Garante privacy: no allo spam sulle Pec dei liberi professionisti
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato la Newsletter n. 438 del 28 febbraio 2018, con la quale, tra le altre cose, ha fornito indicazioni circa l’invio di pubblicità sulla Pec dei liberi professionisti.
In particolare, il Garante per la privacy ha vietato a una società e a un’associazione a essa collegata l’invio senza consenso di e-mail promozionali a liberi professionisti, utilizzando i loro indirizzi di posta elettronica certificata [doc. web n. 7810723].
Dalle verifiche – avviate dall’Autorità a seguito di numerose segnalazioni ed effettuate con l’ausilio del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza – è emerso che alcuni collaboratori volontari dell’Associazione e una società terza avevano reperito on line massivamente gli indirizzi Pec di avvocati e, in minor parte, di commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro e notai, con varie modalità manuali e automatizzate, in violazione dei fondamentali principi di finalità, liceità e correttezza del trattamento dei dati personali.
La società aveva poi spedito agli indirizzi di più di 800.000 professionisti diverse e-mail, contenenti la notizia della pubblicazione di un bando di selezione per “consulente reputazionale”, l’invito a partecipare ad un webinar e articoli relativi alla società mittente.
Oltre ad essere stati trattati senza consenso, gli indirizzi Pec erano stati reperiti in modo illecito dal registro Ini-Pec, l’Indice nazionale dei domicili digitali, dal sito www.registroimprese.it e dagli elenchi pubblicati da alcuni ordini provinciali. La norma stabilisce infatti che l’estrazione di elenchi di indirizzi di posta elettronica certificata contenuti nel registro delle imprese o negli albi o elenchi “è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza”. In un caso le e-mail risultavano inviate anche dopo che il destinatario si era già opposto formalmente al trattamento dei suoi dati personali, esercitando i diritti previsti dal Codice privacy.
A nulla sono valse le giustificazioni addotte dalla società e dall’associazione, le quali, tra l’altro, si ritenevano esentate dalla richiesta del consenso preventivo sulla base della presunta natura “istituzionale” delle comunicazioni. Le e-mail infatti, come ha chiarito il Garante, avevano carattere promozionale, in quanto favorivano le attività dell’associazione connesse alla figura di “consulente reputazionale” e dunque dovevano essere inviate nel rispetto delle regole previste dal Codice privacy e dalle Linee guida del Garante in materia di attività promozionale e contrasto allo spam. L’Autorità ha vietato, di conseguenza, alla società e all’associazione l’ulteriore illecito trattamento dei dati dei professionisti e ne ha prescritto la cancellazione, riservandosi di valutare eventuali profili sanzionatori.
Fonte: Garante per la protezione dei dati personali