Governo: assunzioni nelle Forze dell’Ordine

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Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2019, il D.P.C.M. del 4 settembre 2019 con l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia Penitenziaria e dell’Arma dei Carabinieri.

 

Le Tabelle con il personale da assumere

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2019 

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unita' di  personale
in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  della  Polizia  Penitenziaria  e
dell'Arma dei Carabinieri. 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli  enti  di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove  procedure  concorsuali,
ai sensi dell'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'  subordinata  alla
verifica  dell'avvenuta  immissione   in   servizio,   nella   stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; 
  Visto il decreto-legge del 24  giugno  2014,  n.  90  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, come modificato dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto-legge  6
luglio 2012 , n. 95 secondo cui, a decorrere dall'anno 2016, i  Corpi
di polizia  e  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  possono
procedere ad assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato,  nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal  servizio
nel corso  dell'anno  precedente  e  per  un  numero  di  unita'  non
superiore  a  quelle  cessate  dal  servizio  nel   corso   dell'anno
precedente; 
  Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto  legislativo
n.  165  del  2001,  come  modificato  dall'art.  3,  comma  10,  del
decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone che  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e finanze, sono  autorizzati  l'avvio  delle  procedure
concorsuali  e   le   relative   assunzioni   del   personale   delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie e degli enti pubblici non economici; 
  Visto  l'art.  3  della  legge  19  giugno  2019,  n.  56,  recante
«Interventi  per  la  concretezza  delle   azioni   delle   pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» ed in  particolare
i seguenti commi: 
    «4. Al fine di ridurre i tempi di accesso  al  pubblico  impiego,
per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'art.  1,
comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  le  amministrazioni
di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto  dal
primo periodo del comma 3 del presente articolo  e  all'art.  30  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'art. 4,  commi
3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' del piano
dei fabbisogni definito secondo i criteri  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo: 
      a) all'assunzione a tempo indeterminato  di  vincitori  o  allo
scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per
cento delle facolta' di assunzione previste dai  commi  1  e  3,  per
ciascun anno; 
      b) all'avvio  di  procedure  concorsuali,  nel  limite  massimo
dell'80 per cento  delle  facolta'  di  assunzione  previste  per  il
corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui  alla  lettera
a), secondo le modalita' di  cui  all'art.  4,  commi  3-quinquies  e
3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e  all'art.  35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni
di   cui   alla   presente   lettera   possono   essere    effettuate
successivamente alla maturazione  della  corrispondente  facolta'  di
assunzione. 
    5. Le amministrazioni che si avvalgono della facolta' di  cui  al
comma 4  comunicano,  entro  trenta  giorni,  i  dati  relativi  alle
assunzioni  o  all'avvio  delle  procedure   di   reclutamento   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, al  fine  di  consentire  agli
stessi di operare i controlli successivi e  procedere  alle  restanti
autorizzazioni, ai sensi del comma 3.»; 
  Considerato che i commi 4 e 5 dell'art. 3 della citata legge n.  56
del 2019 si applicano anche ai Corpi di polizia e al Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco; 
  Visto l'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
nel quale si prevede che  «Al  fine  di  incrementare  i  servizi  di
prevenzione e di controllo del territorio e di tutela  dell'ordine  e
della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze  di
contrasto al terrorismo internazionale, nonche' i servizi di soccorso
pubblico, di prevenzione incendi  e  di  lotta  attiva  agli  incendi
boschivi, fermo restando quanto previsto dagli articoli  703  e  2199
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010,  n.  66,  e'  autorizzata  con  apposito  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  o  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
l'assunzione   straordinaria   per   un   contingente   massimo    di
settemilatrecentonovantaquattro unita' delle Forze di polizia  e  del
Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  nel  limite  della  dotazione
organica,  in  aggiunta  alle  facolta'   assunzionali   previste   a
legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere  dal
1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del  fondo  di
cui al comma 299, per un  numero  massimo  di:  a)  trecentocinquanta
