Garante privacy: Lavoro – no a invio massivo di dati degli infermieri a Ordine professionale

Garante-per-la-protezione-dei-dati-personali

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 450 del 25 febbraio 2019, ha confermato il suo no al controllo massivo, in questo caso ai dati degli infermieri all’Ordine professionale.

 

Le strutture sanitarie non possono trasmettere in modo massivo i dati di tutto il loro personale infermieristico all’Ordine professionale di riferimento.

L’Ordine delle professioni infermieristiche, nello svolgimento degli specifici compiti istituzionali di vigilanza e disciplinari, può infatti trattare i dati di chi abbia richiesto l’iscrizione all’albo.

Deve essere il datore di lavoro ad accertare, all’atto dell’assunzione e nel corso del rapporto di lavoro, che un infermiere sia dotato dei requisiti necessari per prestare servizio e che sia iscritto all’apposito albo professionale.

Queste le indicazioni fornite dal Garante della privacy a un’azienda ospedaliera che chiedeva di poter trasmettere, pur non avendo un’apposita base normativa, i dati di tutto il suo personale infermieristico al relativo ordine professionale, il quale intendeva effettuare controlli sulle iscrizioni.

Nel presentare l’istanza al Garante, sia l’Ospedale sia l’Ordine delle professioni infermieristiche avevano rappresentato che tale comunicazione di dati personali fosse utile per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, in quanto consentiva di verificare che tutti gli infermieri in servizio rispettassero i requisiti previsti dal decreto che, nel 2018, ha modificato la legge di Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.

Nella sua risposta, però, il Garante ha evidenziato che l’attuale quadro normativo non attribuisce agli Ordini – pur dotati di specifici poteri disciplinari e di vigilanza – competenze per generalizzate attività di ricerca e raccolta di informazioni personali riferite al personale infermieristico. Spetta invece al datore di lavoro l’obbligo di effettuare le necessarie verifiche sul possesso dei particolari requisiti previsti per l’accesso a specifici impieghi, inclusa l’iscrizione del singolo professionista al relativo albo che, tra l’altro, è pubblico e reperibile anche on line.

L’Autorità ha quindi dichiarato che non sussistono i presupposti di liceità per la comunicazione generalizzata dei nominativi e della residenza degli infermieri impiegati dalle aziende sanitarie agli ordini territorialmente competenti. Tenendo conto del numero di quesiti pervenuti sul tema, ha inoltre trasmesso la decisione anche alla Federazione nazionale delle professioni infermieristiche al fine di darne ampia diffusione presso gli ordini provinciali e le altre istituzioni coinvolte.

 

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

 

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su