,   a   euro   90.505.670,22
rispettivamente per l'anno 2023 e 2024, a euro euro 90.637.422,22 per
l'anno 2025, a euro  euro  91.656.459,31  per  l'anno  2026,  a  euro
93.527.802,58 per l'anno  2027  e  a  regime,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205 (legge di bilancio 2018), relativa  al  Fondo  da  ripartire  per
fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni straordinarie  nelle
Forze di polizia e nel Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  9. All'onere derivante dalle assunzioni  di  cui  al  comma  3  del
presente articolo, pari a euro euro  5.331.754,41  per  l'anno  2021,
pari a euro 42.781.788 per l'anno  2022,  a  euro  49.078.444,79  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, pari a euro  49.490.353,93  per
l'anno 2026, a euro 50.726.081,33 dal  2027  a  regime,  si  provvede
mediante   corrispondente   riduzione,   per   i    medesimi    anni,
dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito  dall'art.  1,
comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145  (legge  di  bilancio
2019). Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  10. All'onere derivante dalle assunzioni di  cui  al  comma  4  del
presente articolo, pari a euro 357.038,456 per l'anno  2021,  pari  a
euro 2.977.244,00 per l'anno 2022, a euro 3.339.719,40  per  ciascuno
degli anni dal 2023 al 2025, pari  a  euro  3.367.819,50  per  l'anno
2026, a euro euro 3.452.119,80 dal 2027  a  regime,  si  provvede  ai
sensi dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 162/2019. 
  11. All'onere derivante dalle assunzioni di  cui  al  comma  5  del
presente articolo, pari a euro 3.855.298,00 per l'anno 2021,  pari  a
euro 31.279.314,00 per l'anno 2022, a euro 34.855.488,00 per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2025, pari a  euro  35.143.488,00  per  l'anno
2026, a euro 36.007.488,00 dal 2027 a regime,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di
spesa di cui al Fondo istituito dall'art. 1, comma 985,  della  legge
30 dicembre 2020, n.  178  (legge  di  bilancio  2021).  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  12. All'onere derivante dalle assunzioni di  cui  al  comma  6  del
presente articolo, pari a euro 2.558.375,00 per l'anno 2021,  pari  a
euro 10.546.437,50 per l'anno 2022, a euro  10.650.750  per  ciascuno
degli anni dal 2023 al 2024, pari a  10.736.750,00  euro  per  l'anno
2025, a euro 10.994.756,00 dal 2026 e a regime, si provvede  mediante
corrispondente riduzione, per i  medesimi  anni,  del  Fondo  di  cui
all'art. 1, comma 854, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di
bilancio  2021).  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  13. Per le  esigenze  di  funzionamento  connesse  alle  assunzioni
straordinarie di cui ai commi da 381 a 386 della  legge  n.  145  del
2018, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la  spesa  di  3
milioni di euro annui a partire dall'anno 2021 e'  ripartita  tra  le
amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella  H
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento. 
  14. Per le  esigenze  di  funzionamento  connesse  alle  assunzioni
straordinarie di cui all'art. 19 del decreto-legge n.  162/2019,  ivi
comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 1  milioni  di
euro per l'anno 2021 e di euro 3 milioni a partire dall'anno 2022  e'
ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato
nella tabella  N  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento. 
  15. Per le  esigenze  di  funzionamento  connesse  alle  assunzioni
straordinarie di cui all'art. 1, comma 984 della  legge  n.  178  del
2020, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di euro
4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro
7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830,00 per l'anno 2024 e  di
euro 5.915.870,00 per l'anno 2025 e' ripartita tra le amministrazioni
interessate secondo quanto riportato nella tabella  O  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
  16. Le amministrazioni di cui al presente  decreto  sono  tenute  a
trasmettere, entro il 31 marzo 2022,  per  le  necessarie  verifiche,
alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la
funzione  pubblica  -  Ufficio  per  l'organizzazione  ed  il  lavoro
pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, i dati  concernenti  il
personale assunto e la spesa annua lorda a regime  effettivamente  da
sostenere. A completamento delle procedure di  assunzione,  dovranno,
altresi', fornire dimostrazione del  rispetto  dei  limiti  di  spesa
previsti dal presente decreto. 
                               Art. 2 
 
  1. Limitatamente alle autorizzazioni rappresentate dalle tabelle A,
B, C, D ed E le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni
per unita' di personale appartenenti a categorie  e  professionalita'
diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto,  fermo
restando i limiti derivanti dalle  facolta'  di  assunzione,  possono
avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  la  funzione  pubblica  -
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, ed  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato - IGOP. 
                               Art. 3 
 
  1. Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento  possono
essere  effettuate  nel  rispetto  delle  decorrenze  previste  dalle
disposizioni di legge richiamate in premessa. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 17 novembre 2021 
 
                                               p. Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                               Il Ministro per la     
                                            pubblica amministrazione  
                                                    Brunetta          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 2960 
La Redazione

Autore: La Redazione

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