unita' per l'anno 2018, di cui cento nella Polizia  di  Stato,  cento
nell'Arma dei carabinieri,  cinquanta  nel  Corpo  della  Guardia  di
finanza, cinquanta nel Corpo di polizia penitenziaria e cinquanta nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) settecento unita' per l'anno
2019, di cui duecento nella Polizia di Stato, duecento nell'Arma  dei
carabinieri, cento nel Corpo della  Guardia  di  finanza,  cento  nel
Corpo di polizia penitenziaria e cento nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco»; 
  Visto l'art. 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nel
quale si dispone che «Ai fini dell'attuazione del  comma  287,  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
istituito un fondo, da ripartire con il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma  287,  con  una  dotazione  di
1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per  l'anno  2019,
di 50.622.455 euro per l'anno 2020, di 130.399.030  euro  per  l'anno
2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di  291.118.527  euro  per
l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro
per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di  307.461.018
euro per l'anno  2027,  di  309.524.488  euro  per  l'anno  2028,  di
309.540.559 euro per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
ottobre  2018  recante   «Autorizzazione   ad   assumere,   a   tempo
indeterminato,  unita'  di  personale  in  favore  della  Guardia  di
finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, della polizia  penitenziaria  e  dell'Arma  dei  carabinieri»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2018, n. 282; 
  Visto l'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con
il quale si dispone  che  «Al  fine  di  incrementare  i  servizi  di
prevenzione e di controllo del territorio e di tutela  dell'ordine  e
della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze  di
contrasto  del  terrorismo  internazionale,  fermo  restando   quanto
previsto dagli  articoli  703  e  2199  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  e'
autorizzata, con apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o con le modalita' di cui  all'art.  66,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria  di  un
contingente massimo di seimilacentocinquanta unita'  delle  Forze  di
polizia, comprensivo  di  trecentosessantadue  unita'  della  polizia
penitenziaria di cui al comma 382, lettera a), del presente articolo,
nel limite  della  dotazione  organica,  in  aggiunta  alle  facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente,  nei  rispettivi  ruoli
iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro  il  limite
di spesa di cui al comma 384 e per un numero massimo di: 
    a)   millequarantatre'   unita'   per   l'anno   2019,   di   cui
trecentottantanove nella  Polizia  di  Stato,  quattrocentoventisette
nell'Arma  dei  carabinieri  e  duecentoventisette  nel  Corpo  della
Guardia di finanza»; 
  Visto l'art. 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145  il
quale dispone che «Per l'attuazione delle disposizioni del comma 381,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un fondo, da ripartire  secondo  quanto  previsto  dalla
tabella 3 allegata alla presente legge, con  una  dotazione  di  euro
4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335  per  l'anno  2020,  di
euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022,
di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990  per  l'anno
2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di  euro  251.673.838  per
l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218
per l'anno 2028 e di euro 257.910.130  annui  a  decorrere  dall'anno
2029»; 
  Visto l'art. 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con
il quale si dispone che «Al fine di incrementare  l'efficienza  degli
istituti penitenziari, nonche' per  le  indifferibili  necessita'  di
prevenzione e contrasto della diffusione  dell'ideologia  di  matrice
terroristica in ambito carcerario, e' autorizzata, in deroga a quanto
previsto dall'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133,  l'assunzione  nel  ruolo  iniziale   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria, non prima del 1° marzo 2019, di: 
    a)  trecentosessantadue  unita',  in   aggiunta   alle   facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente; 
    b) ottantasei unita',  quale  anticipazione  delle  straordinarie
facolta' assunzionali previste per l'anno  2019  dall'art.  1,  comma
287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
    c)  duecento  unita',  quale  anticipazione  delle  straordinarie
facolta' assunzionali previste per l'anno  2022  dall'art.  1,  comma
287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
    d) seicentocinquantadue unita', a valere sulle ordinarie facolta'
assunzionali previste per l'anno 2019 dall'art. 66, comma 9-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto l'art. 1, comma 385, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
che dispone che «Per l'attuazione delle disposizioni del  comma  382,
il fondo di cui al comma 384 e' incrementato di euro  17.830.430  per
l'anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e  2021,
di euro 22.434.840 per l'anno 2022, di  euro  14.957.840  per  l'anno
