Garante privacy: Linee-guida sul diritto alla portabilità dei dati
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, sul proprio sito internet, Linee-guida sul diritto alla portabilità dei dati.
L’articolo 20 del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) introduce il nuovo diritto alla portabilità dei dati. Tale diritto consente all’interessato di ricevere i dati personali forniti a un titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti. Il diritto in questione è soggetto a determinate condizioni e mira a promuovere la libertà di scelta degli utenti, il loro controllo sui trattamenti e i diritti dei consumatori.
L’esercizio del diritto di accesso previsto dalla direttiva sulla protezione dei dati (95/46/CE) è vincolato al formato che il titolare decide di utilizzare per fornire le informazioni richieste. Il nuovo diritto alla portabilità intende promuovere il controllo degli interessati sui propri dati personali, facilitando la circolazione, la copia o la trasmissione dei dati da un ambiente informatico all’altro. Il diritto alla portabilità mira, infatti, primariamente a facilitare il passaggio da un fornitore di servizi all’altro e funge, quindi, da fattore di promozione della concorrenza fra i singoli fornitori proprio perché facilita il transito degli utenti dall’uno all’altro di tali fornitori. Inoltre, il diritto alla portabilità permette di creare nuovi servizi nel quadro della strategia per il mercato unico digitale.
Il diritto in questione offre anche la possibilità di “riequilibrare” il rapporto fra interessati e titolari del trattamento tramite l’affermazione dei diritti e del controllo spettanti agli interessati in rapporto ai dati personali che li riguardano.
La portabilità dei dati è un diritto nuovo; tuttavia, esistono o sono all’esame già oggi altre forme di portabilità in differenti ambiti normativi – per esempio, in rapporto alla risoluzione contrattuale, al roaming nei servizi di comunicazione, e all’accesso transfrontaliero ai servizi. Potranno esservi interazioni sinergiche fra queste diverse forme di portabilità se implementate in modo congiunto, seguite persino da effetti positivi per i singoli; al contempo, occorre prudenza nell’individuare possibili analogie.
Il presente Parere offre indicazioni ai titolari del trattamento ai fini di un aggiornamento delle prassi, delle procedure e delle strategie adottate e chiarisce il significato della portabilità dei dati in modo da permettere agli interessati un utilizzo efficiente di questo nuovo diritto.
Infografica – Diritto alla portabilità dei dati
Fonte: Garante per la protezione dei dati personali