Funzione Pubblica: online il sito www.foia.gov.it

FP

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto un sito esplicativo di supporto per tutte le amministrazioni pubbliche sul nuovo diritto di accesso civico generalizzato dei cittadini.

L’indirizzo è http://www.foia.gov.it/ ed all’interno sono illustrati strumenti e indicazioni operative relative all’attuazione della normativa comunemente conosciuta come Freedom of Information Act (FOIA).

Nel sito, costantemente aggiornato e ampliato dal Centro nazionale di Competenza FOIA istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, è possibile trovare:

  • i riferimenti normativi che a più livelli disciplinano l’istituto dell’accesso generalizzato e ne regolano l’attuazione;
  • le indicazioni operative, FAQ e strumenti a supporto della gestione delle diverse fasi del procedimento FOIA;
  • i risultati dell’attività di monitoraggio dell’attuazione della norma;
  • una raccolta dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali e della giurisprudenza in materia.

La normativa sull’accesso civico generalizzato, contenuta nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e nota come FOIA (Freedom of Information Act), garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, con il limite degli interessi pubblici o privati indicati dalla legge. Giornalisti, organizzazioni non governative, imprese, cittadini italiani e stranieri possono richiedere dati e documenti, così da svolgere un ruolo attivo di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni. L’obiettivo del FOIA è anche favorire una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile e incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo.

L’accesso civico generalizzato differisce dalle altre due principali tipologie di accesso già previste dalla legislazione.

A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale, che in base agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 tutela soltanto il richiedente con un interesse diretto, concreto e attuale, l’accesso civico generalizzato garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato.

A differenza, invece, del diritto di accesso civico “semplice”, che in base all’art. 5, co. 1 del decreto legislativo n. 33/2013 (c.d. Decreto trasparenza), consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto trasparenza, l’accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, con il solo limite degli interessi pubblici e privati indicati dalla legge.

 

Fonte: Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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