2023, di euro 15.392.240 per l'anno 2024 e di euro 15.479.120 annui a
decorrere dall'anno 2025»; 
  Visto l'art. 1, comma 386, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145
secondo cui «Agli oneri derivanti dall'attuazione delle  disposizioni
di cui al comma 382, lettere b) e c), pari a euro 338.410 per  l'anno
2019, a euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e  2021,  a  euro
4.340.520 per l'anno 2022, a euro 11.817.520 per l'anno 2023, a  euro
12.160.720 per l'anno 2024 e a euro 12.229.360 annui a decorrere  dal
2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui
all'art. 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo
di cui al comma 384 e' corrispondentemente incrementato»; 
  Considerato che le assunzioni di cui all'art. 1, comma  382,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono  autorizzate  direttamente  dalla
legge nei limiti previsti dall'art. 1, commi 385 e 386 sopra citati e
del medesimo comma 382; 
  Visto l'art. 1, comma 387, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nel
quale si dispone che «Per le spese  di  funzionamento  connesse  alle
assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386,  ivi  comprese
le spese per mense e buoni  pasto,  e'  autorizzata  la  spesa  di  1
milione di euro per l'anno 2019 e  di  3  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2020, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire  tra  le
amministrazioni  interessate  con  il  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri di cui al comma 381, tenendo conto del  numero
di assunzioni»; 
  Visto l'art. 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con
il quale «Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli  di
efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
la dotazione  organica  della  qualifica  di  vigile  del  fuoco  del
predetto Corpo e' incrementata di seicentocinquanta unita' non  prima
del 10 maggio 2019, di ulteriori duecento unita'  non  prima  del  1°
settembre 2019 e di ulteriori seicentocinquanta unita' non prima  del
1° aprile 2020. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo  dei
vigili  del  fuoco  di  cui  alla  tabella  A  allegata  al   decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' incrementata  di  complessive
millecinquecento unita'»; 
  Visti i commi 390 e 391 dell'art. 1 della legge 30  dicembre  2018,
n. 145 che dettano disposizioni speciali per le assunzioni  ordinarie
e straordinarie del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  comprese
quelle derivanti dal citato comma 389; 
  Visto il comma 392 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
che stabilisce: «Per l'attuazione delle disposizioni del comma 389 e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l'anno
2019, di euro 56.317.262 per l'anno  2020,  di  euro  63.138.529  per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per  l'anno
2024, di euro 64.208.008 per l'anno  2025,  di  euro  64.337.545  per
ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per  l'anno
2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro 64.737.022 annui a
decorrere dall'anno 2031.» 
  Considerato che le assunzioni derivanti dall'art. 1, commi 389, 390
e 391,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  sono  autorizzate
direttamente dalla legge nei limiti previsti dall'art. 1,  comma  392
sopra citato; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14  dicembre  2018,
n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.
12; 
  Visto il decreto legislativo del 6 ottobre 2018, n. 127; 
  Viste le note con  le  quali  le  amministrazioni  hanno  richiesto
l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere  a
tempo   indeterminato   unita'   di   personale,   dando    analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2018 e specificando
gli oneri  sostenuti  per  le  assunzioni  effettuate  in  base  alla
normativa speciale sopra richiamata e gli oneri da sostenere  per  le
assunzioni relative all'anno 2019, nonche' gli oneri a regime; 
  Considerato che le richieste  pervenute  sono  state  valutate  con
esito  favorevole  rispetto  al  regime  delle  assunzioni,   nonche'
rispetto alle dotazioni organiche vigenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
giugno 2018, che dispone la delega di funzioni  al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione on. sen. avv. Giulia Bongiorno; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le amministrazioni del comparto  sicurezza-difesa  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle tabelle A, B, C, D ed E
allegate,   che   costituiscono   parte   integrante   del   presente
provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma  9-bis,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  a  valere  sulle
risorse per le  assunzioni  relative  all'anno  2019,  derivanti  dai
risparmi  da  cessazione  dell'anno  2018,  ad   assumere   a   tempo
indeterminato le unita' di personale per ciascuna indicate e  per  un
onere a regime corrispondente all'importo  accanto  specificato.  Per
ciascuna amministrazione e' indicato il limite massimo  delle  unita'
di personale  e  dell'ammontare  delle  risorse  disponibili  per  le
assunzioni relative all'anno 2019. 
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 287, della legge 27  dicembre  2017,
