Governo: assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti locali

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2024, il DPCM 28 marzo 2024, con il riparto delle risorse per l’assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazioni) di personale impiegato presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali.

 

Somme da erogare alle amministrazioni

 

Fonte: Gazzettta Ufficiale

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2024 

Riparto  delle  risorse  per  l'assunzione  a   tempo   indeterminato
(stabilizzazioni) di personale impiegato presso le regioni, gli  enti
locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri  dei
sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonche' gli enti parco
nazionali.
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
  Visto  l'art.  57  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e
come modificato da ultimo dall'art. 1,  comma  761,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, dall'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 11
gennaio 2023, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  10
marzo 2023, n. 21 e dall'art. 3-bis, comma 1,  del  decreto-legge  22
aprile 2023, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2023, n. 74; 
  Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 57 citato,  modificato,
da  ultimo,  dal  decreto-legge  del  29  settembre  2023,  n.   132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n.  170,
che prevede, tra l'altro,  che  le  regioni,  gli  enti  locali,  ivi
comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri  del  sisma  del
2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del  sisma  del  2016,
nonche' gli enti  parco  nazionali  autorizzati  alle  assunzioni  di
personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 3, comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza  con
il piano triennale dei fabbisogni  di  cui  all'art.  6  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  possono  assumere  a   tempo
indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a
tempo  determinato  con  procedure  concorsuali  o  selettive  ed  in
servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione o  presso  i
suddetti  enti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
disposizione, che abbia maturato almeno  tre  anni  di  servizio  nei
predetti uffici, anche in posizioni contrattuali diverse; 
  Considerato che il medesimo comma 3 dell'art. 57 stabilisce che, al
fine delle suddette assunzioni, il requisito di tre anni di  servizio
puo' essere maturato entro il 31 dicembre 2023,  anche  computando  i
periodi di servizio svolti a tempo  determinato,  in  relazione  alle
medesime attivita' svolte presso amministrazioni  diverse  da  quella
che procede all'assunzione, purche' comprese tra gli uffici  speciali
per la ricostruzione e i predetti enti; 
  Considerato che il predetto comma 3 dell'art. 57  citato,  dispone,
altresi',  che  al  personale  con  contratti  di  lavoro   a   tempo
determinato che abbia svolto presso gli enti di  cui  al  di  cui  al
secondo periodo del comma 3 citato, alla data del 31  dicembre  2022,
un'attivita' lavorativa di almeno tre anni, anche  non  continuativi,
nei precedenti otto anni e' riservata una quota non superiore  al  50
per cento dei posti disponibili  nell'ambito  dei  concorsi  pubblici
banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi
bandi prevedono altresi'  l'adeguata  valorizzazione  dell'esperienza
lavorativa  maturata  presso  i  predetti  enti  con   contratti   di
somministrazione e lavoro; 
  Visto, altresi', quanto disposto dal penultimo periodo del comma  3
dell'art. 57  citato,  per  cui  l'Ente  parco  nazionale  dei  Monti
Sibillini e l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della  Laga
possono procedere all'attuazione del medesimo comma,  in  analogia  a
quanto previsto al comma 3-septies, anche in  deroga  alla  dotazione
organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  90  del  17
aprile  2013,  nei  limiti  del  contingente  massimo  di  unita'  di
personale indicato al citato art. 3, comma  1,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visto quanto  disposto  dall'ultimo  periodo  del  citato  comma  3
dell'art. 57, aggiunto dall'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge n.
44 del 2023, per cui il personale  assunto  ai  sensi  del  comma  in
argomento non concorre al computo  della  quota  di  riserva  di  cui
all'art. 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
  Visto  il  successivo  comma  3-bis  dell'art.   57   citato   che,
nell'istituire presso il Ministero dell'economia e delle  finanze  un
fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a
tempo indeterminato di cui al comma 3, prevede che al  riparto  delle
relative risorse, fra gli enti di cui al comma  3,  si  provvede  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281; 
  Considerato che il predetto comma 3-bis dispone, tra  l'altro,  che
il riparto e' effettuato con uno o piu' decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse  del  fondo
fra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  ovvero   dalla
riapertura dei termini da parte  della  Presidenza  del  Consiglio  -
Dipartimento della  funzione  pubblica  -,  presentano  istanza  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica -, comunicando le unita' di personale da  assumere  a  tempo
indeterminato e il relativo costo, in proporzione  agli  oneri  delle
rispettive assunzioni; 
  Vista la nota prot. n. DFP-0022121-P-31 marzo 2023 della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  -
con cui vengono riaperti i termini, dal 3 aprile al  3  maggio  2023,
per la presentazione delle istanze per  l'accesso  alle  risorse  del
predetto  fondo  attraverso  un  modulo  elettronico  finalizzato   a
raccogliere informazioni analitiche sulle unita'  di  personale  reso
disponibile     on-line     sul     portale     «Lavoro     Pubblico»
(https://www.lavoropubblico.gov.it); 
  Viste, ai sensi del richiamato art. 57 del decreto-legge n. 104 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.
126, le istanze presentate alla data del 3  maggio  2023  ed  ammesse
anche a seguito di alcune integrazioni successivamente pervenute; 
  Considerato che, a seguito dell'analisi dei dati e dell'istruttoria
effettuata, e' risultato che sono state  presentate  n.  109  istanze
ammissibili per la stabilizzazione di complessive n.  376  unita'  di
personale da parte degli enti di cui all'elenco allegato  1,  che  fa
parte integrante del presente decreto; 
  Ritenuto in attuazione del richiamato comma 3-bis dell'art. 57  del
decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, di  ripartire  le  risorse  del  fondo
riconoscendo un importo parametrato  al  costo  annuo  del  personale
(comprensivo degli oneri riflessi  a  carico  delle  amministrazioni)
distinto per categoria di inquadramento giuridico, in riferimento  ai
contratti collettivi nazionali di lavoro applicati  presso  gli  enti
che stabilizzano, in linea con  provvedimenti  di  analogo  contenuto
gia' adottati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il senatore  Paolo  Zangrillo  e'  stato  nominato
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio  senatore
Paolo  Zangrillo  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica
amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per
la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo; 
  Visto l'art. 1, comma 426 della legge 30 dicembre 2023, n.  213,  -
recante «Bilancio di previsione dello stato  per  l'anno  finanziario
2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 -  2026»  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303 - ai sensi  del
quale,  per  le  finalita'  di  cui  al  comma  3  dell'art.  57  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al  comma  3-bis
del citato art. 57 e' incrementato di 15 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2024; 
  Visto, altresi', l'art. 8, comma  21,  del  decreto-legge  2  marzo
2024, n. 19, che ha incrementato il predetto fondo di  ulteriori  2,5
milioni di euro; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281  nella  seduta  del  21  marzo  ha
espresso parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Riparto delle risorse del fondo di cui al comma  3-bis  dell'art.  57
  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.   104   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 
 
