Governo: adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2024, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2024, con l’adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure degli stipendi, dell’indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate e del personale con gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, in vigore alla data del 1° gennaio 2023, sono incrementate in misura pari al 4,80%.

 

 

Fonte: Governo

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2024 

Adeguamento   del   trattamento   economico   del    personale    non
contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2024. (24A04414) 

(GU n.200 del 27-8-2024)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,
secondo il quale «gli stipendi, l'indennita' integrativa  speciale  e
gli assegni fissi  e  continuativi  dei  docenti  e  dei  ricercatori
universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e  gradi
di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari,
dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente
della carriera prefettizia,  nonche'  del  personale  della  carriera
diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente  in  ragione  degli
incrementi   medi,   calcolati   dall'ISTAT,   conseguiti   nell'anno
precedente dalle categorie di pubblici  dipendenti  contrattualizzati
sulle  voci  retributive,  ivi  compresa   l'indennita'   integrativa
speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per  l'elaborazione  degli
indici delle retribuzioni contrattuali.»; 
  Visto l'art. 23, comma 1, lettera g)  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica del 20 febbraio 2001, n.  114,  con  riferimento  ai
funzionari appartenenti alla carriera diplomatica; 
  Visto l'art. 26, comma 1, lettera g), del  decreto  del  Presidente
della Repubblica del 23 maggio  2001,  n.  316,  con  riferimento  ai
funzionari appartenenti alla carriera prefettizia; 
  Visto l'art. 24, comma 1-bis, della citata legge 23 dicembre  1998,
n. 448, inserito dall'art. 10, comma 4, del  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 94, secondo cui a decorrere dal 1°  gennaio  2018  il
meccanismo di adeguamento retributivo di cui al comma 1 del  medesimo
art. 24 si applica anche ai maggiori e  tenenti  colonnelli  e  gradi
corrispondenti delle Forze  armate  ed  al  personale  con  qualifica
corrispondente dei Corpi di polizia civili e militari; 
  Visto l'art. 24, comma 2, della medesima legge 23 dicembre 1998, n.
448, secondo il quale  la  percentuale  dell'adeguamento  annuale  e'
determinata «con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica.»; 
  Visti i commi da 1 a 5 dell'art. 46,  del  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, che hanno previsto per i dirigenti delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, delle Forze di polizia ad  ordinamento
militare e delle Forze armate l'istituzione di un'area negoziale  per
la  disciplina,  con  appositi  accordi  negoziali,  degli   istituti
normativi e del trattamento  accessorio,  da  finanziare  nei  limiti
della quota parte delle  risorse  destinate  alla  rivalutazione  del
trattamento accessorio del medesimo personale  ai  sensi  del  citato
art. 24, comma 1, della legge n. 448 del 1998; 
  Visto il comma 5, secondo periodo, del  medesimo  art.  46  che  ha
prorogato la disapplicazione del meccanismo  di  finanziamento  degli
accordi negoziali di cui  ai  commi  3,  3-bis  e  3-ter  del  citato
articolo e degli eventuali provvedimenti di estensione  ai  dirigenti
delle Forze armate e delle Forze di polizia ad  ordinamento  militare
dal 2018 al 2024; 
  Visto  il  comma  6  del  medesimo  art.  46  che  ha  previsto  la
possibilita' di estendere, fino all'adozione dei decreti del Ministro
per la pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis  e  3-ter,  la
predetta disciplina anche ai dirigenti  delle  Forze  di  Polizia  ad
ordinamento militare e delle Forze  armate  nei  limiti  della  quota
parte  delle  risorse  destinate  alla  rivalutazione  del   relativo
trattamento accessorio ai sensi del citato art. 24,  comma  1,  della
legge n. 448 del 1998; 
  Tenuto conto, conseguentemente, che  la  rivalutazione  delle  voci
stipendiali e  del  trattamento  accessorio  avente  natura  fissa  e
continuativa, resta disciplinata per gli anni dal  2018  al  2024  ai
sensi dell'art. 24, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
gennaio 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio
2024  concernente  l'adeguamento  dei   trattamenti   economici   del
personale interessato ai sensi dell'art. 24, commi 1 e  1-bis,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,
nella misura dello 0,98 per cento; 
  Vista la nota in data 27 marzo 2024, n.  0845250/24  con  la  quale
l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato  che  la  variazione
complessiva delle retribuzioni contrattuali pro capite  dei  pubblici
dipendenti, esclusi il personale di magistratura ed i  dirigenti  non
contrattualizzati, tra il 2022 e il 2023 e' risultata  del  4,80  per
cento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale il sen.  Paolo  Zangrillo  e'  nominato  Ministro  senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  predetto  Ministro  e'  conferito
l'incarico per la pubblica amministrazione; 
  Su proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2024,  le  misure  degli  stipendi,
dell'indennita'  integrativa  speciale  e  degli  assegni   fissi   e
continuativi  dei  docenti  e  dei  ricercatori  universitari,  degli
ufficiali superiori e degli  ufficiali  generali  e  ammiragli  delle
Forze armate e del personale con gradi  e  qualifiche  corrispondenti
dei Corpi di polizia civili e militari, in vigore alla  data  del  1°
gennaio 2023, sono incrementate in misura pari al 4,80 per cento. 
  2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89. 
                               Art. 2 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1,  comma  1,  si
provvede, a decorrere dal 2024: 
    a.  per  il  personale  dei  Corpi  di  polizia  dello  Stato  ad
ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze  armate,
nei limiti delle risorse all'uopo iscritte a decorrere  dal  medesimo
anno nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti; 
    b. per il personale universitario  a  carico  dei  bilanci  delle
amministrazioni di appartenenza. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
Il presente decreto sara' trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 23 luglio 2024 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                               Meloni 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                              Zangrillo 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2024 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2253 
La Redazione

Autore: La Redazione

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