n. 205 e per  effetto  di  quanto  previsto  dall'art.  1,comma  382,
lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le  amministrazioni
del comma 1, sono autorizzate per l'anno  2019,  con  decorrenza  non
anteriore al 25 ottobre 2019, all'assunzione  straordinaria  a  tempo
indeterminato  di seicentoquattordici  unita'   di   personale   come
indicate nella tabella F allegata che  costituisce  parte  integrante
del presente provvedimento, nel limite della dotazione  organica,  in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 
  3. Ai sensi dell'art. 1, comma 381, della legge 30  dicembre  2018,
n. 145 sono autorizzate per l'anno 2019, con decorrenza non anteriore
al 1° ottobre, per le amministrazioni di  cui  alla  tabella  G,  che
costituisce  parte  integrante   del   presente   provvedimento,   le
assunzioni straordinarie a tempo indeterminato  di  millequarantatre'
unita' di personale, nei limiti indicati nella medesima tabella,  nel
rispetto  della  dotazione  organica  e  in  aggiunta  alle  facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente. 
  4. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'interno per
la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  del
Ministero dell'economia e delle finanze per la  Guardia  di  finanza,
del Ministero della difesa per il Corpo  dell'Arma  dei  carabinieri,
del  Ministero  della  giustizia   per   il   Corpo   della   polizia
penitenziaria. 
  5. All'onere derivante dalle assunzioni  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo, pari a euro 2.573.960,52  per  l'anno  2019,  euro
19.402.444,07 per l'anno 2020, euro 22.346.857,78 per  gli  anni  dal
2021 al 2023, euro 23.408.774,97 per l'anno 2024, euro  26.786.230,55
a  regime  a  decorrere  dall'anno   2025,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205 (legge di bilancio 2018)  relativa  al  Fondo  da  ripartire  per
fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni straordinarie  nelle
Forze di polizia e nel Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6. All'onere derivante dalle assunzioni  di  cui  al  comma  3  del
presente articolo, per l'anno 2019 pari  ad  euro  4.938.197,09,  per
l'anno 2020 pari ad euro 38.075.711,56, per ciascuno degli  anni  dal
2021 al 2023 pari ad euro 44.183.352,62, per l'anno 2024 pari ad euro
44.456.148,78, dal 2025  a  regime  pari  ad  euro  45.683.825,28  si
provvede mediante corrispondente  riduzione,  per  i  medesimi  anni,
dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito  dall'art.  1,
comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145  (legge  di  bilancio
2019). Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  7. Per  le  esigenze  di  funzionamento  connesse  alle  assunzioni
straordinarie di cui ai commi da 381 a 386 della  legge  n.  145  del
2018, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la  spesa  di  1
milione di euro per l'anno 2019 e  di  3  milioni  di  euro  annui  a
partire  dall'anno  2020  e'   ripartita   tra   le   amministrazioni
interessate secondo quanto riportato nella tabella  H  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
  8. Le amministrazioni di cui al  presente  decreto  sono  tenute  a
trasmettere, entro il 31 marzo 2020,  per  le  necessarie  verifiche,
alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la
funzione  pubblica,  Ufficio  per  l'organizzazione  ed   il   lavoro
pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i  dati  concernenti  il
personale assunto e la spesa annua lorda a regime  effettivamente  da
sostenere. A completamento delle procedure di  assunzione,  dovranno,
altresi', fornire dimostrazione del  rispetto  dei  limiti  di  spesa
previsti dal presente decreto. 
                               Art. 2 
 
   1. Limitatamente alle autorizzazioni rappresentate  dalle  tabelle
A, B, C, D  ed  E  le  amministrazioni  che  intendano  procedere  ad
assunzioni  per  unita'  di  personale  appartenenti  a  categorie  e
professionalita'  diverse  rispetto  a  quelle  autorizzate  con   il
presente decreto, fermo restando i limiti derivanti dalle facolta' di
assunzione, possono avanzare richiesta di  rimodulazione  indirizzata
alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la
funzione  pubblica,  Ufficio  per  l'organizzazione  ed   il   lavoro
pubblico,  ed  al  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP.  
                               Art. 3 
 
  1. Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento  possono
essere  effettuate  nel  rispetto  delle  decorrenze  previste  dalle
disposizioni di legge richiamate in premessa. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 4 settembre 2019 
 
                                              p. Il Presidente        
                                         del Consiglio dei ministri   
                                                Il Ministro           
                                      per la pubblica amministrazione 
                                                 Bongiorno            
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
           Tria           
 

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2019 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
1989 
La Redazione

Autore: La Redazione

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