  1. Ai sensi dell'art. 57, commi 3 e  3-bis,  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n.  126,  la  ripartizione  del  fondo  finalizzato  al
concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato,
di cui al comma 3-bis dell'art. 57 medesimo, presso le  regioni,  gli
enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri
dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonche'  gli  enti
parco nazionali autorizzati alle  assunzioni  di  personale  a  tempo
determinato ai sensi  dell'art.  3,  comma  1,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  e'   disposta   fra   le
amministrazioni indicate nell'elenco allegato  al  presente  decreto,
che ne costituisce parte integrante e sostanziale, secondo i seguenti
valori riferiti al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato
all'ente che opera l'assunzione: 
 
+------------+------------------+-------------+----------+----------+
|    CCNL    |     area dei     |             |          |          |
|  Comparto  |    funzionari    |             |area degli|          |
|  Funzioni  |   dell'elevata   | area degli  |operatori |area degli|
|  locali    | qualificazione   | istruttori  | esperti  |operatori |
+------------+------------------+-------------+----------+----------+
|Costo medio |                  |             |          |          |
|unitario per|                  |             |          |          |
|un'unita' a |                  |             |   euro   |   euro   |
|tempo pieno |   euro 44.000    |euro 39.000  |  34.000  |  32.500  |
+------------+------------------+-------------+----------+----------+
|    CCNL    |                  |             |          |          |
|  Comparto  |                  |             |          |          |
|  Funzioni  |                  |             |          |          |
| centrali - |                  |             |          |          |
| Enti parco |     area dei     | area degli  |          |          |
| nazionale  |   funzionari     | assistenti  |          |          |
+------------+------------------+-------------+----------+----------+
|Costo medio |                  |             |          |          |
|unitario per|                  |             |          |          |
|un'unita' a |                  |             |          |          |
|tempo pieno |   euro 44.800    |euro 36.500  |          |          |
+------------+------------------+-------------+----------+----------+
 
  2.  Le  risorse  suindicate  sono  assegnate  alle  amministrazioni
centrali dello Stato interessate mediante riparto del  Fondo  di  cui
all'art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
con decreto di variazione di bilancio del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 28 marzo 2024 
 
                                               p. Il Presidente       
                                          del Consiglio dei ministri  
                                          Il Ministro per la pubblica 
                                                amministrazione       
                                                   Zangrillo          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Giorgetti         

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1459 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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